NUOVA COSENZA CALCIO: ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO E QUESTIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLO SPORT
Brevi note sulla questione della mancata ammissione della società sportiva “Nuova Cosenza Calcio” al campionato di calcio di Seconda Divisione della Lega Pro della Federazione Italiana Giuoco Calcio
di Mario Tocci
(avvocato, mediatore e formatore di mediatori, dottore di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” nell’Università Statale degli Studi della Calabria)
La questione della mancata ammissione della società sportiva “Nuova Cosenza Calcio” al campionato di calcio di Seconda Divisione della Lega Pro della Federazione Italiana Giuoco Calcio è destinata a suscitare, non soltanto tra i supporters del sodalizio calabrese ma anche tra i giuristi che si interessano di diritto amministrativo dello sport, notevole clamore.
Incontestabilmente viziati ed illegittimi sono, infatti, i provvedimenti di ammissione che, a discapito del sodalizio calabrese, il Consiglio della Federcalcio ha adottato nella seduta del 19 luglio scorso con riguardo alle società “SC Vallee D’Aoste” di Aosta e “Hinterreggio Calcio” di Reggio Calabria.
Quale vincitrice della fase dei play-off del campionato di serie D per la stagione 2011/2012 – secondo la classifica stilata dalla Federazione medesima nonché in ossequio a quanto sancito nel Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC n. 53 del 2011 e nel Comunicato Ufficiale della Federcalcio n. 175 del 2012 – la “Nuova Cosenza Calcio” aveva maturato, con titolo di prelazione su tutte le altre società all’uopo legittimate, il diritto di partecipazione al menzionato campionato superiore, condizionato alla verificazione dell’ipotesi di mancata iscrizione di altre squadre parimenti provenienti dalla serie D della conclusa stagione.
Orbene, ben due società (segnatamente, appunto, quella aostana e l’altra reggina) non potevano essere iscritte al campionato di calcio di Seconda Divisione della Lega Pro della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
L’ipotesi condizionante l’iscrizione della squadra cosentina si è quindi verificata.
Pervero, ad entrare adesso in lizza per la partecipazione alla vecchia serie C2, è anche la società “San Donà Jesolo”, secondo tra i team a vantare la pretesa di ripescaggio in quanto perdente proprio contro i cosentini nella finale play-off disputatasi a giugno ad Arezzo.
A poter decidere saranno adesso gli organi di giustizia sportiva del CONI, al cui sistema giurisdizionale domestico la Federcalcio aderisce iuxta disposto del comma terzo dell’articolo 30 dello Statuto.
A parere di chi scrive, la competenza apparterrebbe al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, sottendendo la controversia di cui si discetta vertenza rilevante nel solo ordinamento sportivo.
Confortante sul punto è la giurisprudenza dello stesso TNAS, che si è reiteratamente ritenuto competente in materia di questioni concernenti l’ammissione delle società ai campionati (a riguardo, tra le tante: decisione 23 dicembre 2010, in procedimento tra “U.S.D. Favara Calcio” e FIGC; decisione 18 aprile 2010, in procedimento tra “U.S. Foggia 1989” e FIGC; decisione 13 maggio 2009, in procedimento tra “S.S. Juve Stabia” e FIGC”).
Quali, allora, i profili di illegittimità riscontrabili in ordine alle posizioni delle società “SC Vallee D’Aoste” di Aosta e “Hinterreggio Calcio” di Reggio Calabria?
La società aostana è stata ammessa al campionato di calcio di Seconda Divisione della Lega Pro della Federcalcio in violazione del disposto del secondo comma dell’articolo 19 delle Norme Organizzative Interne della Federazione medesima.
Tale sodalizio, infatti, ha dichiarato di non essere riuscita a reperire un impianto avente i prescritti requisiti regolamentari nel territorio del comune di ubicazione della propria sede, ossia Aosta; cosicché, dopo aver tentato invano di ottenere la disponibilità del campo di Ivrea, ha incassato la fruibilità della struttura di San Giusto Canavese.
Si badi che ambedue le generalizzate località si trovano addirittura in Piemonte, quindi in una regione diversa da quella di insediamento della società in questione.
In realtà, come appurabile attraverso il sito del Comune di Aosta, nella città alpina esistono ben tre impianti oltre allo stadio “Puchoz”, giudicato inidoneo: il “Ghignone”, il “Frand Genisot” e lo “Zambroni”, le cui misure sono conformi ai parametri regolamentari previsti per la disputa di gare ufficiali dalle disposizioni dell’Allegato “C” del Comunicato Ufficiale della Federcalcio n. 146 del 2012.
La “SC Vallee D’Aoste” era in condizione di conoscere le difficoltà infrastrutturali in cui sarebbe incappata dopo la conclusione della stagione appena archiviata; eppure, non si è mossa in tempo e non si è tempestivamente interfacciata con l’Amministrazione Comunale per l’utilizzabilità di uno dei quattro impianti cittadini.
L’inerzia di una società nel reperimento di soluzioni operative ad una situazione di criticità già nota non può integrare uno dei fondati motivi in cui sussistenza, peraltro in via eccezionale, la Lega di afferenza può concedere una deroga al disposto della norma organizzativa interna della Federcalcio precedentemente considerata; la quale norma, beninteso, ammette la propria stessa derogabilità ma – appunto – con precisi e stringenti limiti.
Nondimeno, peraltro, la deroga medesima, ove accordata, non può essere concessa per un impianto posto al di fuori della regione di ubicazione della società interessata (come statuito nel punto 3 della lettera A del Titolo Secondo, rubricato “Criteri infrastrutturali”, del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 146 del 2012).
Differente la prospettazione del caso della società “Hinterreggio Calcio”.
La società di Reggio Calabria è stata ammessa al campionato di calcio di Seconda Divisione della Lega Pro della Federcalcio in violazione del disposto del quarto comma dell’articolo 19 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Tale sodalizio, infatti, ha dichiarato di voler utilizzare un impianto già nella disponibilità di altra squadra: lo stadio comunale “Oreste Granillo” della città dello Stretto, già utilizzato dalla società “Reggina Calcio” in forza di una convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale locale.
Vero è che su richiesta della società interessata, stando a quanto dispone lo stesso comma quarto dell’articolo 19 delle N.O.I.F., la Lega Pro poteva concedere una deroga.
Tuttavia, della richiesta di deroga della “Hinterreggio Calcio” non si fa alcuna menzione nella comunicazione – espressa con Comunicato Ufficiale della stessa Lega n. 23/L del 2012 – di accoglimento del reclamo avverso l’originaria esclusione dal campionato di Seconda Divisione; il che lascerebbe presumere che la richiesta di deroga sia stata avanzata nel reclamo medesimo, con la conseguenza della sua irricevibilità ed inammissibilità alla luce del carattere di autonomia che tale atto deve avere.
Ai posteri – o, meglio, al TNAS – l’ardua sentenza.
Quel che è certo è che i gironi del campionato di Seconda Divisione della Lega Pro della Federazione Italiana Giuoco Calcio non possono ritenersi ancora definitivi.