NUOVO CODICE EORI PER LE OPERAZIONI DOGANALI
Mariagrazia Mazzaraco
Il regolamento comunitario n. 312/2009, già in vigore, ha previsto l’attribuzione del codice EORI agli operatori economici nazionali ed esteri che effettuano operazioni doganali; attraverso il suddetto codice il soggetto operante verrà identificato per poi essere automaticamente, e dunque senza l’invio di alcuna comunicazione, censito nella banca dati del territorio comunitario.
L’agenzia delle dogane nel registrare i soggetti appartenenti allo Stato italiano che a vario titolo hanno posto in essere operazioni doganali sul territorio nazionale, distinguerà tra i titolari e non di Partita IVA: per i primi il numero di Partita IVA sarà preceduto dal prefisso “IT” identificativo del codice EORI attribuito.
Per i secondi, per i quali si opererà un’ulteriore differenziazione tra le persone fisiche che hanno operato quale obbligato principale, dichiarante, rappresentante per i quali il codice EORI equivalente al prefisso “IT” è seguito dai primi 15 caratteri del codice fiscale – qualora le dichiarazioni doganali fossero presentate sul territorio italiano al codice EORI seguirà anche il 16 esimo carattere del codice fiscale della persona fisica -, e gli agenti non persona fisica dove il codice EORI ovvero il prefisso “IT” sarà seguito dai primi 11 caratteri del codice fiscale.
All’atto della cessazione tanto del numero di Partita IVA quanto del codice fiscale, anche il codice EORI si estinguerà.
Ex adverso l’operatore economico svolgente attività non avente natura commerciale, ossia speditore, esportatore o destinatario, non vedrà l’assegnazione del codice EORI pur potendo, ugualmente, spendere il proprio codice fiscale preceduto dal prefisso “IT.
Ai soggetti comunitari ed extracomunitari titolari di Partita IVA ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/72 che abbiano realizzato operazioni doganali in Italia non verrà conferito il codice EORI che, invece, verrà attribuito dallo Stato in cui risiedono o dallo Stato membro in cui per la prima volta hanno effettuato un’operazione secondo la normativa doganale, a condizione che sia avvenuta nei due anni antecedenti l’entrata in vigore del regolamento comunitario “de quo” e che sussistano, regolarmente disciplinati, strumenti giuridici ordinanti la reciproca assistenza in merito all’imposizione indiretta.
L’operatore extracomunitario deve, in aggiunta, presentare l’istanza di concessione del codice EORI redatta su modulo prestampato scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Dogane e consegnarla presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia corredata dalla documentazione elencata nella nota anch’essa scaricabile dal sito internet.
E’ consentito, altresì, dare pubblicità alle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati nella banca dati EORI previo preventivo consenso.