La Corte Costituzionale salvaguardia la potestà genitoriale (M.Mazzaraco)

 

LA CORTE COSTITUZIONALE SALVAGUARDIA LA POTESTÀ GENITORIALE

Mariagrazia Mazzaraco

 

 

La Corte Costituzionale con la sentenza corrente n. 31 si è espressa sull’illegittimità dell’art. 569 c.p. rubricato “pena accessoria” ed in particolare nella parte in cui viene statuito che, qualora un genitore venisse condannato per il delitto di alterazione dello stato, ovverosia per aver dichiarato il figlio quale naturale seppure legittimo, ex art. 567 c.p. – 2° co. – alterazione di stato, “ipso iure” perde la potestà genitoriale, precludendo, altresì, al giudice la possibilità di valutazione nell’interesse del minore.

Con la sentenza in epigrafe indicata non è più così: il giudice può liberamente decidere la sussistenza o meno di un pregiudizio nell’interesse morale e/o materiale del minore che lo condurrà ad esprimersi, solo in un secondo momento, sulla eventuale perdita della potestà.

L’interesse primario da tutelare, emerge a chiare lettere sia negli indirizzi delle norme internazionali che dell’ordinamento interno, è il bene del minore: “nell’ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. E non diverso è l’indirizzo dell’ordinamento interno, nel quale l’interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con legge 19 maggio 1975 n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma dell’adozione realizzata con la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore”, si apprende dalla lettura della sentenza “de quo”.

In conclusione, non vi sono dubbi nell’affermare che la potestà genitoriale se esercitata correttamente soddisfa le esigenze materiali e morali del minore a cui è strettamente collegata e da cui ne potrebbe o meno derivare la perdita.

 

 

 

 

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