APPROPRIAZIONE INDEBITA E SIMULAZIONE DI REATO
Cassazione, sez. VI, 4 settembre 2012, n. 33627
Per ritenere configurabile la calunnia indiretta occorre che la falsa incolpazione sia idonea, per modalità e circostanze sottese alla falsa attribuzione del fatto reato, ad esprimere l’univoca riferibilità dell’accusa ad una persona reale e determinata o determinabile, nel senso che questa e soltanto questa risulti essere la persona cui attribuire il fatto illecito denunciato, pur in difetto di una formulazione nominativa dell’accusa. Quando, invece, il reato risulti genericamente attribuibile ad una qualunque persona (quisque de populo) sconosciuta (ignota) ed in nessun modo individuabile in base agli elementi addotti nella falsa denuncia, diviene configurabile la diversa fattispecie della simulazione di reato punita dall’art. 367 c.p.
Cassazione, sez. VI, 4 settembre 2012, n. 33627
(Pres. De Roberto – Rel. Paoloni)
Fatto e diritto
1. Con il ministero del difensore l’imputato F.A. impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione resa il 9.12.2004 dal g.u.p. del Tribunale di Ravenna, all’esito di giudizio abbreviato subordinato ex art. 438 co. 5 all’esame di un testimone addotto dall’imputato e scandito da complementare integrazione probatoria disposta d’ufficio dal giudice ex art. 441 co. 5 c.p.p. (assunzione delle testimonianze di due ufficiali di p.g.).
Decisione con la quale il F. è stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i due connessi reati, unificati dalla continuazione, di: a) appropriazione indebita, essendosi impadronito di un’autovettura Mercedes SW classe A noleggiata il 6.1.2003 a Bologna presso la società Hertz Italia, cui non restituiva il veicolo, che esportava il (omissis) in Romania ove lo cedeva ad un cittadino rumeno che ne chiedeva l’immatricolazione in quello Stato; b) calunnia, avendo denunciato il 5.2.2003 ai Carabinieri di Milano Marittima di aver subito il furto della “propria” suddetta vettura Mercedes ad opera di ignoti, che gli avevano rubato le chiavi del mezzo mentre si trovava in un ristorante.
Sulla base dell’analisi dei dati sequenziali raccolti sugli accertati spostamenti della Mercedes noleggiata e dello stesso F. , entrato in Romania a bordo della vettura della Hertz e poi uscitone con una vettura diversa (giusta le riferite registrazioni della polizia di frontiera rumena), nonché degli integrativi dati di conoscenza acquisiti nel giudizio abbreviato le due conformi sentenze di merito hanno giudicato il F. raggiunto da concordanti prove di colpevolezza per entrambi i reati ascrittigli.
2. Con il ricorso si deduce un unico vizio per violazione di legge e per contraddittorietà e illogicità della motivazione, articolato nei termini di seguito esposti.
La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado valorizzando le dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato: dall’ufficiale di p.g. ispettore D.P. , che ha riferito delle notizie raccolte presso la polizia doganale rumena sull’ingresso in Romania del F. alla guida della Mercedes noleggiata nel (omissis) e la sua successiva uscita dal Paese, dopo breve permanenza, con una vettura diversa dalla Mercedes (rimasta in Romania e dove un cittadino rumeno chiederà di lì a poco di immatricolarla); dal testimone M.G. , addotto dalla difesa del prevenuto, che all’esito di uno stringente esame ha ammesso di aver accompagnato in Romania il F. a bordo della vettura Mercedes e di essere poi rientrato autonomamente in Italia con altre persone.
Entrambe le dichiarazioni testimoniali debbono considerarsi inutilizzabili.
L’ufficiale di p.g. ha reso una testimonianza indiretta, omettendo di indicare, nonostante le sollecitazioni della difesa, i nomi delle persone (poliziotti rumeni) da cui ha appreso le notizie sui transiti rumeni dell’imputato, così da non consentire l’esame diretto di dette persone la verifica dell’attendibilità delle notizie. Ne discende che le dichiarazioni dell’ispettore D. sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 195 co. 3 c.p.p..
Analoga sorte di inutilizzabilità probatoria investe le dichiarazioni del teste M. , assunte in violazione degli artt. 63, 197 e 197 bis c.p.p.. Costui, infatti, risultava indagato in procedimento connesso, come desumibile da un’informativa di p.g. 23.4.2003 dei Carabinieri in cui era ritenuto indiziato di concorso nei fatti criminosi attribuiti al F. . Il M. , per il suo stato di persona indagata in procedimento connesso, non poteva assumere l’ufficio di testimone (art. 197 c.p.p.) e avrebbe dovuto essere escusso con l’assistenza di un difensore a norma dell’art. 197 bis co. 2 c.p.p. (in relazione agli artt. 63 co. 2 e 64, co. 3-lett. c, c.p.p.).
