Revisione della patente di guida per perdita totale di punteggio: GO o GA? TAR Puglia -Lecce – Sez. I, 14 maggio 2012, n. 840 (A. Matranga)

 

REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER PERDITA TOTALE DI PUNTEGGIO: GO O GA?

TAR Puglia -Lecce – Sez. I, 14 maggio 2012, n. 840

Alfredo Matranga

 

 

Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sui provvedimenti di revisione della patente di guida a seguito della perdita totale di punteggio, costituendo misura accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie

È questo il principio con cui il TAR Lecce, mutando orientamento rispetto a precedenti pronunce, ha ritenuto che la giurisdizione, nel caso di impugnazione di provvedimenti di revisione della patente a seguito della perdita totale del punteggio a disposizione con nuovo esame di idoneità, appartiene al Giudice ordinario, e in particolare del Giudice di Pace, e non del Giudice amministrativo.

In particolare, per il Tar salentino la revisione della patente di guida, di cui all’art. 126-bis, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce misura accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie, che consegue alla perdita totale del punteggio attribuito all’atto del rilascio del permesso.

Secondo la disciplina recata dal Codice della strada al Titolo VI, Sezione II (“Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie”), nelle stesse sono da ricomprendere le “sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida” (art. 210, primo comma, lett. c).

Il che comporta che la contestazione ad essa rivolta va proposta, ex art. 204-bis del Codice della strada, nelle forme dell’opposizione e secondo il rito ora stabilito dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, innanzi al Giudice di pace competente.

 

 

TAR Puglia -Lecce – Sez. I, 14 maggio 2012, n. 840

(Pres. Cavallari – Rel. Esposito)

 

 

FATTO

Il sig. ….. impugna la nota del 23/1/2012 con la quale la Motorizzazione Civile di Taranto, dopo che l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ha comunicato il 3/10/2011 che è stato esaurito il punteggio di venti punti, attribuito all’atto del rilascio della patente (art. 126-bis del Codice della strada), ne ha disposto la revisione mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Espone che non gli sono mai state notificate le note presupposte al provvedimento, evidenziando in particolare che – sebbene edotto della decurtazione dei punti dall’organo accertatore delle violazioni al Codice della Strada contestategli – non è stata effettuata l’autonoma e specifica comunicazione della variazione di punteggio, prevista dal terzo comma del suindicato art. 126-bis.

Sulla scorta di ciò, premettendo che la controversia è da intendersi devoluta alla giurisdizione amministrativa, ha articolato avverso il provvedimento i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione dell’art. 7 L. n. 241/90 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60396 del 15 luglio 2010. Mancata comunicazione di avvio del procedimento;

II. Violazione di legge. Violazione artt. 126-bis e 128 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Violazione art. 6 D.M. 29/07/2003 n. 1159. Eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio la Motorizzazione Civile di Taranto per resistere al ricorso, chiedendo che sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato, depositando successivamente rapporto informativo con allegata documentazione.

Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 6/4/2012 e, all’udienza in camera di consiglio dell’11 aprile 2012, il ricorso è stato assegnato in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

La revisione della patente di guida, di cui all’art. 126-bis, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce misura accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie, che consegue alla perdita totale del punteggio attribuito all’atto del rilascio del permesso.

Secondo la disciplina recata dal Codice della strada al Titolo VI, Sezione II (“Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie”), nelle stesse sono da ricomprendere le “sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida” (art. 210, primo comma, lett. c).

Il che comporta che la contestazione ad essa rivolta va proposta, ex art. 204-bis del Codice della strada, nelle forme dell’opposizione e secondo il rito ora stabilito dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, innanzi al Giudice di pace competente.

Come ha rimarcato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i rimedi approntati dal d.lgs. n. 285/92 assumono carattere di rimedio generale esperibile per tutte le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (dal cui novero – per quanto detto – non v’è ragione di escludere la misura della revisione della patente ex art. 126-bis), attesa “l’omogeneità del sistema sanzionatorio del C.d.S.” e la necessità di evitare “una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.” (SS.UU., 29 luglio 2008 n. 20544; sul punto, cfr. altresì Cons. Stato – Sez. IV, 2 settembre 2011 n. 4962).

Il Collegio non ignora che nella giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, è stato talvolta affermato, per un verso, che la revisione della patente di guida per esaurimento dei punti vada accomunata all’ipotesi di cui all’art. 128 dello stesso Codice (revisione disposta per i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica alla guida), mentre per altro verso si è accentuato l’aspetto formale (obbligo di comunicare le singole decurtazioni, al fine di consentire all’interessato di riacquistare il punteggio attraverso la frequentazione dei corsi di aggiornamento), delineando sotto tale profilo lo snodarsi di un iter amministrativo, valevole a radicare la giurisdizione del G.A.

Entrambi i rilievi non convincono.

Quanto al primo, si deve segnalare la profonda differenza con la fattispecie ex art. 128 del Codice della strada (in cui viene in rilievo l’adozione di un provvedimento rientrante nella discrezionalità dell’amministrazione di disporre il nuovo accertamento), mentre per l’art. 126-bis la sottoposizione all’esame di idoneità tecnica fa seguito alla perdita dei punti con effetto automatico e quale ulteriore misura accessoria alle sanzioni, senza che sia rinvenibile l’esercizio di alcuna discrezionalità (cfr. TAR Lombardia – Brescia, 4 febbraio 2010 n. 574).

In ordine all’altro aspetto sopra indicato, occorre osservare che l’art. 126-bis del d.lgs. n. 285/92 consente di riacquistare sei punti con i corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole o dai soggetti autorizzati, “purché il punteggio non sia esaurito” (quarto comma); corsi ai quali è possibile iscriversi dopo aver ricevuto la comunicazione di decurtazione del punteggio (art. 6 D.M. 29/7/2003 n. 11590).

Nel rapporto informativo depositato il 30/3/2012, l’Amministrazione ha indicato che “le comunicazioni di avvenuta decurtazione risultano regolarmente spedite all’indirizzo del ricorrente”; la circostanza che allo stesso siano state effettivamente comunicate è comprovata dalla sua partecipazione ad uno dei detti corsi, che gli ha consentito di riottenere sei punti in data 26/7/2008 (cfr. l’estratto cronologico allegato al rapporto informativo).

Peraltro, il terzo comma dello stesso art. 126-bis, pur disponendo che “ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”, stabilisce che “ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri”, rimettendo dunque alla diligenza del singolo nell’informarsi la possibilità di scongiurare l’effetto ultimo che deriverebbe dalla definitiva sottrazione dell’intero punteggio.

Del resto, la commissione di ogni violazione reca la comunicazione dei punti sottratti e rende edotto l’interessato delle future possibili conseguenze, di tal che in giurisprudenza è stato pure affermato che non “può sostenersi che, in assenza di comunicazione, il titolare del permesso di guida non sarebbe messo in condizioni di recuperare i punti decurtati attraverso la frequenza di corsi previsti dall’art. 126-bis, comma 4, così impedendogli la salvaguardia del titolo abilitativo” (Cons. Stato – Sez. IV, 29 settembre 2011 n. 5410).

Né la previsione di uno specifico iter procedimentale può farsi derivare dal contenuto della Circolare ministeriale del 1° luglio 2010 prot. n. 60396, che non costituisce fonte del diritto e che, in ogni caso, formula il suggerimento agli uffici “di far precedere il provvedimento di revisione della patente di guida per azzeramento del punteggio ex art. 126 bis dalla comunicazione di avvio” nella piena consapevolezza della non obbligatorietà e al solo intento di prevenire il contenzioso, in quanto la comunicazione “può, per l’esperienza acquisita, svolgere un’utile funzione di risoluzione anticipata delle controversie” (Circolare cit.).

In sintesi, la comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio è contenuta nell’atto che eleva la contravvenzione, sicché una ripetizione della stessa contraddice l’esigenza di celerità e snellezza del procedimento amministrativo.

Per le ragioni suesposte, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettante al Giudice ordinario ed in particolare, in applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (richiamato dall’art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) al Giudice di pace competente.

Sussistono giusti motivi, attesa la parziale novità della questione trattata, per compensare le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettante al Giudice di pace competente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2012

Depositata in segreteria Il 14/05/2012

 

 

 

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