L’art. 134 Testo Unico delle Spese di Giustizia (V. Esposito)

 

L’ART. 134 TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

 

Il recupero delle spese di giustizia ( anticipate e/o prenotate) nei giudizi civili nelle particolari ipotesi in cui :

 – il provvedimento che definisce il giudizio preveda la compensazione delle spese;

 – il giudizio si sia chiuso con la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 cpc.  

 

 

A cura di Vincenza Esposito, Dirigente Amministrativo Ministero della Giustizia

 

 

Nell’ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio nel giudizio civile di persona non abbiente il Testo Unico delle Spese di Giustizia [1], adottato con D.P.R. n. 115/2002, prevede  che le spese che dovrebbero essere sostenute dalla parte ammessa al beneficio siano in parte prenotate a debito ed in parte anticipate direttamente dallo Stato[2].

Alla descrizione analitica delle spese prenotate a debito ovvero direttamente anticipate è affiancata la disciplina che individua i casi e le modalità di recupero di tali somme da parte dello Stato nei confronti della parte soccombente non ammessa al beneficio ovvero nei confronti dell’ammesso al gratuito patrocinio [3] non soccombente.     

L’architettura normativa di riferimento, tuttavia, è apparsa, sin dal momento dell’entrata in vigore del TUSG, alquanto farraginosa tanto da rendere necessari molteplici interventi chiarificatori [4]  attesa sia la maggiore complessità della disciplina dettata con riferimento ai giudizi  civili rispetto alla previsione ad es. di alcune spese anticipate ai difensori in materia penale[5] sia l’impossibilità di esercitare un controllo preventivo sugli ordinativi di spesa, disposti autonomamente dagli uffici giudiziari sia, infine, i dubbi circa la concreta possibilità di recupero da parte dello Stato delle spese processuali a vario titolo sostenute in vece della parte non abbiente ammessa al beneficio [6] attesa la scarsa incisività delle procedure di recupero delle spese medesime[7].

Tutte circostanza queste di non poco rilievo vertendosi in materia di danaro pubblico e di voci di spesa che, pertanto, sono costantemente al centro di polemiche[8].

 Vi è, inoltre, da notare che la ricostruzione delle modalità di recupero delle spese di cui alla casistica contemplata negli artt. 133 e 134 TUSG secondo le varie ipotesi di conclusione del giudizio, ha ingenerato non poche perplessità operative e ciò nonostante che le ipotesi in cui in non abbiente risulti soccombente dovrebbero in linea teorica esser residuali atteso la preventiva valutazione circa la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere esercitata dal Consiglio dell’Ordine competente a ricevere l’istanza di ammissione  al beneficio[9].

Non risulta disciplinata puntualmente l’ipotesi di recupero della generalità delle somme anticipate e /o prenotate ove il provvedimento che definisce il giudizio disponga la compensazione delle spese processuali tra le parti, limitando la previsione alla sola disciplina dell’imposta di registro [10].

I dubbi interpretativi si son posti con particolare riferimento alla recuperabilità degli onorari e delle spese spettanti al difensore anticipati dallo Stato. Tale problema interpretativo costituisce una novità  introdotta con il testo del D.P.R. 115/2002 atteso che le somme in argomento vengono ivi elencate tra spese anticipate dall’erario [11] a differenza della previgente normativa [12] che, in considerazione della natura obbligatoria ed onorifica della prestazione del difensore al quale veniva affidato il non abbiente, ne prevedeva un recupero “diretto”  nei confronti della controparte “abbiente” solo allor quando il proprio assistito fosse risultato vittorioso nella lite o la stessa si fosse conclusa con transazione. La diversa scelta legislativa volta all’individuazione per l’avvocato del non abbiente di una “corsia preferenziale” rappresentata dalla certezza di esser retribuito direttamente e subito dallo Stato appare da ricondursi alla ravvisata necessità di garantire al non abbiente la possibilità di trovare avvocati disposti ad accettare l’incarico della difesa del cittadino “povero” nella certezza di guadagnare la sola metà dell’onorario[13] purché “subito” ed indipendentemente dall’esito del giudizio.

