BANCAROTTA SEMPLICE PER L’IMPRENDITORE CHE AFFIDA LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI A PROFESSIONISTA INADEMPIENTE
Cassazione, Sez. V, 15 maggio 2012, n. 18697
La mancata tenuta delle scritture contabili o la loro tenuta irregolare, ove non sia provato il dolo richiesto dall’articolo 216 della legge fallimentare, non può che configurare la più lieve fattispecie di cui all’articolo 217. In particolare, l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili – ove appunto non sia dimostrato il dolo “qualificato” di cui all’art. 216, che non può essere presunto – non può che rilevare a titolo di colpa, sotto il profilo o della scelta inadeguata del professionista incaricato, o del mancato controllo.
Cassazione, Sez. V, 15 maggio 2012, n. 18697
(Pres. Bruno – Rel. Demarchi Albengo)
Ritenuto in fatto
1. B.B.M. è stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale con sentenza del 2 aprile 2003 emessa dal GUP del tribunale di Milano, per avere occultato o distrutto le scritture contabili della società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ed in modo da impedire al curatore la ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari della società fallita.
2. La ricorrente proponeva appello, che veniva respinto dalla corte di secondo grado di Milano, sulla considerazione che per la sussistenza del reato di cui all’articolo 216 della legge fallimentare era sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità avrebbe reso impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.
3. Con l’odierno ricorso la B. propone tre motivi di censura: violazione dell’articolo 216 della legge fallimentare per la ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale fraudolenta, per il quale non è sufficiente un atteggiamento di superficialità, che caratterizza invece la bancarotta documentale semplice. Nel caso di specie la ricorrente aveva affidato in buona fede ad un professionista la tenuta delle scritture contabili e non aveva modo di ritenere che questi non adempisse regolarmente all’incarico. La B. , pertanto, avrebbe potuto al più rispondere del reato di cui all’articolo 217, per omesso controllo sul professionista incaricato. Con un secondo motivo di ricorso si censura il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 216 della legge fallimentare, non essendovi prova che la B. avesse voluto od accettato il rischio della irregolare tenuta dei libri contabili e comunque non essendovi alcuna prova in ordine al’dolo specifico e cioè al fine di pregiudicare i creditori o di impedire la ricostruzione del patrimonio. Con un ultimo motivo di censura, si deduce la illegittimità costituzionale della norma transitoria contenuta nell’articolo 10 della legge 251-2005.
Considerato in diritto
1. Partendo dal fondo, si osserva che il terzo motivo di ricorso non può essere accolto; la eccepita questione di legittimità costituzionale è stata recentemente risolta dalla Consulta, che l’ha dichiarata infondata con sentenza del 22 luglio 2011 n. 236: “È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 17 Cost. e in relazione all’art. 7 CEDU, dell’art. 10, comma 3, della l. 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione”.
2. I primi due motivi, invece, sono fondati; la mancata tenuta delle scritture contabili o la loro tenuta irregolare, ove non sia provato il dolo richiesto dall’articolo 216 della legge fallimentare, non può che configurare la più lieve fattispecie di cui all’articolo 217. In particolare, l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili – ove appunto non sia dimostrato il dolo “qualificato” di cui all’art. 216, che non può essere presunto – non può che rilevare a titolo di colpa, sotto il profilo o della scelta inadeguata del professionista incaricato, o del mancato controllo (cfr. sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Centola).
3. La sentenza impugnata contiene una motivazione insufficiente proprio con riferimento all’elemento soggettivo; non è chiaro, infatti, il motivo per il quale i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 216 della legge fallimentare, piuttosto che la fattispecie più lieve di cui all’articolo successivo.
4. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, per integrazione della motivazione in punto elemento soggettivo; la Corte è investita della nuova decisione con pienezza di poteri, potendo dunque anche procedere alla riqualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 217 della legge fallimentare, avendo però cura di fornire adeguata e specifica motivazione dei propri assunti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.