DI NUOVO SULLA LISTA FALCIANI: A QUANDO LA DECISIONE DEFINITIVA?
Diego Conte
Con le sentenze n. 193/4/2012 della CTP Genova e n. 64/1/2012 della CTP Treviso la giurisprudenza italiana è tornata a interrogarsi sull’utilizzabilità della Lista Falciani ai fini dell’accertamento del maggior reddito.
Invero, vi erano già state alcune pronunce ma esse non avevano formato una giurisprudenza univoca e costante. Infatti, mentre in un primo momento le pronunce avevano arriso ai contribuenti (vedasi in particolare, le pronunce del GIP di Pinerolo del 4 ottobre 2011 e la sentenza n. 188 del 15 novembre 2011 della CTP Como), successivamente gli esiti non sono stati altrettanto positivi (vedasi quanto affermato dal GIP di Milano del 15/12/2011 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 6472 del 2011). Stesso andamento ondivago è possibile osservare negli altri Stati europei che si sono interrogati sulla vicenda: in Francia, ad esempio, i giudici si sono schierati contro la lista Falciani in onore del principio di legalità; in Germania, invece, l’esito è stato del tutto opposto, sia per l’inesistenza di un divieto assoluto di inutilizzabilità delle prove raccolte illegittimamente sia perché l’illecito non è stato commesso dalla pubblica amministrazione ma da un cittadino privato.
Le pronunce in rassegna si pongono sulla scia di quei provvedimenti favorevoli alle ragioni erariali anche se con motivazioni differenti: per i giudici genovesi, infatti, la ragione sta nell’acquisizione da parte degli organi italiani avvenuta in modo assolutamente ineccepibile e in applicazione di espliciti accordi internazionali Italia-Francia sulla mutua assistenza tributaria; i giudici trevigiani, invece, hanno aggirato il problema affermando il proprio difetto di giurisdizione sulle violazioni eventualmente commesse dall’amministrazione francese.
Pur non essendo questa la sede per approfondire una tematica invero piuttosto articolata, preme evidenziare come le motivazioni di entrambi i Collegi siano particolarmente sintetiche e si risolvano sostanzialmente in petizioni di principio, sicuramente in grado di definire la controversia ma difficilmente idonee a tracciare un percorso per il futuro.