La sottesa ratio  garantistica, segnando il passaggio dal gratuito patrocinio al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione circa l’effettivo conseguimento dell’intento [14], ha finito, tuttavia, con l’aggiungere non pochi elementi di problematicità nella verifica dei presupposti per il recupero delle somme così anticipate.

Al riguardo la dottrina [15] nonché il Consiglio Nazionale Forense [16] sono giunti alla unanime considerazione secondo cui ove la sentenza che definisce il giudizio non disponga la condanna alla rifusione delle spese processuali della parte soccombente diversa da quella ammessa al gratuito patrocinio ovvero disponga la compensazione delle spese tra le parti nell’ipotesi in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio sia vittoriosa, lo Stato non ha titolo per recuperare le spese (prenotate o anticipate) non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 133 ovvero art. 134 TUSG. e, pertanto, restano definitivamente a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al difensore, come qualsivoglia spesa anticipata. Ciò perché, per principio di carattere generale, ogni attività di recupero per esser attivata dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente a curare la riscossione delle spese (anticipate e/o prenotate) deve trovare fondamento in un titolo [17] che condanni la parte soccombente alla refusione delle spese processuali. Lo Stato, pertanto, potrà non avere il diritto di rivalsa nelle ipotesi di soccombenza della parte abbiente a cui non consegua la condanna alla refusione delle spese ed a maggior ragione non avrà titolo alcuno al recupero nelle ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti.   

Ulteriori e più corposi dubbi interpretativi sono sollevabili con riferimento alla possibilità di recupero delle spese anticipate ove la causa è cancellata dal ruolo ex art. 309 c.p.c. per come disciplinata l’art. 134 TUSG, co.V°.

In realtà, le ipotesi  contemplate dai commi III°, IV° e V° dell’art. 134 TUSG ( transazione della causa, estinzione del giudizio o rinuncia della parte abbiente, cancellazione ex art. 309 cpc [18]) si distinguono dalle ipotesi di cui ai commi I° e II° dello stesso articolo per l’assenza di una qualsivoglia pronuncia sul merito della controversia nonché per la mancanza di una statuizione giudiziale sulle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. In tali casi, il principio generale vede le spese prenotate a debito costituire un debito solidale tra le parti (inclusa quella beneficiata) e nelle ipotesi di transazione [19] , estinzione o rinuncia [20] le spese anticipate  recuperate nei confronti della parte ammessa [21]. 

Il V° comma dell’articolo in commento contempla e disciplina, tuttavia, il regime delle sole spese prenotate a debito al cui pagamento è previsto siano tenute tutte le parti in regime di solidarietà compresa la parte ammessa al gratuito patrocinio, indipendentemente da quanto conseguito. Trattasi in modo particolare delle ipotesi in cui il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti in udienza nel corso del giudizio e dell’ipotesi in cui il processo si estingua per mancata riassunzione dello stesso[22] nel termine di cui all’art.307, comma 1 c.p.c.[23].

Il V° conterrebbe, pertanto, una disciplina di carattere residuale[24] rispetto a tutto l’impianto dell’art. 134 TUSG. Nelle intenzioni del legislatore [25] tale disciplina andava a rimuovere la discrasia ravvisata nella previgente normativa [26] estendendo il principio della solidarietà nel pagamento delle spese prenotate oltre ai casi di “diserzione bilaterale” dell’udienza anche ai casi di “estinzione diversa” cioè le ipotesi di estinzione o comunque di venir meno del giudizio non direttamente imputabili alla negligenza o deliberata volontà delle parti [27] .        

In tale ipotesi, tuttavia, la mancata previsione del recupero delle spese anticipate  lascerebbe intendere che queste restino esclusivamente a carico dello Stato [28] poiché la fattispecie contemplata non è ricompresa ne riconducibile nel campo di applicazione dell’art. 134, co. I° e II° TUSG [29].