L’invalidità delle due testimonianze rende inconsistente la prova dei reati di cui è stato dichiarato colpevole il ricorrente e la sentenza di appello va annullata.
3. I descritti motivi di ricorso non sono fondati. Nondimeno la sentenza impugnata deve essere annullata per intervenuta prescrizione dei reati, qualificato previamente il fatto di calunnia contestato con il capo B) della rubrica come simulazione di reato ai sensi dell’art. 367 c.p..
3.1. Le dichiarazioni rese, in qualità di testimone, da M.G. , non possono ritenersi inutilizzabili. L’assunzione del M. è avvenuta, come ricorda la sentenza di appello, su richiesta (condizionante il giudizio abbreviato) del difensore dell’imputato, che ne ha qualificato la posizione di semplice testimone ex artt. 194 ss. c.p.p., posizione solo a posteriori censurata per la presunta veste di persona indagata in procedimento connesso asseritamente conferibile al M. . Sul punto non può non richiamarsi l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, per cui in tema di prova dichiarativa, quando venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali (al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato), l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese (cfr.: Cass. S.U., 25.2.2010 n. 15208, Mills, rv. 246584; Cass. S.U., 23.4.2009 n. 23868, Fruci, rv. 243417). Ora, dalla lettura dell’atto di appello proposto dal F. avverso la sentenza di primo grado, si evince come lo stesso imputato affermi che “nulla sia stato dato conoscere” sulla reale posizione processuale del M. , non avendo in tutta evidenza l’informativa di p.g. (citata anche nel ricorso) prodotto alcun esito, atteso che non risultano adottate dal procedente p.m. iniziative di nessun tipo nei confronti del “testimone” M. , mai considerato indagato di reato.
Ad ogni buon conto giova aggiungere, per completezza di analisi, che – quale che sia la qualità ora per allora riconoscibile al M. – le indicazioni dallo stesso rese non rivestono, come appare chiaro dalla lettura delle due conformi decisioni di merito, alcun decisivo valore nella valutazione della posizione del ricorrente e nel percorso attraverso il quale ne è stata affermata e ribadita la penale responsabilità, fondata su altri e autosufficienti dati probatori, quali quelli relativi all’esportazione del costoso veicolo noleggiato dal F. , alla sua mancata restituzione alla società Hertz, alla inequivoca falsità della strumentale denuncia di furto del veicolo resa dall’imputato una volta rientrato in Italia senza la Mercedes, fatta propria e rivenduta in Romania.
3.2. Nessuna sanzione di inutilizzabilità inficia, la testimonianza dell’ispettore di polizia D. .
In proposito è agevole in primo luogo osservare che – come affermato dalla giurisprudenza di questa S.C. – il divieto di utilizzare la testimonianza di chi non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso i fatti oggetto del suo esame non può trovare applicazione nei confronti di ufficiali o agenti di p.g. sentiti sugli esiti di indagini svolte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, quando -come nel caso di specie – l’informazione sia ricondotta ad organismi di polizia qualificati e ben individuati, quali le forze di polizia doganali rumene (v.: Cass. Sez. 6, 15.12.2003 n. 15.4.2004, Farina, rv. 231457; Cass. Sez. Fer., 18.8.2009 n. 34180, rv. 245375).
In secondo luogo, ricordato che il giudizio nei confronti del ricorrente si è svolto con le forme del rito abbreviato, occorre rimarcare come in tale giudizio sia senz’altro utilizzabile il verbale delle dichiarazioni rese de relato dal testimone (ufficiale di p.g. o soggetto privato), poiché in tal caso l’inutilizzabilità della deposizione di chi rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte delle riferite notizie sui fatti oggetto di esame (art. 195 co. 7 c.p.p.) opera soltanto nell’ipotesi in cui la parte abbia subordinato l’accesso al rito ad un’integrazione probatoria costituita proprio dall’assunzione del testimone indiretto e se, nonostante l’audizione, sia rimasta ignota la fonte dell’informazione. Come chiarito all’inizio, l’esame dell’ispettore D. non è stato richiesto dall’imputato, ma è stato disposto dal g.u.p. d’ufficio ai sensi dell’art. 421 co. 5 c.p.p. (cfr.: Cass. Sez. 3, 29.1.2008 n. 11100, Gomiero, rv. 239080; Cass. Sez. 6, 6.7.2010 n. 44420, Belforte, rv. 249029).
3.3. Alle precedenti deduzioni, asseveranti – per gli effetti di cui all’art. 129 co. 2 c.p.p. – la sussistenza degli illeciti penali oggetto del processo e la loro commissione da parte del ricorrente, si coniuga la sopravvenuta (alla pronuncia della sentenza di appello) estinzione dei fatti reato ascritti all’imputato per decorso dei corrispondenti termini prescrizionali, in rilevata assenza di loro eventuali cause sospensive.
