ASpI 2013: IL CONTRIBUTO PER I LICENZIAMENTI
Bruno Olivieri
L’argomento di cui al titolo è disciplinato dall’art. 2 ,commi da 31 a 37 legge n. 92/12 7,che dispongono quanto segue:
31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e’ dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita’ aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo dell’anzianità’ aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si e’ dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e’ dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223(INDENNITà DI MOBILITà)
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l’anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e’ moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all’articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) assicurazione sociale per l’impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
37. L’aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell’ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l’identificazione dell’aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
Premesso quanto sopra ,si segnala che le prime modifiche previste dall’emendamento citato riguardano proprio il contributo suddetto, che concernono rispettivamente i criteri di calcolo del contributo e le condizioni di applicazione del contributo.
Riguardo ai criteri di calcolo, si propone di far scendere l’aliquota di calcolo dal 50 al 41 per cento ed inoltre di cambiare la base rispetto a cui si applica l’aliquota per determinare l’importo del contributo.
Infatti ,mentre attualmente la base di calcolo è “il trattamento mensile iniziale di Aspi”,l’emendamento richiamato la cambia in “massimale mensile di Aspi”,fermo restando che il contributo spetta per “ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni”.
Infine, si aggiunge che il contributo è dovuto “indipendentemente dal requisito contributivo” posseduto dal lavoratore circa il suo diritto all’Aspi, il che chiarisce che spetta o meno l’Aspi al lavoratore, il contributo va pagato