NOTIFICA A FAMIGLIARI NON CONVIVENTI: SI, MA…
Diego Conte
Con la recente ordinanza n. 5729/2012 la Suprema Corte di Cassazione torna sull’annosa questione dei soggetti legittimati a ricevere gli atti tributari in luogo del legittimo destinatario, confermando una linea invero già consolidata.
Il caso affrontato era quello di una persona cui erano stati notificati una serie di avvisi di accertamento, mediante consegna degli atti non a lei personalmente ma a una parente, non legata al destinatario da un vincolo di convivenza.
Oggetto dell’esame della Corte è stato, quindi, l’art. 139 c.p.c. che al comma 2 ammette la consegna degli atti anche a “persona di famiglia”, dovendosi considerare tali soggetti del tutto “idonei a curar[e] la sollecita consegna al destinatario [dell’atto notificando], in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all’accettazione della notifica” (Cass.Civ. SS.UU. n. 250/1999).
Sebbene tale considerazione sia assolutamente ragionevole e possa facilmente riscontrare sia le esigenze del destinatario all’effettiva ricezione dell’atto che quelle del mittente alla prosecuzione dell’iter processione/esecutivo, il vero punto dolente è legato ai famigliari non conviventi, i quali, proprio per l’occasionalità del contatto con il destinatario, potrebbero non fornire quelle garanzie di consegna che stanno alla base della conoscenza legale degli atti.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza si è più volte espressa nel senso della non decisiva rilevanza del requisito della convivenza “– non espressamente menzionato dall’art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l’atto al destinatario” (Cass. Civ. sent. 23368/2006; nello stesso senso, ad esempio, Cass. Civ. ord. 21362/2010 e Cass. Civ. sent. 9590/2010).
Tale indirizzo è stato da ultimo confermato anche dalla sentenza in commento, la quale si è rifatta esplicitamente proprio al passo appena citato.
Sebbene tale linea interpretativa sia sicuramente difficile da scalfire, occorre però evidenziare che la stessa ordinanza n. 5729/2012 lascia aperta la porta alla possibilità che insorgano situazioni tali da escludere la validità della notifica anche se l’atto è consegnato secondo le descritte modalità. Infatti, non è in linea di principio possibile escludere che l’atto consegnato a un famigliare non convivente non sia poi effettivamente consegnato al legittimo destinatario.
In tali casi, quest’ultimo, per ottenere la declaratoria di nullità della notifica, il notificatario dovrà provare “il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”.