Mora nel risarcimento. L’offerta non formale dell’assicurazione evita la mala gestio Cassazione, sez. III, 11 giugno 2012, n. 9426

 

MORA NEL RISARCIMENTO. L’OFFERTA NON FORMALE DELL’ASSICURAZIONE EVITA LA MALA GESTIO

Cassazione, sez. III, 11 giugno 2012, n. 9426

 

L’offerta non formale dell’assicurazione – con il deposito del residuo massimale sul libretto al portatore fruttifero – esclude gli effetti dell’art. 1224 cod. civ., in applicazione del principio secondo il quale per il disposto dell’art. 1220 cod. civ. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.), il debitore non può’ essere considerato in mora, quindi in colpa, né tenuto al pagamento dei relativi interessi e maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, dal momento in cui ha offerto al creditore la prestazione anche senza l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 cod. civ…

 

 

Cassazione, sez. III, 11 giugno 2012, n. 9426

(Pres. Petti – Rel. Chiarini)

 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 ottobre 2008 la Corte di appello di Palermo premesso: 1) con citazione del 1981 Calogero Castronovo aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Agrigento la s.p.a. La Fondiaria e S..B. , conducente dell’autocarro che l’aveva investito il (OMISSIS) sulla Statale (OMISSIS) , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni; 2) il Tribunale accoglieva la domanda, ma escludeva la mala gestio poiché l’assicurazione aveva depositato il massimale, al netto delle provvisionali stabilite dal giudice penale, a favore dei danneggiati su libretto fruttifero al portatore presso la Banca Mercantile il 23 dicembre 1981, dandone loro notizia con raccomandata, e tuttavia la condannava al pagamento extra ed ultramassimale i della rivalutazione ed interessi sulla predetta somma, dal sinistro al deposito della stessa.

Quindi la Corte provvedeva sugli appelli in base alle seguenti considerazioni: a) l’assicurazione con il deposito del massimale si è liberata del suo obbligo a norma dell’art. 1220 c.c., con conseguente esclusione della mora; b) il Tribunale ha escluso la mala gestio – da valutare ex ante – per l’impossibilità dell’assicurazione di attribuire gli indennizzi ai danneggiati – tredici persone ferite e cinque decedute – avuto riguardo alla modestia del massimale e alla molteplicità delle richieste, tra cui quelle degli enti previdenziali – da esaminare singolarmente onde ripartirlo a norma dell’art. 27 legge 990 del 1969 – e l’appello sul punto si limita a riaffermare la mala gestio per il tempo trascorso- quasi quattro anni – tra la data del sinistro e quella del deposito del massimale, senza contrapporre nessuna ragione a quelle espresse dal Tribunale; c) in ogni caso il Tribunale ha condannato l’assicurazione a pagare interessi e rivalutazione dal sinistro al deposito sulla somma depositata come se fosse ravvisabile la mala gestio dell’assicurazione e quindi anche sotto tale profilo la doglianza è infondata; d) dovevano invece esser riconosciuti gli interessi richiesti dagli appellanti sulla somma riconosciuta, da rivalutare anno per anno e sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Interpongono separati ricorsi I..V. , P.I. e L.S. e M. nonché C..L. , di identico contenuto.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

1.- I ricorsi possono trattarsi congiuntamente.

1.1- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., 1218, 1220, 1223, 1224, 2041 e 2042 c.c.. Omessa o insufficiente motivazione”, con cui lamentano l’omessa pronuncia sulla richiesta di rivalutazione ed interessi dovuti dall’assicurazione non solo dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della somma sul libretto, ma altresì fino alla corresponsione di tali accessori su detta somma e quindi fino alla sentenza di primo grado, emessa nel 2004, in tal modo l’assicurazione essendosi arricchita ingiustificatamente e concludono con il seguente quesito, di diritto e di fatto: “A) Dica la S.C. se il giudice di appello, a fronte di uno specifico motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’assicuratore al pagamento di rivalutazione e interessi legali sul massimale depositato, con decorrenza dalla data del fatto illecito sino alla data del deposito senza prevedere che tale somma per rivalutazione ed interessi sul massimale doveva esser aumentata della rivalutazione ed interessi maturati sino al momento della corresponsione, aveva violato le norme processuali di cui agli artt. 112 e 277 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato – concentrazione ed unicità della decisione), nonché quelle sostanziali sulla responsabilità per inadempimento ovvero anche, o in alternativa, quelle in materia di arricchimento senza causa, per avere erroneamente ritenuto che gli appellanti avessero censurato la decisione per mancata diversa condanna alla corresponsione di rivalutazione ed interessi sul massimale dalla data di deposito di esso, sino al soddisfo e per avere qualificato come debito di valuta anziché di valore la somma ultramassimale al cui pagamento era stata condannata l’assicurazione”. B) “Dica la S.C. se il giudice di appello nella ricostruzione del fatto controverso, oggetto di specifica impugnazione, riguardante la censurata circostanza che la sentenza del Tribunale aveva condannato l’assicuratore al pagamento di rivalutazione ed interessi legali sul massimale depositato, con decorrenza dalla data del fatto illecito, sino alla data del suo deposito, senza prevedere che tale somma per rivalutazione ed interessi doveva esser aumentata della rivalutazione ed interessi maturati sino al momento dell’effettiva corresponsione, abbia omesso di formulare alcuna motivazione, ovvero abbia adottato una inidonea motivazione, in quanto ha inteso giustificare il rigetto del gravame, ritenendo erroneamente che il fatto controverso riguardasse la richiesta degli appellanti del pagamento degli interessi e rivalutazione “sulla somma depositata” (idest il massimale) per il periodo che va dalla data del deposito al soddisfo”.