L’evenienza è pacifica per il reato di appropriazione indebita della vettura Mercedes di cui al capo A) della rubrica, che risulta compiutamente accertato in data (omissis). Si che il relativo termine di prescrizione del reato, pari a sette anni e sei mesi (nell’attuale come nel previgente regime della prescrizione disciplinato dall’art. 157 c.p.) è spirato nel settembre 2010.
Altrettanto è a dirsi per il fatto reato integrato dalla falsa denuncia di furto della vettura Mercedes presentata dall’imputato, fatto contestato dal p.m. e ritenuto dai giudici di merito alla stregua della fattispecie della calunnia (capo B della rubrica), ma che più correttamente deve – invece – essere ricondotto alla diversa e meno grave ipotesi della simulazione di reato di cui all’art. 367 c.p..
3.4. Per quanto è dato desumere dalla lettura delle due conformi decisioni di merito, il 5.2.2003 il F. ha denunciato ai Carabinieri di aver subito ad opera di ignoti il furto della vettura Mercedes in suo possesso, asportatagli – previa fraudolenta sottrazione delle chiavi dal suo borsello – mentre era parcheggiata nei pressi del locale pubblico in cui si trovava. Sulla oggettiva falsità della denuncia e sull’inesistenza del denunciato furto le emergenze probatorie non consentono dubbi di sorta.
Nondimeno con la denuncia, con cui ha tentato di precostituirsi un elemento di prova a sostegno della sua difesa dall’accusa di appropriazione indebita del veicolo, il F. non ha formulato accuse o sospetti di sorta nei confronti di alcuno, cioè di una persona determinata o indirettamente individuabile. La denuncia con cui l’imputato ha falsamente affermato essere avvenuto il reato di furto in suo danno è stata senz’altro idonea, in rapporto alla natura di reato istantaneo e di pericolo dell’assunto simulatorio manifestatosi nel suo carattere formale o diretto (denuncia di un reato mai avvenuto), a dar luogo al promovimento di indagini e di un procedimento penale per accertare l’autore del furto falsamente denunciato. Ma ciò pur sempre nel quadro di un procedimento virtualmente instaurarle – al momento della denuncia (cui occorre avere riguardo per la consumazione dei reati di cui agli artt. 367 e 368 c.p.) – nei confronti di persone non identificate (ignote) e, per definizione (per la genetica insussistenza del reato lamentato), non identificabili.
È in questa peculiare connotazione di una falsa denuncia di reato che risiede il discrimine ontologico tra la fattispecie della simulazione di reato e quella della calunnia, detta seconda più grave ipotesi potendo e dovendo essere configurata – oltre che ovviamente quando il falso denunciante indichi in modo espresso un determinato autore del descritto reato (che, nel caso della calunnia, può anche essersi davvero verificato), sapendolo ad esso estraneo – tutte le volte in cui (c.d. calunnia indiretta) il contesto narrativo della denuncia consenta di leggervi l’implicita indicazione dell’autore in una persona specifica e – per ragioni storiche e logiche immanenti nella esposizione del fatto reato denunciato – facilmente identificabile con semplici verifiche.
In altre parole per ritenere configurabile la calunnia indiretta occorre che la falsa incolpazione sia idonea, per modalità e circostanze sottese alla falsa attribuzione del fatto reato, ad esprimere l’univoca riferibilità dell’accusa ad una persona reale e determinata o determinabile, nel senso che questa e soltanto questa risulti essere la persona cui attribuire il fatto illecito denunciato, pur in difetto di una formulazione nominativa dell’accusa. Quando, invece, il reato risulti genericamente attribuibile ad una qualunque persona (quisque de populo) sconosciuta (ignota) ed in nessun modo individuabile in base agli elementi addotti nella falsa denuncia, diviene configurabile la diversa fattispecie della simulazione di reato punita dall’art. 367 c.p. (v.: Cass. Sez. 6, 8.6.1983 n. 9521, Focardi, rv. 161144; Cass. Sez. 6, 25.9.2002 n. 38814, Pontonio, rv. 222859; Cass. Sez. 2,6.7.2010 n. 32453, Corsini, rv. 248359).
È evidente, allora, che in ragione dei dati conoscitivi offerti dalle due uniformi sentenze di merito la condotta criminosa di falsa denuncia di (un falso) furto attuata dal F. deve essere inquadrata, così giuridicamente definendosi l’originaria accusa di calunnia, nella fattispecie della simulazione di reato ai sensi dell’art. 367 c.p..
Anche questo reato, al pari dell’appropriazione indebita prescrivibile ex art. 157 c.p. (nei testi attuale e previgente) nel termine massimo di sette anni e sei mesi, risulta oggi attinto da causa estintiva prescrizionale maturata alla data del 5.8.2010.
Per l’effetto la sentenza della Corte di Appello di Bologna impugnata dal F. deve essere annullata senza rinvio perché entrambi i reati ascritti all’imputato sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Qualificato il capo B) come simulazione di reato, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.