Sofisticazione alimentare Cassazione, sez. III, 5 giugno 2012, n. 21700

 

SOFISTICAZIONE ALIMENTARE

Cassazione, sez. III, 5 giugno 2012, n. 21700

 

Non conta il dolo e la conoscenza che i materiali impiegati siano scaduti.

È intergrato il reato di frode nell’esercizio del commercio se il responsabile dello stabilimento, nonostante l’impossibilità di effettuare i dovuti controlli sulla composizione del latte, mette ugualmente in commercio il prodotto.

 

 

Cassazione, sez. III, 5 giugno 2012, n. 21700

(Pres. Squassoni – Rel.Gentile)

 

Ritenuto in fatto

 

1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza emessa il 24/02/2011, fra l’altro, assolveva G..C. dal reato di cui all’art. 515 (così qualificata l’originaria imputazione sub A) della rubrica) – per avere, quale rappresentante legale della industria lattiere casearia “omissis”, ubicata come in atti, detenuto per la vendita e posto in commercio latte fresco pastorizzato adulterato, come precisato in atti – perché il fatto non costituisce reato.

2. Il PG della Corte di Appello di Campobasso proponeva ricorso immediato per Cassazione, limitatamente alla statuizione inerente al reato di cui all’art. 515 cod. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen..

In particolare il PG ricorrente esponeva che nella fattispecie ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 515 cod. pen., avendo l’imputato, G..C. (nella qualità di cui sopra) omesso di effettuare i dovuti controlli sul latte in lavorazione al fine di verificarne la composizione secondo i parametri previsti dalla normativa in materia.

Tanto dedotto il PG chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata nei limiti sopra indicati.

Considerato in diritto

1. Il ricorso del PG è fondato nei termini di cui in motivazione.

1.1. Il Tribunale – quanto al reato di cui all’art. 515 cod. pen. – ha ritenuto di assolvere G..C. dalla citata imputazione (ossia per avere, nella qualità di rappresentante legale della predetta ditta casearia, posto in commercio un prodotto alimentare “latte fresco pastorizzato” privato dei propri elementi nutritivi, mescolato a sostanze di qualità inferiore) per il fatto che, essendo guasti gli strumenti tecnici con i quali venivano effettuate le verifiche relative al latte conferito dai produttori, non era stato possibile effettuare gli opportuni controlli sulla composizione del latte, prima della commercializzazione del prodotto medesimo. Mancava, pertanto, secondo il Tribunale di Campobasso il “dolo” richiesto dall’art. 515 cod. pen. poiché C.G. non era consapevole che il latte posto in commercio fosse adulterato nei termini sopra indicati.

1.2. Trattasi di motivazione illogica ed errata in diritto, C.G. , quale responsabile dello stabilimento “omissis” – stante l’impossibilità di effettuare i necessari controlli sulla composizione del latte a causa del temporaneo guasto degli strumenti tecnici deputati a tali controlli – aveva l’obbligo giuridico di accantonare il latte ricevuto dai produttori, sospendendo la commercializzazione dello stesso sino al ripristino del funzionamento degli strumenti di controllo.

Avendo, invece, il C. consentito la commercializzazione del prodotto “latte pastorizzato” anche in assenza dei necessari e preventivi controlli, aveva accettato coscientemente il predetto prodotto alimentare fosse messo in vendita anche se privo dei prescritti elementi nutritivi inerenti al prodotto de quo.

2. Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 04/02/2011, limitatamente alle statuizioni concernenti il reato ex art. 515, con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso per il giudizio di Appello, ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen..

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata – limitatamente al reato previsto dall’art. 515 cod. pen. – con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso.

 

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