Danno da morte del figlio in un incidente. Il danno morale per i genitori va personalizzato Cassazione, sez. III, 28 settembre 2012, n. 16516

 

DANNO DA MORTE DEL FIGLIO IN UN INCIDENTE. IL DANNO MORALE PER I GENITORI VA PERSONALIZZATO

Cassazione, sez. III, 28 settembre 2012, n. 16516

 

In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.

Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ., costituisce un’unica voce di danno, che è però suscettibile di atteggiarsi con varie modalità e secondo molteplici aspetti, nei singoli casi: dal danno biologico, medicalmente accertabile, alle sofferenze fisiche ed emotive che concretizzano il c.d. danno morale; ai pregiudizi di carattere estetico 1 od alla vita di relazione, al c.d. danno esistenziale, ecc.).

Ciò significa che – nei casi simili a quello in esame, in cui il fatto illecito ha causato un danno biologico – all’importo determinato in risarcimento di tale voce di danno deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc. e sempre che tali aspetti possano considerarsi provati o risultino anche presuntivamente provati o comunque attendibili.

I giudici di merito hanno liquidano il danno biologico nella misura corrispondente esclusivamente alla malattia accertata dal c.t.u., ma non hanno personalizzato il danno riportato dai genitori della vittima con la valutazione dell’altra “voce” del danno biologico,al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, cioè i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti gli aspetti relazionali della vita, diversi dalla malattia conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, valutazione che può effettuarsi anche in via presuntiva

 

 

Cassazione, sez. III, 28 settembre 2012, n. 16516

(Pres. Petti – Rel. Armano)

 

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta da B.T. , A.M. , B.G. e B.M. , i primi due genitori e gli altri fratelli di Ba.Ga. , deceduto mentre era alla guida della sua moto, in un incidente con l’autovettura di proprietà di V.V. , guidata da V.G. ed assicurata con la Nuova Tirrena.

Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità esclusiva dell’incidente era da attribuirsi alla condotta di guida di V.G. ed ha condannato i convenuti in solido al pagamento di lire 715.000.000 in favore dei familiari del B. , oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte di appello di Napoli, evocata su impugnazione principale dei genitori della vittima, che hanno lamentato la incongrua liquidazione del danno patrimoniale futuro e del danno biologico iure proprio, e dei fratelli, che hanno censurato il mancato riconoscimento del danno biologico iure proprio;su impugnazione incidentale della Nuova Tirrena, che ha censurato l’attribuzione della responsabilità esclusiva al V. e la misura della liquidazione dei danni, ha accertato il concorso di colpa del guidatore della moto nella misura del 20%, ha rigettato le impugnazioni in relazione alla liquidazione dei danni, condannando i conventi al risarcimento nella misura corrispondente all’accertata responsabilità.

Propongono ricorso i genitori ed i fratelli di Ba.Ga. con sei motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Nuova Tirrena.

Non presentano difese gli altri intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 331, 338, 342, 346, 347 e 112 c.p.c in relazione all’art. 360 n. 3, 4, 5 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che la sentenza ha erroenamente ridotto il risarcimento del danno in corrispondenza alla misura dell’accertata responsabilità, non avendo la Tirrena proposto domanda in tal senso Sostengono inoltre che l’appello incidentale non è stato notificato dalla Tirrena ai V. , contumaci nel giudizio di appello.

2. Il motivo è fondato.

Dal controllo degli atti, ammissibile in quanto è stato denunziato un error in procedendo, risulta che l’appello incidentale della Tirrena non è stato notificato a V.V. e V.G. in quanto la notifica è stata effettuata per posta e manca agli atti la ricevuta attenstante la ricezione dell’atto.

Essendo essi litisconsorti necessari,l’appello incidentale doveva essere loro notificato.

L’accoglimento del primo motivo assorbe i motivi due, tre e quattro che hanno ad oggetto l’attribuzione del 20% della responsabilità dell’incidente a carico di B.G. , accertata dalla Corte di appello in accoglimento dell’appello incidentale.

3.Con il quinto motivo si denunzia violazione degli artt. 116 c.p.c., e artt. 1362, 1988, 770, 1414 e 1470 c.c. e vizio motivazione sulla natura giuridica della scrittura privata con cui Ba.Ga. si era impegnato a versare ai genitori la somma di lire 2.500.000 al mese per tutta la durata della loro vita,interpretata dalla Corte di merito comepromessa di donazioni future,mentre tale scrittura costituiva una promessa di pagamento o ricognizione di debito.

4. Il motivo è fondato.

Dalla lettura della scrittura privata, riprodotta in ricorso ai fini del rispetto del requisito dell’autosufficienza, risulta che Ba.Ga. riconosce che i genitori lo hanno aiutato ad aprire un negozio per iniziare a lavorare e si impegna a corrispondere agli stessi la somma di lire 2.500,000 al mese a partire dal gennaio 1996 e per tutta la vita dei genitori anche nell’ipotesi in cui egli avesse contratto matrimonio. La Corte di appello ha interpretato tale scrittura come promessa di donazioni future non giuridicamente vincolante,né produttiva di un obbligo a contrarre poiché la coazione contrasterebbe con il requisito della spontaneità delle donazioni, e non ne ha tenuto conto ai fini della valutazione del danno patrimoniale subito dai genitori.

