SULLA NATURA E PRESCRIZIONE DELLA FRODE FISCALE
Cassazione, sez. III, 1° ottobre 2012, n. 37930
Il delitto frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta (avendo il legislatore inter rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica) e perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero – ove, come nella specie, abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta – nel momento emissione dell’ultimo di essi
Il che non equivale a sostenere la permanenza della condotta. Il reato permanente infatti, ha una struttura unitaria e si ripartisce in più momenti si da costituire un continuus non suscettibile di una scomposizione in una pluralità di reati ciascuno con propria autonomia data di commissione come, invece, avviene nella specie.
Cassazione, sez. III, 1° ottobre 2012, n. 37930
(Pres. De Maio – Rel. Mulliri)
Ritenuto in fatto
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza qui impugna la Corte d’appello ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato nei suoi confronti primo grado per la violazione dell’art. 8 d.lgs 74/00. Più in particolare, V. è stato accusato di avere emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire ad altre società utilizzatrici delle medesime l’evasione delle imposte dirette ed indirette. Nel fare ciò, però, Corte ha dichiarato la estinzione per prescrizione delle condotte ascritte a V. relativamente agli anni 1998 e 1999.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorsi tramite il difensore deducendo che i fatti ascritto al V. si riferiscono a fatture emesse tra il 1998 ed il 2001 e che, trattandosi di reato permanente, considerando la data di emissione dell’ultima fattura ed il fatto che il termine per prescrivere è di 10 anni, tutti i reati dovrebbero considerarsi prescritti.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento delta sentenza impugnata.
Considerato in diritto
3. Motivi della decisione – Sebbene basato su alcune imprecisioni, il ricorso è fondato Non è esatto, infatti, sostenere che il reato di cui all’art. 8 dlgs 74/00 sia permanente.
Come precisato anche di recente da queste S.U. (28.10.10, Giordano, Rv. 248869) il delitto frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta (avendo il legislatore inter rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica) e perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero – ove, come nella specie, abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta – nel momento emissione dell’ultimo di essi (Sez. III, 14.1.10, Ventura, Rv. 246193).
Il che non equivale a sostenere la permanenza della condotta. Il reato permanente infatti, ha una struttura unitaria e si ripartisce in più momenti si da costituire un continuus non suscettibile di una scomposizione in una pluralità di reati ciascuno con propria autonomia data di commissione come, invece, avviene nella specie.
Ciò è tanto vero che, nel caso in esame, la Corte ha giustamente preso in esame tempi diversi di emissione delle fatture anche se, nel fare ciò, ha tenuto conto erroneamente del tempo necessario alla prescrizione e, nella stessa imprecisione, è incorso anche ricorrente.
Probabilmente gli equivoci sono stati ingenerati dal fatto che nel corso del presente procedimento si sono succedute due riforme: quella della L. 516/82 (sostituita dal d.lgs 74/00) quella dell’art. 157 ss. c.p. in materia di prescrizione (con l’introduzione della ed. L. Cirielli del 2005).
Orbene, posto che i fatti sono stati commessi sino al 2001 e la sentenza di primo grado è intervenuta il 3.12.04, non vi è dubbio che il regime prescrizionale da applicarsi sia quel antecedente la riforma dell’art. 157 vigente il quale, la L. 516/82 (art. 9) prevedeva un termine di prescrizione speciale per il presente reato di 6 anni cui, anche tenuto conto di più cause interruttive, non si può che aggiungere la metà della pena. Con il risultato che il termine massimo per la prescrizione è di 9 anni.
Se, quindi, corretta si rivela in ogni caso la declaratoria di prescrizione dei reati commessi nel 1998 e 1999, ha errato la Corte d’appello quando non ha dichiarato a nell’estinzione delle condotte commesse fino al 2001 che, nel 2012 (data di emissione della sentenza d’appello), erano prescritte sin dal 2010.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata pi intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per Intervenuta prescrizione.