NOTIFICHE AL CONDOMINIO
Cassazione, sez. III, 26 ottobre 2012, n. 18492
Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ..
Nella specie dunque la qualifica di custode (e non portiere) incaricato al ritiro induce a ritenere, in difetto di prova contraria, che il ricevente si sia qualificato come addetto all’ufficio del condominio e non come portiere dell’intero stabile.
Cassazione, sez. III, 26 ottobre 2012, n. 18492
(Pres. Uccella – Rel. D’Alessandri)
Svolgimento del processo
Il Condominio (omissis) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha respinto l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti da S.A. in relazione a lesioni occorsegli mentre entrava in un campo di calcetto, sito all’interno del Condominio e da questo gestito.
S.A. resiste con controricorso.
Il Condominio ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 139 cod. proc. civ., il Condominio reitera il primo motivo di appello, eccependo la nullità della notifica dell’atto introduttivo, siccome effettuata a mani del portiere, senza la preventiva ricerca del destinatario della notificazione, senza far sottoscrivere al portiere l’originale dell’atto e senza dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata.
1.1.- Il mezzo è infondato.
Va premesso che, come si legge nella sentenza impugnata, le notificazioni al condominio, ente sfornito di personalità e autonomia patrimoniale (Cass. 7 luglio 2004 n. 12460), “possono (…) essere effettuate anche presso lo stabile condominiale, purché esistano locali, destinati specificamente allo svolgimento ed all’organizzazione dell’attività condominiale”.
Nella specie la notifica dell’atto introduttivo risulta effettuata “a mani di V.M. , custode incaricato al ritiro”.
Questa Corte ha affermato che, nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ. (Cass. 27 ottobre 2000 n. 14191; Cass. 24 novembre 2005 n. 24798).
Nella specie dunque la qualifica di custode (e non portiere) incaricato al ritiro induce a ritenere, in difetto di prova contraria, che il ricevente si sia qualificato come addetto all’ufficio del condominio e non come portiere dell’intero stabile.
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il Condominio, in relazione alla dedotta nullità della notifica della citazione in primo grado, si duole della dichiarazione di contumacia.
2.1.- Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo.
3.- Con il terzo motivo il condominio, sotto il profilo della violazione dell’art. 245 cod. proc. civ., si duole del rigetto del terzo motivo di appello, con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado per la mancata escussione del teste V. , ammesso.
3.1.- Il terzo motivo è infondato.
Il ricorrente mostra di ritenere che l’art. 245, secondo comma, cod. proc. civ. richieda l’adesione alla rinuncia all’audizione dei testimoni anche da parte dei contumaci, laddove è invece evidente che la norma si riferisce soltanto alle parti costituite. È dunque corretta la motivazione della sentenza – a parte il riferimento all’appellante, non costituito in primo grado, da ritenersi un mero lapsus – ove accerta che all’udienza del 29/11/02 tutte te parti costituite “hanno manifestato un non equivoco comportamento di rinuncia all’audizione del menzionato teste”, mentre d’altro canto il consenso del giudice può ben trarsi dal rinvio per precisazione delle conclusioni.
4.- Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna alle spese del condominio ricorrente, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge.