Incidente stradale per scoppio della gomma: se è causa unica dell’incidente niente risarcimento Cassazione, sez. III, 6 settembre 2012, n. 14959

 

INCIDENTE STRADALE PER SCOPPIO DELLA GOMMA: SE È CAUSA UNICA DELL’INCIDENTE NIENTE RISARCIMENTO

Cassazione, sez. III, 6 settembre 2012, n. 14959

 

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, lo scoppio di uno pneumatico può costituire anche causa unica ed incolpevole dell’incidente ascrivibile al c.d. caso fortuito il quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile .

Ciò posto, mette conto però di sottolineare che lo scoppio di uno pneumatico può anche non costituire l’unica causa di un sinistro stradale, potendo concorrere con altre cause – quali l’imprudenza e l’imperizia ravvisabili nella condotta di guida ascrivibili al conducente del veicolo sotto l’aspetto della colpa. E ciò, senza considerare il difetto di manutenzione del veicolo, ugualmente riconducibile a colpa dello stesso.

 

 

Cassazione, sez. III, 6 settembre 2012, n. 14959

(Pres. Amatucci – Rel. Carleo)

 

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata S.M.T. , in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore P.S. , conveniva in giudizio Sa.Pa. , p.p. e la Previdente Assicurazioni Spa, rispettivamente proprietario, conducente ed assicuratrice dell’auto Mercedes, al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale verificatosi sulla SS (…) in località (omissis) , verso le ore 23, a seguito del quale, a causa dello scoppio della gomma anteriore destra, decedeva il minore St..Pe. e la S. stessa riportava lesioni personali. In esito al giudizio in cui si costituiva la sola Compagnia assicuratrice il Tribunale di Crotone rigettava la domanda attrice. Avverso tale decisione, anche nell’interesse della figlia, la S. proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva la Previdente assicurazioni Spa, poi Milano Assicurazioni, la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza depositata in data 7.3.2007 condannava Sa.Pa. , p.p. e la Milano Assicurazioni Spa, in solido tra loro, al pagamento, in favore di S.M.T. , in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore, rispettivamente delle somme di Euro 108.533,33 e di Euro 40.333,33 oltre interessi al saggio legale sull’importo rivalutato anno per anno dall’evento dannoso; provvedeva altresì al governo delle spese. Avverso la detta sentenza la Milano Assicurazioni ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso la S. .

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 183 quinto comma e 345 c.p.c., la ricorrente, premesso che in appello per la prima volta la S. ha indicato una nuova causa dell’evento dannoso, da identificarsi nell’uscita di strada, riconducibile alla condotta di guida del p. e non già allo scoppio dello pneumatico, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha dato ingresso a tale nuova rappresentazione dei fatti dedotta dalla S. , pronunciandosi su di essa.

Ad ogni modo – il rilievo sostanzia la seconda doglianza, articolata sempre sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. – la Corte sarebbe incorsa nell’accennata violazione di legge anche per aver concesso rilevanza causale ad una condotta umana che non era stata accennata da parte attrice nell’atto di citazione.

Inoltre – la considerazione concretizza la terza doglianza, per violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2054 cc – la decisione sarebbe in ogni caso illegittima avendo la Corte territoriale ritenuto di poter fare applicazione del canone di cui all’art.2054 cc senza considerare che “la rappresentazione attorea di un evento dannoso dovuto in via esclusiva alla rilevanza di un caso fortuito importa, de iure, una contro-inversione dell’onus probandi rispetto all’inversione operata dall’art.2054 cc”.

Infine – e si passa ad esporre l’ultima censura per violazione, falsa ed errata applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. nonché per motivazione insussistente, illogica e carente – la Corte di Appello, dalle dichiarazioni dei testi escussi, avrebbe dovuto trarre una puntuale conferma della rappresentazione dei fatti operata dall’attore nell’atto introduttivo per cui non avrebbe potuto ravvisare l’esistenza di una condotta umana causalmente rilevante.

I motivi in questione vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro. A riguardo, è opportuno prendere le mosse dal rilievo che, come risulta dalla sentenza impugnata, nell’atto introduttivo del giudizio, nel chiedere il risarcimento dei danni verificatisi a seguito dell’incidente occorso il 10.7.1996, per effetto del quale lei stessa aveva riportato lesioni ed era deceduto il figlio minore St..Pe. , l’attrice aveva effettivamente dedotto che l’incidente si era verificato a causa dello scoppio della gomma anteriore destra. (cfr pg. 4 della sentenza) Ora, non vi è dubbio che, in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, lo scoppio di uno pneumatico può costituire anche causa unica ed incolpevole dell’incidente ascrivibile al c.d. caso fortuito il quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile (cfr Cass. n. 2006/13268).

Ciò posto, mette conto però di sottolineare che lo scoppio di uno pneumatico, come ha già rilevato la giurisprudenza di questa Corte, può anche non costituire l’unica causa di un sinistro stradale, potendo concorrere con altre cause – quali l’imprudenza e l’imperizia ravvisabili nella condotta di guida ascrivibili al conducente del veicolo sotto l’aspetto della colpa. E ciò, senza considerare il difetto di manutenzione del veicolo, ugualmente riconducibile a colpa dello stesso.

La premessa torna utile nella misura in cui consente di ritenere che l’attrice, pur facendo riferimento nell’atto introduttivo del giudizio allo scoppio dello pneumatico come una causa del sinistro,ciò nonostante, nel convenire in giudizio il conducente dell’auto, su cui era stata trasportata unitamente al figlio, e nel chiedere la sua condanna al risarcimento dei danni, in solido con il proprietario della vettura e la compagnia assicuratrice, evidenziava altresì che lo scoppio della gomma, a suo avviso, non aveva determinato l’inevitabilità del fatto dannoso, ascrivibile evidentemente anche a colpa del conducente.

Pertanto, non merita alcuna censura la decisione impugnata per aver la Corte territoriale, ad onta dello scoppio dello pneumatico, voluto accertare e verificare se ed in quale misura sussistesse altresì la colpa del conducente, concludendo infine per la piena riconducibilità dell’evento letale alla condotta di guida del p. , in quanto, pur ammettendosi in ipotesi lo scoppio della gomma, non poteva però trascurarsi che il conducente aveva comunque perso il controllo dell’autovettura, così uscendo dalla sede stradale e cagionando il sinistro.

La soluzione adottata dal giudice di merito appare infatti perfettamente in linea con il disposto del primo comma dell’art.2054 cc, applicabile nella specie, il quale, come è noto, prevede una presunzione di colpa a carico del conducente. Ed è appena il caso di osservare che il contenuto della relativa prova liberatoria va individuato nella inevitabilità del fatto dannoso laddove nella vicenda processuale in esame il conducente della vettura non ha, neppure in minima parte, fornito la prova di un’effettiva impossibilità di evitare l’evento dannoso ricorrendo a manovre di fortuna che si presentassero come le più efficaci nel caso concreto ad evitare l’evento lesivo.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

 

 

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