Il trasferimento della domanda dal processo penale a quello civile comporta la revoca tacita e automatica della costituzione di parte civile? Cassazione, sez. VI, 28 agosto 2012, n. 33320

 

IL TRASFERIMENTO DELLA DOMANDA DAL PROCESSO PENALE A QUELLO CIVILE COMPORTA LA REVOCA TACITA E AUTOMATICA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE?

Cassazione, sez. VI, 28 agosto 2012, n. 33320

 

Ai sensi dell’art. 82, comma 2, c.p.p., il trasferimento in sede civile della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile comporta la revoca tacita della costituzione di tale parte processuale.

 

 

Cassazione, sez. VI, 28 agosto 2012, n. 33320

(Pres/Rela. Garribba)

 

Motivi della decisione

p.1. D.H.C.A. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado che lo dichiarava colpevole del reato previsto dall’art. 392 cod.pen., condannandolo alla pena di Euro trecento di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile S.G. , liquidati in Euro seimila. Denuncia:

1. erronea applicazione della norma penale e vizio di motivazione, assumendo che il reato contestato non sarebbe configurabile: a) perché egli aveva tempestivamente adito l’autorità giudiziaria; b) perché aveva agito per la difesa del suo diritto nell’immediatezza dello spoglio;

2. inosservanza degli artt. 52, 54 e 59 cod.pen., perché avrebbe agito, quanto meno putativamente, in presenza di una causa di giustificazione;

3. inosservanza dell’art. 1226 cod.civ., perché il danno è stato liquidato in via equitativa, nonostante fosse possibile quantificarlo secondo il criterio ordinario;

4. violazione del divieto ne bis in idem, perché il danno è stato già liquidato con sentenza emessa tra le stesse parti dal Tribunale civile di Bolzano il 22.4.2010.

Con motivi nuovi depositati il 19.4.2012 la difesa dell’imputato chiede:

5. la declaratoria di nullità del giudizio d’appello e della relativa sentenza, perché la parte civile, proponendo appello incidentale contro la sopra citata sentenza del tribunale civile di Bolzano, avrebbe esercitato l’azione civile revocando tacitamente – a norma dell’art. 82, comma 2, ipotesi II, cod.proc. pen. – la costituzione di parte civile;

6. la condanna della parte civile al risarcimento dei danni a norma dell’art. 96 cod.proc.civ., perché, chiedendo nel giudizio d’appello la conferma delle statuizioni civili, ha commesso un abuso del diritto, dato che aveva già ottenuto dal giudice civile la condanna al risarcimento del medesimo danno;

7. nell’ipotesi di mancato accoglimento del motivo concernente la revoca tacita della costituzione di parte civile, sia sollevata questione di legittimità degli artt. 74, 75 e 82 cod.proc.pen. per contrasto con gli artt. 24 e 25 Cost. “nella parte in cui ammettono la contemporanea prosecuzione di domande aventi le stesse identiche caratteristiche, sia in sede civile che in sede penale”.

Il ricorrente ha infine depositato il 25.6.2012 memoria in cui insiste per l’accoglimento dei motivi nuovi.

p.2. Il primo motivo è manifestamente infondato:

– sub a), perché l’art. 392 cod.pen. punisce la condotta di chi si fa giustizia da se, e a maggior ragione,dopo che la sua richiesta rivolta all’autorità giudiziaria a tutela del preteso diritto è stata respinta;

– sub b), perché la reintegrazione violenta del possesso è consentita solamente nell’immediatezza dello spoglio, mentre, nel caso in esame, lo spoglio si è venuto consolidando nel tempo con la costruzione della nuova opera e la reazione dell’agente è stata posta in essere addirittura dopo che il giudice adito aveva negato il provvedimento chiesto a tutela del diritto pretesamente leso.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché adduce come causa di giustificazione l’esercizio di un diritto o la necessità di difendere l’esercizio di un diritto che la stessa legge penale impone di tutelare ricorrendo al giudice.

Gli altri motivi, tutti concernenti le statuizioni civili, sono fondati nei limiti di seguito esposti.

Il codice di procedura penale disciplina l’esercizio dell’azione civile nel processo penale ispirandosi a una logica che consente il trasferimento della domanda di risarcimento dai processo penale a quello civile e viceversa, curando però di imporre che l’azione medesima non possa essere esercitata contemporaneamente nell’uno e nell’altro giudizio. Infatti, per ragioni di economia processuale, l’art. 75, comma 1, stabilisce che il trasferimento nel processo penale della domanda proposta davanti al giudice civile “comporta rinuncia agli atti dei giudizio”, mentre l’art. 82, comma 2, per l’ipotesi inversa di trasferimento della domanda dal processo penale in quello civile prevede la revoca tacita della costituzione di parte civile. Naturalmente gli effetti processuali indicati – estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti e revoca della costituzione di parte civile – operano ope legis e il giudice è tenuto a rilevarli con statuizione avente efficacia meramente dichiarativa.

Orbene nella presente vicenda è opportuno rammentare:

– che S.G. si è costituito parte civile il 3.4.2008;

– che la sentenza penale di primo grado, che ha dichiarato D. colpevole del reato di ragion fattasi condannandolo a congrua pena nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, è stata emessa il 13.10.2009;

– che la sentenza civile, che ha condannato D. al risarcimento dei danni cagionati a S. , è stata emessa il 22.4.2010;

– che la sentenza penale d’appello è stata emessa il 26.5.2011.

Va rilevato altresì che nei preliminari del giudizio d’appello la difesa dell’imputato D. ha prodotto la citata sentenza civile nonché copia dell’assegno circolare versato a titolo di risarcimento del danno, come liquidato dal giudice civile. Tuttavia la Corte d’appello non ne ha tratte le doverose conseguenze ai fini della decisione.

Infatti, nella causa civile promossa da D. , il convenuto S. , con domanda riconvenzionale, chiese il risarcimento dei danni subiti a causa del provvedimento di sospensione dei lavori. Successivamente, nell’udienza di conclusioni del 10.12.2009, produsse la sentenza penale di primo grado, chiese fosse ordinata la rimozione della barriera che aveva provocato la querela per il reato de quo e precisò che il danno era dovuto “per impedito utilizzo dei garage”. Il Tribunale di Bolzano, con la ridetta sentenza del 22.4.2010, accogliendo la domanda riconvenzionale nella nuova formulazione, riconosciuto che gli attori “con l’apposizione di ostacoli sulla via (OMISSIS)” avevano cagionato a S. un danno costituito dal mancato utilizzo del garage dal gennaio 2007 al marzo 2010, liquidava la somma di Euro 18.620.

Risulta dunque, per l’evidente identità di personae, petitum e causa petendi, che S.G. il 10.12.2009 ha trasferito nel giudizio civile la domanda di risarcimento che aveva precedentemente presentato in sede penale, revocando tacitamente la costituzione di parte civile a norma dell’art. 82, comma 2, ipotesi seconda, cod.proc.pen.. Quindi, all’apertura del giudizio d’appello, la Corte territoriale, messa sull’avviso dalla produzione della ridetta sentenza civile, avrebbe dovuto prendere atto della sopravvenuta revoca della costituzione della parte civile e, per l’effetto, escludere la partecipazione al giudizio di S. e revocare le correlative statuizioni civili (v. Cass., Sez 6, n. 12447 del 15.5.1990, Scalo, rv 185345; Sez. 1, n. 41307 del 7.10.2009, Marzocchella, rv 245041). L’omissione censurata comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alle statuizioni civili.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili; rigetta il ricorso nel resto.

 

 

 

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