DANNI AL NEONATO DURANTE IL PARTO, IL MEDICO DEVE ADEGUATAMENTE PROVARE LA COLPA LIEVE
Cassazione, sez. III, 21 giugno 2012, n. 10315
L’esonero di responsabilità di cui all’art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell’onere della prova; costituendo, invece, onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l’insuccesso dell’intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà e tale prova va fornita dimostrando di aver osservato nell’esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione
Cassazione, sez. III, 21 giugno 2012, n. 10315
(Pres. Petti – Rel. Spirito)
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Frosinone ha condannato il medico Dott. G. e la Regione Lazio a risarcire i danni cagionati, in occasione del parto, al neonato S.P. . La Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la prima sentenza, escludendo dall’importo risarcitorio le spese mediche che la vittima assumeva di avere sopportato. Propone ricorso per cassazione il G. attraverso un solo motivo. Rispondono con controricorso i S. e la C. , i quali propongono ricorso incidentale attraverso due motivi. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti contro la medesima sentenza. Il ricorrente principale censura la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe compiutamente motivato: in ordine a quei punti della CTU in cui si nega l’addebitabilità al medico dell’anticipazione del parto e della scorretta esecuzione delle manovre con la ventosa ostetrica; in ordine alla difettosa tenuta della cartella clinica; in ordine all’adottabilità del parametro della colpa grave e non di quella lieve; in ordine al superamento della presunzione di colpa.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile laddove, in maniera peraltro confusa e generica, ripropone una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una diversa valutazione del merito della controversia. È infondato laddove denunzia vizi di legittimità, posto che la sentenza fa corretto riferimento a principi giurisprudenziali consolidati, motivando compiutamente e logicamente in ordine a tutti i punti oggi riproposti dal ricorrente. Puntualissima è, infatti, la spiegazione relativa alla “lacunosità” della cartella clinica ed alla conseguente impossibilità di ricostruire l’andamento dei fatti nelle quasi cinque ore trascorse tra il ricovero della gestante ed il parto. A riguardo occorre ribadire il consolidato principio in ragione del quale, in tema di responsabilità professionale del medico, il nesso causale sussiste anche quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno; a tal fine, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della “vicinanza alla prova”, cioè della effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla (tra le ultime, cfr. Cass. 27 aprile 2010, n. 10060).
Altrettanto precisa e giuridicamente corretta è la motivazione in ordine all’inapplicabilità alla fattispecie del disposto dell’art. 2236 c.c., con conclusivo riferimento al principio secondo cui l’esonero di responsabilità di cui all’art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell’onere della prova; costituendo, invece, onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l’insuccesso dell’intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà e tale prova va fornita dimostrando di aver osservato nell’esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791).
Quanto, infine, alla dedotta inesigibilità di una diversa condotta del sanitario, i giudici spiegano che l’affermazione della responsabilità del medico e della struttura ospedaliera va valutata con riferimento alla mancanza di documentazione circa la sorveglianza intrapartum ed, in particolare, alla mancanza di accertamenti necessari a verificare la possibilità del parto naturale. In conclusione, il ricorso del Dott. G. deve essere respinto.
Passando al ricorso incidentale dei S. – C. , deve essere respinto il primo motivo concernente il rigetto della domanda di rimborso delle spese mediche sostenute (invece, equitativamente riconosciute e liquidate dal primo giudice). Sul punto la sentenza impugnata spiega che il ricorso alla liquidazione equitativa del relativo danno è impedita dal fatto che i costi sopportati erano certamente documentabili dagli attori: affermazione, questa, per nulla contraddetta dai ricorrenti, i quali, per un verso, fanno erroneo riferimento all’art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale) e, per altro verso, nulla deducono in ordine ai presupposti d’applicabilità della disposizione di cui all’art. 1226 c.c..
Il secondo motivo – che è rivolto alla dichiarata inammissibilità, per assoluta genericità, dell’appello dei S. – C. circa il richiesto riconoscimento di ulteriore importo risarcitorio per danno alla vita sociale e per danno estetico – è inammissibile, in quanto per consentire la delibazione della censura i ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere i punti dell’atto d’appello concernenti la questione. Invece, anche in questo caso il motivo è assolutamente generico, limitandosi ad osservare “come l’art. 342 c.p.c. sub b) sia stato notevolmente ridimensionato nella sua importanza dalla giurisprudenza…”, e che “tali danni, quindi, andavano liquidati quantomeno in via equitativa”.
In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.