NON È RISARCIBILE L’INCIDENTE CAUSATO IN AUTOSTRADA DA CANI ABBANDONATI
Cassazione, sez. III, 9 maggio 2012; n.7037
La responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione. Tuttavia tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante) bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e pertanto, provata l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
E questo è il caso di specie in cui la Corte di merito ha ravvisato il fortuito, in mancanza di prova di omessa manutenzione della recinzione stradale, nel probabile abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dalla presenza nelle adiacenze di un’area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga per gli stessi, fatto imprevedibile ed inevitabile nel suo accadimento repentino non potendosi pretendere un continuo controllo della sede autostradale onde impedirlo.
Cassazione, sez. III, 9 maggio 2012; n.7037
(Pres. Petti – Rel. Chiarini)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 febbraio 2009 la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello di M.R..D.L. nei confronti della s.p.a. Autostrade Meridionali sulle seguenti considerazioni: 1) la domanda attorea di responsabilità, presuntiva, della convenuta nella determinazione dell’incidente per aver omesso la manutenzione della recinzione della sede stradale, che l’appellante desume dall’accesso in essa di due cani, per evitare i quali l’auto era andata contro il guard – rail, era infondata perché il teste escusso non aveva confermato l’esistenza di squarci o difetti sulla recinzione, gli agenti della polstrada li avevano esclusi avendo constatato l’integrità della recinzione, vie di fuga degli animali non erano state rinvenute; 2) perciò la presenza degli animali sulla strada doveva ricondursi al caso fortuito, come ad esempio l’abbandono di essi nell’adiacente area di servizio, evento di cui la società Autostrade non poteva rispondere non potendosi esigere un onere di vigilanza nelle 24 ore dell’intero territorio autostradale e poiché la responsabilità del custode non è oggettiva, ma presuntiva, il fatto non era ascrivibile a sua colpa; 3) il mancato riconoscimento dell’insidia o trabocchetto era superato dall’astratta applicabilità dell’art. 2051 c.c., mentre se tali requisiti erano invocati per escludere la responsabilità del conducente dell’auto, erano pleonastici, non essendovi nessun addebito al medesimo. Ricorre per cassazione M.R..D.L. , cui resiste la società Autostrade Meridionali che ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso hanno priorità logica e possono esaminarsi congiuntamente.
1.1- Con il secondo motivo la ricorrente deduce: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.” e lamenta che la Corte non ha valutato la testimonianza resa secondo cui imprevedibilmente ed inevitabilmente erano sbucati dal guard-rail due cani sull’autostrada che l’avevano attraversata da sinistra a destra, né che il tratto della recinzione constatato integro dai verbalizzanti era breve, e perciò la società, custode, non aveva dimostrato il fortuito e conclude: “il libero apprezzamento delle prove e il sindacato da parte degli operatori del diritto può spingersi sino a ritenere provata una circostanza laddove questo riscontro oggettivo non vi è stato e soprattutto qualora esista una presunzione di responsabilità a carico della società convenuta in qualità di custode?”.
Il motivo è infondato.
Ed infatti come riassunto in narrativa la prima ratio decidendi è che la causa petendi della D.L. – pag. 4, lett. a) della sentenza impugnata è l’omessa manutenzione da parte della società autostrade della recinzione stradale in violazione del codice della strada, fatto illecito di cui con motivazione congrua i giudici di appello hanno escluso la prova – a carico dell’attrice a norma dell’art. 2043 cod. civ. – sia diretta attraverso l’istruttoria svolta, sia presuntiva attraverso la presenza degli animali nell’autostrada, circostanza ritenuta correttamente non univoca a tal fine, potendo invece i cani esser stati abbandonati, stante anche la prossimità di un’area di servizio al luogo dell’incidente.
1.2 – Con il terzo motivo deduce: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.” per non avere la società autostrade fornito la prova positiva del fortuito, ovvero dell’inadempimento contrattuale per causa non imputabile, potendosi il custode liberare soltanto dimostrando di non aver potuto impedire l’evento o di aver adottato tutte le cautele possibili. La prova liberatoria si pone sul piano oggettivo, non soggettivo essendo il fortuito un elemento esterno incidente sul nesso causale, interrompendo il collegamento eziologico tra fatto ed evento, e conclude con il seguente quesito: “avendo la Corte di merito affermato che la responsabilità del custode per omessa manutenzione della cosa, ipotizzabile anche nei confronti dei concessionari delle autostrade, non è oggettiva ma presuntiva, con la conseguenza che il concessionario non risponde dei danni causati al terzo se il sinistro non risulta verificatosi per fatto ascrivibile a colpa del custode”, il richiedere il caso fortuito quale prova liberatoria, equivale a ritenere irrilevante ogni tipo di colpa soggettiva?”.
La motivazione della sentenza impugnata va corretta, ma la censura è inidonea a modificare il decisum. Costituisce infatti ius receptum quello secondo cui la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione. Tuttavia tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante) bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e pertanto, provata l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
E questo è il caso di specie in cui la Corte di merito ha ravvisato il fortuito, in mancanza di prova di omessa manutenzione della recinzione stradale, nel probabile abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dalla presenza nelle adiacenze di un’area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga per gli stessi, fatto imprevedibile ed inevitabile nel suo accadimento repentino – come prospettato anche dalla D.L. – non potendosi pretendere un continuo controllo della sede autostradale onde impedirlo.
3.- Il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione sull’interpretazione della rinuncia alla domanda risarcitoria essendo stata limitata nel corso del giudizio di secondo grado all’accertamento della responsabilità della società autostrade, è inammissibile per carenza di interesse stante il rigetto dei due motivi, preliminari.
4.- Concludendo il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare Euro 1700 di cui Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.