Opposizione a decreto ingiuntivo. La quietanza può essere oggetto di simulazione? Tribunale di Ragusa, 6 marzo 2013, n. 172

 

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. LA QUIETANZA PUÒ ESSERE OGGETTO DI SIMULAZIONE?

Tribunale di Ragusa, 6 marzo 2013, n. 172

 

La quietanza è un atto unilaterale di scienza avente natura probatoria e non negoziale e, pertanto, non può essere oggetto di simulazione.

 

 

Tribunale di Ragusa, 6 marzo 2013, n. 172

Giudice Vincenzo Saito

 

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 9.11.2009 la Cooperativa in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. …/2009 (notificato il 14.10.2009) – provvisoriamente esecutivo – di questo Tribunale per il pagamento di € 175.955,00 oltre accessori in favore di E.N. e deduceva:

a) non sussisteva alcun debito per avere saldato il dovuto, e al contempo era creditrice dell’Impresa di cui l’E. era titolare per gravi inadempienze;

b) premesso che il ricorso monitorio era il maldestro tentativo di bruciare i tempi dell’azione di rivalsa della comparente, preannunciata dall’odierno Procuratore mediante lettera del 16.6.2009, la pretesa dell’E. concerneva :

b.1) € 66.807,00 fatt. n. 18 datata 15.10.2008 – 10′ s.a.l. di complessivi € 98.768,96

b.2) € 4.357,97 fatt. n. 3 datata26.2.2009 – 13′ s.a.l. di complessivi 97.357,9

b.3) € 86.070,09 fatt. n. 5 datata7.4.2009 – 14′ s.a.l.

b.4) € 18.720,00 fatt. n. 4 datata 3.3.2009 – lavori extracapitolato

c) le prime tre fatture erano state pagate giusta le quietanze a saldo appostevi: quietanze mancanti in quelle depositate in sede monitoria;

d) in ogni caso, dal 16 ottobre al 12 novembre 2008 la comparente aveva eseguito sei versamenti per complessivi € 103.000,00, da imputarsi quanto ad € 98.768,96 alla fatt. sub b.1) e quanto al residuo di € 4.357,97 ad acconto per lavori in corso all’epoca;

e) nell’aprile 2009 la comparente aveva eseguito versamenti per complessivi € 100.000,00, da imputarsi a saldo della fatt. sub b.3) e per il residuo di € 13.929,91 ad acconto per lavori in corso;

f) la quarta e ultima fattura (sub b.4) non era stata saldata, non avendo l’E. realizzato il muro di contenimento concordato e per l’abbandono definitivo del cantiere da parte dello stesso; ne era conferma schiacciante il verbale di constatazione 24.6.2009 del D.L. ing. G. M.;

g) non si poteva trascurare che successivamente all’ultimo pagamento (19.5.2009) l’E. avanzava – tramite Legale – la pretesa di € 156.643,00 per lavori edili ” contabilizzati nei precedenti s.a.l. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14…e ai lavori extracapitolato di cui alla fattura n. 4 del 3.3.2009…” : tanto contrastava con il ricorso monitorio mediante nel quale erano stati dedotti il s.a.l. 10 e il s.a.l. 14 oltre che una parte del s.a.l. 13.2

La Società concludeva coerentemente e in riconvenzionale per la condanna ad € 13.929,91 per lavori omessi e ad € 10.000,00 per risarcimento del danno, previa sospensione.

Il Creditore si costituiva e resisteva

h) secondo l’ art. 11 co 1′ del contratto di appalto 7.2.2007 le Parti concordavano il pagamento del corrispettivo mediante le somme erogande dall’I.R.C.A.C. secondo lo stato di avanzamento dei lavori, ma poi 1’Amministratore della Cooperativa chiedeva e otteneva l’emissione con quietanza delle relative fatture da spedire all’Ente. Ergo, le quietanze erano simulate, tanto che quella apposta nella fatt. 5/2009 era costituita da sigla apposta dal fratello del comparente, direttore del cantiere ma non legittimato sotto alcun profilo;

i) la Cooperativa, ricevuto l’accredito, eseguiva il pagamento mediante bonifico bancario o as­segno bancario;

j) in ogni caso si produceva prospetto che evidenziava la costante posteriorità dei pagamenti al-le fatture;

k) il credito della comparente ammontava non ad € 174.955,00 (importo ingiunto), bensì ad € 204.178,00 poiché i bonifici di € 15.000,00 cadauno rispettivamente del 9 gennaio del 15 gennaio 2009 erano stati conteggiati, per disguido, due volte : la prima con riguardo all’11′ s.a.l. e la secondo con riguardo al 12′ s.a.1.;

