RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA SANATORIA LAVORATORI EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI E MODALITÀ DI CESSAZIONE ANTICIPATA
Massimiliano Matteucci
La sanatoria, prevista dal D.Lgs. n.109/12 e terminata il 15 ottobre scorso, riparte per quei datori di lavoro che, pur avendo versato il contributo forfettario di mille euro relativo all’emersione del rapporto di lavoro irregolare instaurato con lavoratori extracomunitari clandestini, non hanno inviato la relativa domanda al Ministero dell’Interno. La dimenticanza viene risolta con la presentazione dell’istanza di regolarizzazione attraverso precise modalità indicate dalla circolare n.7529/12 del Ministero dell’Interno, da presentare dal 10 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013.
Riapertura della sanatoria
Si riapre la sanatoria per cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno e occupati irregolarmente sul territorio italiano, prevista dall’art.5 del D.Lgs. n.109/12. Questo è, in sintesi, il contenuto della circolare n.7529 del 4 dicembre 2012 del Ministero dell’Interno.
La Direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, con questa circolare, fornisce tutte le indicazioni operative per chi ha versato, entro il 15 ottobre scorso, attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il contributo forfettario di mille euro relativo alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare instaurato con lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno valido per lavoro, ma non ha inviato la domanda correlata.
A questo punto i numeri cambieranno. Il totale di domande inviate al 15 ottobre 2012, inevitabilmente, lieviterà. Lo stesso Ministero dell’Interno, nel proprio sito internet (www.interno.it), aveva provveduto a pubblicare il numero di domande inviate al sistema telematico alla data di scadenza dei termini. Ad oggi le richieste di regolarizzazione sono 134.576 e precisamente:
3.196 per badanti a persona autosufficiente;
33.458 per badanti a persona non autosufficiente;
79.315 per collaboratori familiari;
18.607 per lavoratori subordinati.
Questi numeri, vista la riapertura dei termini, dovranno essere, necessariamente, rivisti al rialzo. Potremmo definirla una sanatoria nella sanatoria. Una rimessione in termini soltanto da parte di chi ha pagato ma si è “dimenticato” di presentare la domanda. Una riapertura della procedura alquanto anomala e senza precedenti. La circolare, in pratica, concede la possibilità ai datori di lavoro che hanno pagato il contributo forfettario, entro il termine prescritto (15 ottobre 2012), ma
che, per un qualche motivo, non hanno compilato e inviato la domanda di regolarizzazione, di completare la procedura inviando la domanda a partire dalle ore 8.00 di lunedì 10 dicembre 2012 e fino alle ore 24.00 di giovedì 31 gennaio 2013.
Le motivazioni addotte dalla circolare ministeriale stanno nel fatto che la Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controlli dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato gli estremi di tutti i pagamenti dei contributi forfettari agli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI), compresi quelli a cui non ha fatto seguito la presentazione della domanda di emersione. In considerazione di ciò, il Ministero dell’Interno, reputando che il pagamento del contributo forfettario debba ritenersi quale manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, concede la possibilità di presentare la domanda entro il 31 gennaio 2013 (più di 3 mesi dopo la scadenza normativamente prevista).
Si ricorda che le caratteristiche di questa sanatoria erano: datori di lavoro (ordinari, agricoli o domestici) che hanno occupato irregolarmente, alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi (alla data del 9 agosto 2012), lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, presenti sul territorio italiano in modo ininterrotto da almeno il 31 dicembre 2011. Il rapporto di lavoro poteva essere a tempo determinato o indeterminato e solo per i rapporti di lavoro domestico era ammessa la possibilità del part-time non inferiore a 20 ore settimanali.
Modalità di inoltro delle istanze
L’invio delle domande dovrà avvenire attraverso il sistema di inoltro telematico, utilizzando l’indirizzo internet: https://nullaostalavoro.interno.it, senza la necessità di registrazione.
L’utente dovrà, esclusivamente, utilizzare le seguenti credenziali:
per la e-mail utente: il codice fiscale/partita Iva del datore di lavoro riportato sul modello F24 utilizzato per pagare il contributo forfetario;
per la password: il numero del documento identificativo del lavoratore presente sullo stesso modello. È importante sottolineare che i dati di accesso siano corrispondenti, in tutto, a quelli presenti sul modello F24 con cui è stato effettuato il versamento. Avvenuto l’accesso al sistema di inoltro telematico, il datore di lavoro avrà a disposizione due modelli tra i quali scegliere:
EM-DOM (per la regolarizzazione di un lavoratore domestico/badante);
EM-SUB (per la regolarizzazione di un lavoratore subordinato).
Sarà possibile, durante la procedura telematica, usufruire di un aiuto attraverso la compilazione e l’inoltro di un apposito modulo presente nella sezione help desk dell’applicativo.
Procedura in caso di interruzione del rapporto
La circolare ministeriale indica anche come procedere in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro che ha effettuato il pagamento del contributo forfettario e ha inviato la domanda di regolarizzazione per completare la procedura è obbligato a firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico (firma che gli fa assolvere anche l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego). Solo al termine della procedura sopra descritta, il datore di lavoro potrà, eventualmente, porre fine al rapporto di lavoro con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Il rapporto di lavoro può, però, interrompersi anche prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico, per causa di forza maggiore sopravvenuta (es. decesso della persona da assistere o cessazione di azienda, se si tratta di lavoro subordinato) o per volontà degli interessati (licenziamento o dimissioni) e in caso di disconoscimento dell’istanza stessa da parte del datore di lavoro.
In questi casi il datore di lavoro deve darne comunicazione allo Sportello Unico e all’Inps competenti per territorio.
Nel caso di decesso dell’assistito, sarà possibile, al momento della convocazione, prevedere il subentro, in qualità di datore di lavoro, di un componente del nucleo familiare del defunto eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro. Se il subentro non potesse avvenire, al lavoratore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione (12 mesi di permanenza).
Stessa procedura “sostitutiva” potrà avvenire se l’azienda viene acquisita o incorporata da altro soggetto. Questi potrà subentrare anche nella titolarità del rapporto di lavoro e procedere alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario.
In caso di disconoscimento dell’istanza, l’azienda dovrà recarsi presso lo Sportello Unico con la denuncia di furto di identità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza: a questo punto lo sportello Unico potrà procedere alla chiusura della domanda.
Nelle altre ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, al di fuori di quelle sopra evidenziate, il datore di lavoro e il lavoratore straniero si dovranno, comunque, presentare presso lo Sportello Unico il giorno previsto per la convocazione, al fine di specificare i motivi che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro e, contestualmente, dovranno formalizzare la rinuncia alla prosecuzione del rapporto stesso. Inoltre, dovranno sottoscrivere il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore fino alla scadenza anticipata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di regolarizzazione. Questo ulteriore passaggio è necessario sia per l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni previste per ingresso e soggiorno illegale e per l’occupazione di lavoratori extracomunitari clandestini che per la concessione, allo straniero, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi avverrà, per il solo datore di lavoro, nel caso in cui sia solo quest’ultimo a presentarsi presso lo Sportello Unico, senza la presenza del lavoratore.
Va precisato che il datore di lavoro, indipendentemente dall’interruzione del rapporto di lavoro, dovrà provvedere alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo e fiscale per tutta la durata effettiva del rapporto stesso che, comunque, non potrà essere inferiore a sei mesi.
Il Ministero conclude sottolineando che, nelle more della definizione della procedura di emersione, i lavoratori stranieri non potranno essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione.