Operazioni bancarie in conto corrente e termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito (M.Pisano)

 

OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE E TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO

Mario Pisano

 

 

Non è chiaro quale sia il momento dal quale il correntista  possa ripetere ex art. 2033 c. c. le somme illegittimamente corrisposte  alla banca per operazioni in conto corrente bancario.

Ai sensi dell’ art. 2935 cod. civ. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Possiamo individuare due filoni giurisprudenziali.

Secondo un primo indirizzo, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito  decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale dà luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi. La serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporta soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente.  Solo con la chiusura del conto si stabiliscono in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall’istituto di credito possono essere oggetto di ripetizione[1].

A siffatto orientamento possiamo contrapporre un altro, del tutto minoritario,  secondo cui la prescrizione del menzionato diritto decorre dall’annotazione dell’addebito in conto, in quanto, benché il contratto di conto corrente dia luogo ad  rapporto unitario, la sua natura di contratto di durata e la rilevanza dei singoli atti di esecuzione giustifica siffatta conclusione.

In particolare, gli atti di addebito e di accredito, fin dalla loro annotazione, producono l’effetto di modificare il saldo, attraverso la variazione quantitativa, e di determinare in tal modo la somma esigibile dal correntista ai sensi dell’art. 1852 cod. civ[2].

In tale contesto sono intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione le quali, con riguardo alla fattispecie al loro esame (contratto di apertura di credito bancario in conto corrente)  hanno risolto la questione distinguendo fra atti ripristinatori della provvista ( come nel caso appunto  in cui il correntista goda di un’apertura di credito) e atti di pagamento[3] ( come nel caso in cui invece il conto corrente bancario sia  scoperto).

Nel primo caso il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto mentre nel secondo, invece, ogni esborso corrisponde ad un  pagamento in senso proprio e in quanto tale     diritto a chiederne la restituzione ai sensi dell’art. 2033 c. c. ed il termine di prescrizione di tale diritto decorre dalla data in cui il pagamento è stato effettuato.

Seguiamo il ragionamento delle Sezioni Unite.

L’annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati  perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente sì evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l’intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.

Se, pendente l’apertura di credito, il correntista non sì sia avvalso della facoltà dì effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal.

caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l’eventuale azione di ripetizione d’indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quei momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto dì ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere[4].

L’accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca,  è ben nota alla giurisprudenza[5] . Pur se elaborata ad altri fini, detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento, asseritamene indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens: pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza.

Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di credito non ha né lo scopo né l’effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell’affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d’indebitamento del correntista e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un’indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto dì apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nei computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.

Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati[6].

In questo contesto è intervenuto l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. La norma dispone che “ in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa».

La disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva come, del resto, si evince anche dal suo tenore letterale che rende la stessa applicabile alle situazioni giuridiche nascenti dal rapporto contrattuale di conto corrente e non ancora esaurite alla data della sua entrata in vigore.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 5 aprile 2012, n. 78, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sopra citata  per  contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.

A giudizio della Corte,  la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme e il principio di uguaglianza. (art. 3 Cost.). Invero, essa è intervenuta sull‘art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine. Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunziata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d‘interpretazione. Come sopra si è notato, quest‘ultima pone una regola di carattere generale, che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto (già sorto) può essere fatto legalmente valere, in coerenza con la ratio dell‘istituto che postula l‘inerzia del titolare del diritto stesso, nonché con la finalità di demandare al giudice l‘accertamento sul punto, in relazione alle concrete modalità della fattispecie. La norma censurata, invece, interviene, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, individuando, con effetto retroattivo, il dies a quo per il decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall‘annotazione stessa.

L’efficacia retroattiva della norma rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate.

La Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato la norma di cui all’art. 2, comma 61 del d. l. 225/2010 in contrasto con l’art. 117, comma 1 della Costituzione.

A partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza della  Corte  Costituzionale è costante nel ritenere che le norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione,  integrino, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia[7].

Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all’art. 25 Cost.), se giustificato da motivi imperativi d’interesse generale, che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e alla  Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali[8]

Nel caso in esame, a giudizio della Consulta, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

 

 


[1]              (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; Cass. Sez. prima civ.  sent.14 maggio 2005, n. 10127; Trib. Brescia, 22 aprile 2008; Trib. Venezia, 25 ottobre 2007; Trib. Lecce, 8 gennaio 2007.

[2]              Trib. Torino, 30 ottobre 2003; Tribunale Napoli 23 novembre 2003

[3]              Cass. SS. UU. 2 dicembre 2010, n. 24418

[4]              Cass. SS. UU. 2 dicembre 2010, n. 24418

[5]              Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413; Cass. 6 novembre 2007, n. 23107;  Cass. 23 novembre 2005, n. 24588

[6]              Cass. SS. UU. 2 dicembre 2010, n. 24418

[7]              (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia)

[8]              Corte Costituzionale sentenza n. 15 del 2012.

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here