L’affidamento al commercialista del mandato non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto Cassazione, Sez. III penale, 8 maggio 2012, n. 16958 (F.G. Postiglione)

 

L’AFFIDAMENTO AL COMMERCIALISTA DEL MANDATO NON ESONERA IL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI A VIGILARE AFFINCHÈ TALE MANDATO SIA PUNTUALMENTE ADEMPIUTO

Cassazione, Sez. III penale, 8 maggio 2012, n. 16958

Fabrizia Gaia Postiglione

 

 

La recente sentenza n. 16958 dell’8 maggio 2012, ha esteso  al contribuente l’obbligo di vigilare sull’ operato del commercialista incaricato di inviare all’ Agenzia delle Entrate la Dichiarazione Iva.

Nel caso in esame, infatti, il legale rappresentante di una Società è stato considerato responsabile penalmente dell’omesso versamento anche se spettava al professionista effettuarlo.

La difesa del contribuente si fondava sulla inesistenza del requisito soggettivo del predetto reato ravvisando nell’operato del commercialista un comportamento “colposo e/o negligente”

Per i Giudici di Piazza Cavour ,invece, il contribuente non si libera dalla responsabilità se decide di delegare ad un terzo  l’inoltro della documentazione all’Agenzia delle Entrate.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito infatti che  “l’affidamento al commercialista del mandato non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto” ribadendo quello che era stato l’orientamento dei due precedenti gradi di giudizio.

Nella sede penale gli Ermellini hanno confermato la condanna per il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 il quale, in materia di reati tributari(la fattispecie concerne l’omessa dichiarazione) enuncia espressamente che “E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

È opportuno far presente però che, se è pur vero che il contribuente è stato ritenuto responsabile per il mancato versamento, allo stesso modo potrà in sede civile vedersi riconoscere un diritto al risarcimento per il danno ricevuto.

 

 

Cassazione, Sez. III penale, 8 maggio 2012, n. 16958

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di ……., con sentenza emessa il 24/11/2010, confermava la sentenza del Tribunale di ……., in data 15/02/2010, appellata da (..), imputato del reato di cui all’art. 5 DLgs. 10 marzo 2000 n. 74 – per aver omesso di presentare le prescritte dichiarazioni IVA relativa agli anni di imposta 1999, 2000, 2002, 2003 – e riconosciuto colpevole limitatamente agli anni di imposta 2002 e 2003, con la conseguente condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; pena sospesa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen..

In particolare il ricorrente esponeva:

a) che non ricorreva l’elemento soggettivo del reato de quo poiché l’omessa trasmissione delle dichiarazioni dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate era dovuta a colpa e/o negligenza del proprio commercialista ((..)), cui aveva affidata la tenuta della contabilità;

b) che comunque non ricorreva l’elemento obiettivo del reato de quo, non risultando accertato in modo univoco il superamento della soglia di punibilità penale fissata in € 77.468,53 per ogni anno di imposta, ai sensi dell’art. 5 DLgs. 74/2000.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che (..), quale rappresentante legale della (X) srl, con sede a ……., aveva omesso di presentare la prescritta dichiarazione IVA, fra l’altro, per gli anni di imposta 2002 e 2003, con conseguente evasione della relativa imposta, rispettivamente per un importo di € 111.618,47 per l’anno 2002 e di € 210.214,67, quanto all’anno 2003 (vedi sent. 2° grado, pagg. 1, 2, 3).

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all’art. 5 DLgs. 74/2000, come contestato in atti.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello.

Sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Sono, altresì, errate in diritto.

All’uopo va ribadito che l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate (tale è l’assunto difensivo del ricorrente) – ai sensi dell’art. 3, comma 8, DPR n. 322/1988, come modificato dal DPR n. 435/2001 – non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto [conforme Sez. III n. 9163 del 29/10/2009 (depositata 08/03/2010), [Omissis]].

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da (..) con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.

 

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

 

 

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