2.- Con il secondo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1175, 1375 cod. civ., 18 e 22 legge 1969 n. 990. Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione” con cui lamentano che la Corte di merito non ha tenuto conto dell’accertata esclusiva responsabilità del B. nella determinazione del sinistro, rinviato a giudizio per omicidio colposo, con conseguente colpevole ritardo nel mettere a disposizione il massimale di polizza stante la ragionevolezza delle pretese dei danneggiati, ed irrilevanza dell’art. 27 legge 990 del 1969 e concludono con i seguenti quesiti di diritto e di fatto: C) “Dica la S.C. se la Corte d’ appello abbia violato le norme di cui agli artt. 1917, 1175, 1375 cod. civ., 18 e 22 legge 1969 n. 990, avendo rigettato lo specifico motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale che non aveva riconosciuto la mala gestio della società assicuratrice per aver depositato il massimale di polizza con un ritardo di quasi quattro anni dal sinistro, nonostante che alla scadenza dello spatium deliberandi era stata posta nella condizione di determinarsi in ordine all’an e al quantum della responsabilità del proprio assicurato, in virtù già di quanto risultante dal rapporto giudiziario della P.S. intervenuta a rilevare un sinistro in cui erano decedute cinque persone e ne erano state ferite tredici, contestando a. carico del conducente – assicurato svariate infrazioni (artt. 106/7, 102/7, 50/2 c.d.s. “per avere egli effettuato il sorpasso di altri veicoli fermi per interruzione del traffico, in curva a visuale non libera, per non avere egli moderato particolarmente la velocità in curva a visuale non libera e per avere egli circolato con l’autocarro avente il pneumatico anteriore destro consumato oltre i limiti consentiti”).

D) “Dica la S.C. se la Corte di appello nella ricostruzione del fatto controverso, oggetto di specifica impugnazione, riguardante la censurata erronea valutazione da parte del Tribunale della mala gestio dell’assicuratore che aveva depositato il massimale di polizza con un ritardo di quasi quattro anni dal sinistro, sia incorsa nel vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere ritenuto di confermare l’assunto del primo giudice di non ravvisare nel caso di specie alcuna plausibile ipotesi di mala gestio, stante che la società assicuratrice pur avendo reso disponibile e depositato l’importo residuale previsto dal massimale stesso, solo in data 23 dicembre 1981, si trovava ab initio nell’impossibilità di attribuire gli indennizzi spettanti alle parti danneggiate, per la molteplicità delle richieste e per l’impossibilità di potere operare aprioristicamente una qualsiasi distinzione e ripartizione proporzionalmente ridotta, data la modestia del massimale rispetto all’enormità dei danni patiti dagli aventi diritto, mentre avrebbe dovuto riconoscere che i suddetti fatti non erano idonei a fondare alcuna giustificazione al ritardo nel deposito del massimale, poiché sussistevano già ex ante rilevantissimi e sufficienti elementi a disposizione dell’assicuratrice, decorso lo spatium deliberandi ex art. 22 legge 990 del 1969 per determinarsi sia in ordine all’an sia in ordine al quantum, accertati dalla stessa sentenza del Tribunale rapporto giudiziario della P.S; causazione del decesso di cinque persone e ferimento di altre tredici)”.

Le censure, connesse, sono parte inammissibili, parte infondate.

2.1- Ed infatti quanto alla mora colpevole dell’assicurazione nei confronti dei danneggiati, a norma dell’art. 22 legge del 1969 n. 990, applicabile alla fattispecie, la Corte di merito ha dato atto che il Tribunale, con pronuncia non impugnata dall’assicurazione, dalla data del sinistro a quella del deposito del residuo i massimale sul libretto al portatore fruttifero, avvenuto nel dicembre 1981, ha attribuito su detta somma interessi e rivalutazione, e quindi la relativa censura è infondata, né vi è interesse a confutare le ragioni ribadite dalla Corte di merito per escludere la mancanza di diligenza e la – malafede dell’assicurazione in relazione a detto periodo.

2.2 – Per il periodo successivo e fino al soddisfo invece, secondo le ripartizioni effettuate dal giudice di primo grado, la Corte di merito ha espressamente escluso il ritardo colpevole dell’assicurazione – c.d. mala gestio impropria – per aver adempiuto il debito di valuta depositando l’importo sul precitato libretto, a norma dell’art. 1220 cod. civ..

Questa ratio decidendi, che conseguentemente esclude dal dicembre 1981 gli effetti dell’art. 1224 cod. civ., in applicazione del principio secondo il quale per il disposto dell’art. 1220 cod. civ. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.), il debitore non può’ essere considerato in mora, quindi in colpa, né tenuto al pagamento dei relativi interessi e maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, dal momento in cui ha offerto al creditore la prestazione anche senza l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 cod. civ.. – non è stata impugnata e perciò le censure sono inammissibili.

3.- Concludendo i ricorsi vanno respinti.

4.- Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

La Corte pronunciando sui ricorsi li rigetta.

 

 

 

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