INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO ISTRUZIONE
Cassazione, sez. III, 17 maggio 2012; n. 18927
Per effetto del combinato disposto della L. n. 1859 del 1962, art. 8 e dell’art.731 c.p., chiunque, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l’obbligo scolastico, è punito con l’ammenda fino a trenta Euro.
In seguito, la L 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lett. c) (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale) e il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 3, (definizione delle norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, a norma della L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lett. c)) hanno ulteriormente esteso l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Ma tali norme non hanno previsto l’applicazione delle sanzioni vigenti per l’inadempienza al nuovo obbligo scolastico.
Perciò, anche dopo la riforma scolastica del 2003, resta penalmente sanzionata solo l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado) [Sezione 3, n. 22037 del 14/04/2010 Ud. (dep. 10/06/2010) Rv. 247630: “L’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all’art. 731 cod. pen., in quanto all’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53) non è seguita l’introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l’estensione della norma sanzionatoria dell’art. 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica “in malam partem”)”.
Cassazione, sez. III, 17 maggio 2012; n. 18927
(Pres. Mannino – Rel. Teresi)
Ritenuto in fatto
1 – Con sentenza 25.03.2011 il Giudice di pace di Palmi condannava G..C. , F..B. , A.G. , L..D. , A.P..P. , G.P. , M..Z. , A..L. , De.An. , An..Am. , Gi..Pi. , A..M. , Ca.Do. , R.A..N. , D..G. alla pena dell’ammenda quali colpevoli del reato di cui all’art. 731 cod. pen. per avere, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui propri figli, omesso senza giustificato motivo di far loro impartire l’istruzione media superiore obbligatoria per gli anni scolastici 2007/2008; 2008/2009 almeno fino al compimento degli anni 16 ai sensi del decreto 22 agosto 2007, n. 139 e dell’art. 2 lettera c) legge 28 marzo 2003.
2 – Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità.
L’art. 731 cod. pen. integrato dall’art. 8 della legge n. 1859 del 1962 punisce i genitori che ingiustificatamente omettano di far impartire ai figli l’istruzione scolastica obbligatoria fino alla scuola media, mentre non è penalmente sanzionata l’inosservanza dell’obbligo di estendere l’istruzione obbligatoria per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età come previsto dall’art. 2 della legge n. 53 del 2003.
Censuravano i ricorrenti anche la mancata specifica valutazione di ciascuna posizione processuale e l’eccessività della pena chiedendo l’annullamento della sentenza.
Considerato in diritto
3 – Il ricorso è fondato.
L’art. 731 c.p. punisce con l’ammenda fino a Euro. 30 chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare.
La L. 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8 ha esteso l’obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico (comma 2); inoltre ha disposto che per i casi di inadempienza all’obbligo si applicano “le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all’obbligo della istruzione elementare” (comma 3).
Il rinvio alle sanzioni vigenti deve intendersi riferito al predetto art. 731 cod. pen..
Per effetto del combinato disposto della L. n. 1859 del 1962, art. 8 e dell’art.731 c.p., chiunque, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l’obbligo scolastico, è punito con l’ammenda fino a trenta Euro.
4 – In seguito, la L 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lett. c) (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale) e il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 3, (definizione delle norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, a norma della L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lett. c)) hanno ulteriormente esteso l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Ma tali norme non hanno previsto l’applicazione delle sanzioni vigenti per l’inadempienza al nuovo obbligo scolastico.
Perciò, anche dopo la riforma scolastica del 2003, resta penalmente sanzionata solo l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado) [Sezione 3, n. 22037 del 14/04/2010 Ud. (dep. 10/06/2010) Rv. 247630: “L’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all’art. 731 cod. pen., in quanto all’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53) non è seguita l’introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l’estensione della norma sanzionatoria dell’art. 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica “in malam partem”)”.
La sentenza impugnata, viziata anche dalla mancata presa in esame della posizione di ciascun imputato, non si è attenuta ai sopraindicati principi, sicché deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.