Alla medesima conclusione si perviene osservando che mentre la previgente disciplina prevedeva “la prenotazione a debito” anche per le “spese anticipate” dallo Stato previa iscrizione la registro mod. 20, di contro l’art. 134 TUSG effettua la netta distinzione tra le due tipologie di spesa, riconducendole ad unità solo nel primo comma nella formulazione dell’inciso “spese erogate” in favore della parte ammessa al patrocinio.

Pertanto, desterebbe perplessità l’eventuale recupero delle spese anticipate al difensore effettuato dall’Ufficio giudiziario in una causa cancellata dal ruolo ai sensi del 309 c.p.c. trattandosi di spesa anticipata e non prenotata a debito.  Parrebbe, per le medesime ragioni,  destare, altresì, perplessità il recupero, successivo alla richiesta da parte del difensore della persona ammessa al patrocinio di chiedere la dichiarazione di estinzione del processo [30], l’ inosservanza del cui obbligo ha rilievo disciplinare, delle spese anticipate nella causa cancellata dal ruolo ex art. 309 cpc poiché i casi di estinzione cui si riferiscono i commi II° e IV° dell’art. 134 TUSG sono quelli, invece, previsti dall’art. 307 , commi 2° e 3° c.p.c. e cioè i casi nei quali l’estinzione viene fatta senz’altro conseguire all’omissione dell’atto nel termine perentorio prescritto dalla legge o dal giudice.       

Tuttavia, in considerazione della forse troppo sintetica[31] trasfusione della previgente disciplina in quella attuale[32], della riscontrata scarsa chiarezza delle ipotesi riconducibili al V° comma [33] dell’articolo in commento nonché, da ultimo ma non per ultimo,  dei notevoli esborsi di danaro pubblico sotto forma di “spesa anticipata” di cui andrebbe esclusa la possibilità di ogni forma di recupero attesa la attuale inadeguatezza dei rimedi previsti dalla legge per rifondere le cassa dello Stato[34], non appare peregrino articolare una eventuale diversa ricostruzione interpretativa della disciplina in argomento che conduca, infine, ad una diversa soluzione.

Infatti, partendo dall’assunto secondo il quale le ipotesi contemplate nei commi III°, IV° e V° dell’art. 134 TUSG prevedono la definizione della controversia con atto o provvedimento diverso dalla sentenza che pronunci nel merito della controversia con conseguente statuizione delle spese ed individuazione di una parte “soccombente”, potrebbe risultare opportuno verificare caso per caso la possibilità di recupero delle spese anticipate anche nelle ipotesi di cui al V° comma dell’articolo in argomento.  

Così come, ove il giudizio si estingua per inattività della parte non abbiente ammessa al beneficio, lo Stato potrebbe recuperare nei confronti della stessa anche le spese anticipate, atteso che appare opportuno che il soggetto ancorché non abbiente sopporti tutti i costi di un giudizio che ha preferito non portare a conclusione[35] non è da escludere che nelle rimanenti ipotesi – in cui l’estinzione del giudizio non consegua alla volontà deliberata della parte ammessa  al beneficio o a negligenza direttamente imputabile alla stessa – la presenza di una più puntuale statuizione del giudice con riferimento al regime delle spese può consentire, in definitiva, allo Stato di poter recuperare le spese anticipate a favore della parte non abbiente nei confronti di questa medesima[36].

In entrambi i casi senza la preventiva escussione della parte “ricca” atteso trattasi di ipotesi che, non prevedendo alcuna definizione nel merito della controversia, non consentono l’individuazione di alcun   “soccombente” .

Principio di buon senso vorrebbe, tuttavia e senza scendere qui ad esaminare le problematicità di tale attività dell’ufficio, che anche per tali ipotesi si verificasse con prudente apprezzamento se la parte non abbiente è nella possibilità di “rifondere”  allo Stato anche le spese anticipate a suo favore secondo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo in esame.

Una diversa opinione al riguardo, infatti, pur finirebbe con cozzare con le esigenze garantistiche di tutela di cui all’art. 24 Costituzione  scadendosi nel più increscioso assurdo per cui lo Stato nel mentre anticipa gli onorari dell’avvocato della parte che proprio perché non abbiente è ammessa al gratuito patrocinio successivamente persevera in verosimilmente infruttuose azioni di recupero nei confronti dello stesso.        

