BENI SEQUESTRATI ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI A DISPOSIZIONE DI STATO ED ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Mariagrazia Mazzaraco
Imbarcazioni, natanti, automobili, aeromobili, intere aziende sequestrate alla criminalità organizzata possono ricadere nella disponibilità dello Stato e degli Enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile, di tutela dell’ambiente, di polizia giudiziaria.
La custodia giudiziaria dei beni mobili registrati, sequestrati nell’ambito di procedimenti di prevenzione antimafia è disciplinata dalla datata Legge del 1965 n. 575 attualmente modificata in alcuni articoli, che dispone che, qualora ci sia una esplicita richiesta, sempre previo parere favorevole dell’amministratore giudiziario se nominato, l’Autorità Giudiziaria procedente si riserverà il diritto di assegnare in custodia giudiziale – provvedimento di natura obbligatorio, alle Forze di Polizia, agli Enti pubblici o statali – valutazione rimessa alla discrezionalità del Giudice, i beni oggetto di sequestro.
La normativa è di favore per le aziende o le società già appartenute alla criminalità organizzata sequestrate e sottoposte a custodia giudiziaria. Ai fini della salvaguardia dei posti di lavoro, il legislatore ha disposto la sospensione di qualsiasi procedura esecutiva, di provvedimenti cautelari ed atti pignorativi posti in essere da Equitalia o da altro concessionario di riscossione pubblica, la non previsione di verifica dell’esistenza di eventuali carichi pendenti nell’ipotesi di cui all’art. 48-bis del DPR. N. 602/73 ovvero tanto le Pubbliche Amministrazioni quanto le società a prevalente partecipazione pubblica all’atto del pagamento, anche telematicamente, a qualsiasi titolo, di somme di denaro per importi superiori a 10 mila euro, dovranno accertare la solvibilità del beneficiario o semmai risultasse inadempiente all’obbligo di versamento a seguito della notifica di cartella di pagamento nell’ammontare totale di importo corrispondente, notificherà l’agente deputato alla riscossione che ne bloccherà il pagamento.
Nel caso in cui beneficiari delle somme di cui sopra risultassero essere società o aziende confiscate o sequestrate il discorso sopra descritto non avrebbe più motivo d’essere.
Strettamente connesso a quanto si sta affermando è il D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità dell’Ente per illeciti amministrativi derivanti da reato. Se si accertasse che l’Ente o una sua unità organizzativa venisse impiegata stabilmente e con il carattere della continuità, per consentire, agevolare o commettere delitti di criminalità organizzata nel suo stesso interesse o a suo vantaggio, le persone giuridiche (rappresentante, amministratore, gestore, controllore o direttore dell’Ente medesimo), previo accertamento giudiziale, saranno passibili tanto con sanzioni pecuniarie quanto interdittive.
Le prime, comminate dal Giudice a seconda della responsabilità dell’Ente e della gravità del fatto, ex. art. 10 del D. Lgs. n. 231/2001 sono applicabili per quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000.
Le seconde, di natura definitiva (interdizione dall’esercizio delle attività, sospensione o revoca della licenza, delle autorizzazioni, delle concessioni funzionali alla commissione del fatto illecito, divieto assoluto di contrattare con la Pubblica Amministrazione), in aggiunta a quelle pecuniarie, saranno comminate nell’ipotesi in cui vengano commessi delitti quali il sequestro di persona a scopo estorsivo o di rapina, l’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’associazione di tipo mafioso.