5. Tale interpretazione si discosta dal tenore letterale della scrittura, che è il primo criterio interpretativo che deve guidare il giudice nell’interpretazione della volontà negoziale e non può ritenersi conforme alla legge, in quanto ai fini ai fini della configurabilità della donazione, e quindi ai fini della promessa di donazione,occorre pur sempre l’accertamento della sussistenza in concreto dell’elemento soggettivo previsto dall’art. 769 c.c., che ne fornisce la definizione e che deve consistere nello “spirito di liberalità”, in virtù del quale “una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

I suddetti estremi, secondo la chiara previsione normativa, devono risultare entrambi dal contenuto del negozio, sicché l’atto dispositivo o di assunzione dell’obbligazione, oltre ad essere effettuato a titolo gratuito, deve essere in concreto animato da “spirito di liberalità”, vale a dire effettuato a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa, requisito che nella specie non risulta.

6.La specificazione della data della decorrenza del versamento, la rimessione dell’impegno direttamente ai genitori creditori della somma, l’espresso riferimento all’aiuto economico ricevuto per aprire un’attività economica come giustificazione dell’impegno di pagamento di una somma mensile contrastano con lo spirito di liberalità della donazione e la scrittura privata in oggetto non poteva quindi essere interpretata come promessa di donazioni future.

7. Con il sesto motivo si denunzia violazione degli artt. 2043, 2056, 2057, 2059, 1226, 1223, 1227, 1224, 1283, 2058 c.c. e art.32 Cost. e difetto di motivazione in ordine alla mancata liquidazione del danno esistenziale in favore dei genitori e dei fratelli ed al rigetto del danno biologico subito dai fratelli.

8. Il motivo è fondato i solo in relazione alla censura formulata dai

genitori.

Nel corso del giudizio è stata disposta una c.t.u medico – legale sui coniugi B. e dalla stessa è emerso che a seguito della morte violenta del figlio si è avuta nei genitori una reazione al lutto patologicamente evoluta in veri e propri disturbi psichici.

Alla madre è stato riconosciuto un disturbo depressivo valutato nella percentuale del 14 % ed al padre un disturbo da stress valutato nella percentuale dell’8-10%.

I giudici di primo hanno liquidato per danno biologico per ciascuno dei genitori la somma di £ 50.000.000,importo ritenuto congruo dalla Corte di Appello in quanto superiore a quanto previsto dalle tabelle di Milano nel 2000 per l’entità della malattia accertata.

9. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SU, n. 26972/20089 hanno evidenziato che, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento; più in particolare, sempre nella suddetta ipotesi, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale e altri tipi di pregiudizi non patrimoniali ed in quest’ultimo caso, tuttavia, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

10. In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.

11. Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ., costituisce un’unica voce di danno, che è però suscettibile di atteggiarsi con varie modalità e secondo molteplici aspetti, nei singoli casi: dal danno biologico, medicalmente accertabile, alle sofferenze fisiche ed emotive che concretizzano il c.d. danno morale; ai pregiudizi di carattere estetico 1 od alla vita di relazione, al c.d. danno esistenziale, ecc.).

12. Ciò significa che – nei casi simili a quello in esame, in cui il fatto illecito ha causato un danno biologico – all’importo determinato in risarcimento di tale voce di danno deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc. e sempre che tali aspetti possano considerarsi provati o risultino anche presuntivamente provati o comunque attendibili.

13. I giudici di merito hanno liquidano il danno biologico nella misura corrispondente esclusivamente alla malattia accertata dal c.t.u., ma non hanno personalizzato il danno riportato dai genitori della vittima con la valutazione dell’altra “voce” del danno biologico,al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, cioè i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti gli aspetti relazionali della vita, diversi dalla malattia conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, valutazione che può effettuarsi anche in via presuntiva.

14. In relazione alla censura proposta dai fratelli in ordine al rigetto del danno biologico, si osserva che la Corte di appello ha rigettato l’impugnazione sul punto in quanto,a differenza dei genitori,per i fratelli non era stata dimostrata l’esistenza di una vera e propria malattia causata dal decesso del defunto.

Nei censurare tale statuizione i fratelli del deceduto invocano una inversione dell’onere della prova,assumendo che era onere dell’assicurazione fornire la prova che essi non avevano diritto al risarcimento del danno biologico.

15. Tale censura è infondata in quanto il danno alla salute presuppone una lesione dell’integrità psicofisica e ne consegue che, in difetto di prova di una lesione dell’integrità psicofisica del soggetto, non è configurabile un danno biologico risarcibile.

16. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso ed in esso assorbiti il secondo, terzo e quarto; accoglie il quinto e sesto motivo nei limiti di cui in motivazione; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

 

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