DISCIPLINARE NOTAI. IL REPERTORIO NON VIDIMATO È DA CONSIDERARSI ASSENTE
Cassazione, sez. VI Civile – 3, 24 luglio 2012, n. 12992
Annotare gli atti con data di ricezione anteriore a quella di vidimazione del repertorio viola il principio della continuità e della certezza delle scritture notarili. La Suprema Corte equipara l’assenza del repertorio all’uso di un repertorio mancante di vidimazione: inevitabile l’addebito dell’illecito disciplinare nei confronti del professionista impreciso.
Cassazione, sez. VI Civile – 3, 24 luglio 2012, n. 12992
(Pres. Finocchiaro – Rel. Segreto)
Svolgimento del processo
L’Archivio notarile distrettuale di Roma avviava un procedimento disciplinare nei confronti del notaio C..A. , per la violazione dell’art. 64 l. notarile 16.2.1913, n. 89, per aver annotato n. 280 atti portanti la data di ricezione anteriore a quella di vidimazione del repertorio, 24 luglio 2008.
La CO.RE.DI del Lazio riconosceva la responsabilità del notaio e, concesse le attenuanti generiche, commutava la sanzione in quella pecuniaria di Euro 15.000,00. Proponeva reclamo il notaio.
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 18.4.2011, rigettava l’impugnazione.
Riteneva la corte di merito che il notaio, che riceva un atto non potendolo annotare su alcun repertorio, ovvero annotandolo su repertorio non vidimato in quel momento, risponde dell’illecito disciplinare di mancata tenuta del repertorio e non di tardiva annotazione, solo perché successivamente l’annotazione sia poi avvenuta su un sopravvenuto fascicolo vidimato del repertorio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.C. , che ha presentato memoria.
Resiste con controricorso l’archivio distrettuale notarile di Roma.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 64, 137 e 138 l. 16.2.1913 n. 89, un relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata si sia acriticamente riportata alla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla disciplina di cui all’art. 64 l. not., ritenendo che la fattispecie fosse da assimilare all’ipotesi in cui il notaio non tenga il repertorio prescritto oppure lo ponga in uso senza le forme prescritte.
Ritiene il ricorrente che il repertorio costituisce un unicum, per cui essendo esso stato vidimato nella fattispecie il 13 giugno del 2007, rendeva irrilevante che il fascicolo su cui erano annotati gli atti contestati risultasse vidimato in data 24.7.2008, cioè successivamente alla redazione di tali atti, proprio perché facente parte pur sempre dell’unico repertorio.
Nella fattispecie, secondo il ricorrente, quindi si poteva solo ipotizzare una tardiva annotazione a repertorio.
Assume poi il ricorrente che le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina di cui all’art. 64 l. not. sono quelle della continuità e della certezza delle annotazioni e che queste in concreto nella fattispecie risultano soddisfatte dall’avvenuta successiva annotazione nel repertorio, senza che esse abbiano subito alcun vulnus. Inoltre ribadisce il ricorrente che tali finalità non sono diversamente poste a rischio nella ipotesi di annotazione tardiva.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte, (Cass. 09/12/2010, n. 24867, Cass. 20.2.2006, n. 3660; cass. n. 13666/2000; Cass. n. 1372 del 6 febbraio 1995; Cass. n. 1608 del 18 febbraio 1994), ha già ravvisato la violazione prevista dalla citata L. Not. art. 138, n. 4 nella condotta del notaio che abbia annotato nel repertorio atti compiuti prima della vidimazione del repertorio medesimo. A fondamento del richiamato orientamento si è osservato che può essere qualificato come repertorio, ai sensi della Legge Notarile, solo il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale, il quale ne attesti altresì il numero dei fogli di cui è composto (Legge Notarile art. 64). Tale rigorosa affermazione si riconduce proprio alla formulazione dell’art. 138, n. 4, che parifica pienamente l’assenza del repertorio all’uso di un repertorio non vidimato.
