Quando si può interpellare ex officio il consulente tecnico? Cassazione, sez. VI,14 settembre 2012, n. 15481

 

QUANDO SI PUÒ INTERPELLARE EX OFFICIO IL CONSULENTE TECNICO?

Cassazione, sez. VI,14 settembre 2012, n. 15481

 

Il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere – dovere, previsto dall’art. 437 c.p.c., di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell’atto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell’attività istruttoria svolta d’ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d’ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo.

 

 

Cassazione, sez. VI,14 settembre 2012, n. 15481

(Pres. Goldoni – Rel. Manna)

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex art.380 bis c.p.c.:

“1. – C..D.S. , conduttrice di un appartamento ad uso abitativo sito in (…), agiva in giudizio nei confronti dei locatori, C.V. , Ma. e M. , per l’accertamento dell’equo canone ex lege n. 392/78 e per la condanna dei convenuti al pagamento della differenza percepita in eccesso.

Resistevano i convenuti.

1.1. – Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, quantificando in lire 35.658.000 la somma a credito dell’attrice.

1.2. – Adita dai C. , la Corte d’appello di Palermo, disposta una nuova consulenza tecnica incaricando espressamente il c.t.u., fra l’altro, di acquisire l’originaria planimetria catastale dell’appartamento, modificato nella sua primigenia estensione dopo la cessazione del rapporto locativo, in parziale riforma della sentenza di primo grado rideterminava in Euro 15.521,88 l’eccedenza tra i canoni pagati e quelli dovuti.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Ca.Ma. , M. e V. , formulando un solo mezzo d’annullamento.

2.1. – Resiste con controricorso C..D.S. .

3. – Con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 437, 2 comma c.p.c., nonché il vizio di motivazione, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.. Sostengono, in particolare, che la Corte palermitana ha violato la norma anzi detta ammettendo d’ufficio la produzione della planimetria catastale, acquisita dal c.t.u., senza considerare che il relativo onere istruttoria incombeva sulla parte attrice.

4. – Il motivo è manifestamente infondato.

4.1. – In generale va rilevato che ai sensi dell’art. 194, comma 1 c.p.c. il consulente tecnico d’ufficio può, fra l’altro, assumere informazioni da terzi. Rientra, dunque, nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice (Cass. nn. 13428/07, 3105/04 e 13686/01).

4.2. – Nello specifico del rito del lavoro (che ai sensi dell’art. 447-bis, comma 1 c.p.c. si applica anche alla materia delle locazioni urbane), caratterizzato dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrano significativi dati d’indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere – dovere, previsto dall’art. 437 c.p.c., di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell’atto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell’attività istruttoria svolta d’ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d’ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass. n. 278/05; in senso affatto analogo, Cass. nn. 2379/07 e 22305/07).

4.3. – Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata si ricava che il c.t.u. era stato espressamente incaricato dalla Corte d’appello di reperire presso l’Agenzia del territorio la planimetria originaria dell’appartamento locato, atteso che quest’ultimo dopo la cessazione del rapporto locativo era stato completamente mutato, in quanto accorpato ad un fondo limitrofo. Tale accertamento, avendo ad oggetto l’acquisizione di informazioni emergenti da pubblici registri e integranti un dato accessorio rispetto ai fatti costitutivi della domanda – rappresentati (quanto alla richiesta di determinazione del canone legale) non da qualsiasi elemento rilevante ai fini della decisione, ma dal contratto e dalla sua soggezione alla disciplina di cui agli artt. 12 e ss. legge n. 3 92/78 – ben poteva essere commesso al c.t.u., rientrando nella tipica attività di indagine tecnica che, ai sensi del citato art. 194 c.p.c., può legittimamente comportare anche l’acquisizione di informazioni.

5. – Per quanto sopra considerato, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375, n.5 c.p.c.”.

La Corte condivide la relazione, non contrastata né dalla parte ricorrente, che non ha presentato memoria, né dal Procuratore generale, che nulla ha osservato. Ricorre ad evidenza, pertanto, il presupposto dell’art. 375, comma 1 n.5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

 

 

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