In considerazione delle incertezza delle problematiche evidenziate e soprattutto della rilevanza contabile che ne consegue è auspicabile un intervento chiarificatore del Ministero [37].          

 

 


[1] Ora in poi TUSG

[2] Artt.131 Effetti dell’ammissione al patrocinio

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;

d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall’erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

[3] Art. 133 – Pagamento in favore dello Stato – Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

 art. 134 TUSG. – Recupero delle spese- Se lo Stato non recupera ai sensi dell’articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell’articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

[4] Per tutti : nota n. 16318.U del 7 febbraio 2011 Ministero della Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio Ia tenor della quale nessuna azione di recupero può esser intrapresa nei confronti dell’ammesso al gratuito patrocinio nelle ipotesi di sua soccombenza; già in precedenza Circolare Ministero della Giustizia n.9 del 26 giugno 2003 in relazione all’art .280 TUSG per cui gli onorari del difensore vengono pagati dall’erario, il contributo unificato non viene riscosso e la procedura si conclude con la chiusura del foglio delle notizie con l’attestazione del Cancelliere che “ non vi è titolo per il recupero”. 

[5] Ad es. art. 116 TUSG a tenor del quale le spettanze al difensore di ufficio dell’imputato vengono anticipate solo “quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”

[6] A. Manicone , “Critiche e suggerimenti in tema di patrocinio statale nel processo civile “ Rivista della cancellerie 2012, n. 3 

[7] Circolare Ministero della Giustizia 16.03.2006 “Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia”

[8] C. Abbattista, Il patrocinio a spese dello Stato e l’istituto del difensore d’ufficio, pg. 1

[9] Art. 122 TUSG – Contenuto integrativo dell’istanza-  L’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.

[10] Art.132 TUSG Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

. 

[11] Art. 131 TUSG, cit.

[12] R.D. 3282/1923, art.35 “La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al beneficio dei poveri, va a favore dell’erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa. Nell’attribuzione delle spese all’erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare beneficio”

[13] Art. 130 TUSG  Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

 

[14] N.Ianniello,  Ancora  sul recupero delle spese da parte dello Stato ,” oggi i tempi di pagamento sono spesso superiori a quelli che si avrebbero se al difensore fosse attribuita la facoltà di rivolgersi direttamente alla parte soccombente, ANVAG ,Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – 04/11 “.

[15] Macrì , Difesa d’ufficio e gratuito patrocinio, cap.II  Dal patrocinio gratuito al patrocinio retribuito dalla Stato, pg. 35, in L’altro diritto  ; C.Abbattista, op.cit.pg. 11

[16] Consiglio Nazionale Forense  – interpretazione 12/o7/ 2002 del Consiglio Nazionale Forense sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e ammnistrativo. Prime osservazioni sulla disciplina del gratuito patrocinio nel processo civile e amministrativo.

[17] nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile prot.n. 16318 del 08.02.2011 ” Gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito”  

[18] Art. 309 Mancata comparizione all’udienza Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181.

 

[19] Art. 134, 3° co.

[20] Art. 134, 4° co.

[21] C. Abbattista , op.cit. pg.10

[22] CNF, parere, op,cit.

[22] Art. 307cpc Estinzione del processo per inattività delle parti Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell’articolo 181 Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue. 

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.

 

[24] G. Angeloni Gli onorari dell’avvocato. La giurisprudenza e la prassi per tutte le voci della tariffa. Contratto di patrocinio. Recupero crediti professionali, Giuffrè, 2011 pg.254

[25] Relazione illustrativa al TUSG, art. 134.

[26] Art.15 septiesdecies, comma 6 L.n. 217/1990, come modificata dalla  L.n. 134/2001

[27] Come ad es. la cessazione della materia del contendere derivanti da fatti o circostanze diverse dalla transazione, come la morte di uno dei coniugi in pendenza del processo di divorzio, relazione illustrativa al TUSG, art. 134 cit.  