2.2.Trattasi poi di contravvenzione ben distinta da quella dell’omessa annotazione di un atto a repertorio, sanzionata dall’art. 137 della citata legge, perché quest’ultima condotta presuppone la disponibilità di un repertorio regolarmente tenuto, mentre la precedente infrazione è costituita dall’omessa tenuta del repertorio, di cui la mancata tempestiva annotazione è una conseguenza, che, se successivamente eliminata dalla sua esecuzione, non elude l’illecito, ormai perfezionato, potendo influire soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche e sull’entità della sanzione. Va, poi, osservato che non rileva il richiamo al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, art. 13 in quanto l’introduzione della possibilità per i notai di tenere i repertori anche con sistemi meccanografici, cioè con l’uso dei computers, non ha eliminato l’esigenza della vidimazione dei registri cartacei, sui quali deve essere trasfuso l’elaborato memorizzato nel computer.
3.1. Né può assumere rilievo la considerazione secondo cui, poiché il repertorio è un unicum, deve ritenersi come esistente già a partire dal primo fascicolo in relazione anche ai fascicoli posti poi in numerazione e vidimazione successivamente, anche se non ancora nel possesso del notaio.
Tale prospettata fictio iuris, secondo la quale si dovrebbero ritenere sussistenti anche fascicoli repertoriali non vidimati e numerati e quindi non ancora esistenti, solo perché la numerazione è progressiva ed il repertorio, in cui vengono inseriti in progressione, è unico, non trova alcuna base normativa ai fini del precetto, che la norma disciplinare pone.
3.2. L’art. 62 l. not. infatti dispone che “Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l’altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota entro il giorno successivo, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari”.
L’art. 64 l. not. statuisce che “Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio apponendovi la data in tutte le lettere”.
3.3. Il precetto è quindi che il notaio non tenga un repertorio purché sia e quindi, anche se già esaurito, ma è necessario che abbia un repertorio con fascicoli capienti per gli atti che va a redigere.
Questi fascicoli, inoltre, devono essere numerati e vidimati dal capo dell’archivio notarile al momento della stesura dell’atto e della sua annotazione sul fascicolo del repertorio. Quindi “la tenuta del repertorio” va relazionata sia sotto il profilo temporale che funzionale all’atto rogato da annotare.
Un repertorio che non abbia capienza per tale annotazione non rispetta il suddetto precetto. Un fascicolo repertoriale che interviene successivamente alla redazione dell’atto egualmente non rispetta il suddetto precetto, anche se poi “tardivamente” venga su di esso annotato l’atto.
3.4. Egualmente manifestamente infondata è la censura che le finalità dell’annotazione, costituite dalla certezza, continuità e correttezza dell’annotazione, sono soddisfatte anche dalla annotazione tardiva, nella specie intervenuta.
In materia disciplinare ciò, che è sanzionato, è il mancato rispetto del precetto.
Nella specie il precetto attiene ad una condotta dovuta dal notaio (“Quando redigi atti, devi avere un repertorio capiente per la loro tempestiva annotazione, numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale”), con la conseguenza che se essa non viene tenuta nei termini formali previsti dalla legge, risulta integrata la violazione disciplinare.
Nella tardiva annotazione, invece, il precetto violato attiene ad una diversa condotta, prevista dall’art. 62 l. not. e consistente nel dovere di annotare l’atto nel repertorio formalmente numerato e vidimato al massimo entro il giorno successivo alla sua redazione.
Sulla maggiore gravità della prima violazione si è già detto.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ed in subordine l’omissione di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha deciso in merito alla sua richiesta subordinata di riduzione della sanzione inflitta.
5.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti la sentenza impugnata ha in merito a detto motivo di reclamo espressamente statuito rilevando che: “L’approfondita completezza della motivazione della COREDI in ordine ai criteri adottati per irrogare la sanzione rende la decisione immune da censure anche su questo punto”.
Non sussiste quindi una violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché una decisione in merito al motivo di reclamo è intervenuta, per quanto di rigetto.
5.2. Quanto alla censura attinente ad una pretesa omissione di motivazione, va osservato che la motivazione nella specie sussiste, per quanto per relationem, con riguardo a quella della COREDI, mentre la censura mossa attiene ad una pretesa mancanza di motivazione e non ad una resa per relationem, la quale non è di per sé censurabile, ma lo è se in presenza di determinate carenze, nella specie non sollevate (Cass. Sez. Unite, 18/03/2010, n. 6538).
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese sostenute dal resistente Archivio distrettuale notarile di Roma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 2500,00 oltre le spese prenotate a debito.