[28] Corso di formazione in materia di competenze della figura dell’assistente giudiziario – Scuola di Formazione Corte di Appello di Roma – a cura della dr.ssa Pennucci e dr.ssa Maddalena Dirigenti Ispettori, slide n. 91

[29] Macri ,op.cit. pg. 34

30 Art. 128 TUSG – obbligo a carico del difensore – Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell’articolo 309, del codice di procedura civile. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

[31] N. Ianniello, op.cit. pg. 5 -6 “… Non si comprende perché il legislatore odierno abbia dovuto scrivere anche il quarto comma dell’articolo in esame nel quale non si riesca a ravvisare un modo di estinzione di giudizio diverso (come anche nel comma 2) ed a capire il motivo di riferirsi all’attore o impugnante ricco quando poi si sarebbe scritto il quinto comma che estende l’obbligo di rimborso anche al povero” 

[32] Art. 38, co. I e II R.D. cit. Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sarà obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per espressa rinuncia .Analogamente, nelle cause promosse da persone ammesse al gratuito patrocinio, quando la parte ricca, che nel corso della causa si sia resa attrice esperimentando uno dei mezzi di impugnativa previsti dalle norme di procedura, lasci cadere in perenzione il giudizio o lo abbandoni con espressa rinuncia, sarà tenuta a pagare le tasse, i diritti e le spese notate a debito.Nelle cause che interessano persone o enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando l’istanza sia rimasta perenta, ovvero, nel caso di abbandono della lite per rinuncia, risulti che la rinuncia stessa sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorché tali accordi non siano stati concretati in un regolare atto di transazione. Tuttavia per l’esercizio dell’azione di ricupero contro il povero si applicano, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, le norme contenute nei comma primo e secondo dell’art. 37.

[33] G. Angeloni, op.cit. pg.” Le ipotesi formulate dalla norma non sono chiare affatto : non pare che possono darsi estinzione del giudizio fuori dai commi 2 e 4, né può darsi luogo al recupero delle spese se la causa è nella fase di quiescenza della cancellazione dal ruolo, potendo ancora il processo riprendere il suo corso con la riassunzione ad opera di una delle parti. Forse l’unica ipotesi di applicabilità è quella in cui decorso il termine per la riassunzione del procedimento cancellato, il difensore della parte ammessa non abbia ottemperato all’obbligo , impostogli dall’art. 128 TUSG di chiedere l’estinzione del giudizio ma anche in questo caso sembra difficile che possa applicarsi la disposizione in esame.  

[34] C. Abbattista, op.cit. pg. 11

[35] G. Angeloni, op.cit. pg. 254, a commento dell’art. 134, 2 e 4 comma “ la parte ammessa ha il dovere di coltivare diligentemente il giudizio e , se non lo fa, lo Stato non può permettere che le risorse ad esso dedicate vengano sprecate….il 4° co. Dispone che se il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa è obbligato al pagamento delle spese prenotare a debito. Questa disposizione fa eccezione alla regola generale di cui  al 2° co., in base al quale nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio, l’erario può rivalersi sulla parte ammessa per tutte le somme anticipate e prenotate. L’eccezione si giustifica perché se la parte ammessa è il convenuto o è la parte resistente all’impugnazione è ovvio e naturale che non ha interesse a coltivare il giudizio che la controparte mostra di volere abbandonare…. Le situazioni disciplinate nei due commi sono tra di loro diverse : nel 2° comma, la cancellazione o l’estinzione dipendono dalla negligente inattività della parte ammessa, nel 4° co. detti eventi dipendono, invece, dalla inattività o rinuncia dell’attore o impugnante e la controparte ammessa non ha interesse o diritto ad opporsi al loro verificarsi. Ciò spiega perché nel 4° co. Lo Stato ha il diritto di recuperare le spese prenotate nei confronti on della parte ammessa ma nei confronti della controparte che ha inutilmente proposto l’azione e/o l’opposizione”  

[36] A. Fazio – funzionario Dirigente, ufficio recupero crediti civili, Tribunale di Patti, a cura del Comitato per la legislazione legislazione e ricerca dell’ANAVAG , 05/2011. 

[37] Ved. Quesito Corte di Appello di Salerno  in data 08.01.2013.

 

 

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