1) erano rimasti impagati i residui dei s.a.l. 10′, 13′ e 14′ nonché i lavori extracapitolato per complessivi € 18.720,00 di cu alla fatt. n. 4/2009;

m) le quietanze erano viziate da simulazione assoluta, siccome emergente dagli atti prodotti dalla controparte; in ogni caso era ammissibile la prova testimoniale ex art. 2724 n. 1 cc. (principio di prova scritta). Ne discendeva che non era determinante il noto contrario orientamento di legittimità;

n) le opere extra per € 18.720,00 erano state realizzate, ed era capziosa l’obiezione di controparte basata sul verbale 24.6.2009 : la fatt. n. 4/2009 concerneva non i muri di recinzione e divisori, ma i muri di contenimento e relative fondazioni realizzati nel terreno a livello inferiore del Cooperativa rispetto a quello superiore limitrofo;

o) in definitiva, la Cooperativa, a fronte del complessivo debito di € 1.415.866,50 (compresa iva), aveva pagato € 1.260.409,00, per cui doveva € 155.457,50 + € 18.720,00 per opere extra = € 174.177,50 ma effettivi € 204.177,50 per quanto sub k).

L’E. concludeva per il rigetto dell’opposizione, con riserva di separata azione per il recupero di € 30.000,00 per la causale sub k).

Accolta l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività, ammesse e espletate prova per testi e c.t.u., rigettata l’istanza del Creditore per ordinanza ex art. 186.ter cpc., precisate le conclusioni, all’udienza del 28.11.2012 la causa era posta in deliberazione con i termini di legge per comparse e memorie.

Motivi della decisione

L’opposizione a fondata.

§.1 Si premette che nelle fatture * n. 18 datata 15.10.2008 (b.1), * n. 3 datata 26.2.2009 (b.2), * n. 5 datata 7.4.2009 (b.3) le quietanze risultano apposte senza data mediante timbro con i dati analiti­ci del creditore (ditta, sede, recapiti telefonici, partita iva), preceduto dall’ annotazione autografa “per quietanza”; sul timbro a sovrapposta la firma autografa di “E. N.”

La quietanza è la dichiarazione scritta con cui il creditore in quanto capace di agire attesta di avere ricevuto il pagamento in essa indicato, e ai sensi dell’art. 1199 cc. tutela l’interesse del debitore imponendone il rilascio all’atto dell’adempimento, e di fame annotazione sul titolo. Si tratta di un documento, id est di una prova documentale a garanzia di eventuale illegittima pretesa.

Il convenuto ha contestato la quietanza della fattura n. 5 datata 7.4.2009, disconoscendo la sottoscrizione in quanto apocrifa: la firma ” E. N. ” in realtà è stata apposta dal fratello E. B..

Ora, è pertinente l’obiezione della Cooperativa sull’ affermazione del convenuto in sede di interrogatorio formale (ud. 1512.2010), secondo cui ” per prassi spesso firmava anche mio fratello “E. B. spesso firmava per prassi “.

Ma ancor prima è risolutiva l’implicita ma inequivoca ratifica della falsificazione per effetto della consegna della fattura quietanzata per cui delle due l’una : o ricorre confessione stragiudiziale (Trib. Foggia 31.5.2012, citata dalla Cooperativa); oppure – e in linea con la difesa della Cooperativa e quindi nel rispetto dell’art. 112 cpc. – ricorre ratifica in senso proprio (arg. ex art. 1399 cc.) (Cass. 9.5.2008 n. 11509, dejure giuffre : la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator, se la forma scritta e per lo stesso richiesta ad probationem, può avvenire anche per facta concludentia, purché risultanti da atti scritti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito rilevandone la correttezza della motivazione con cui era stato ritenuto che le ricorrenti avevano validamente ratificato la transazione intervenuta con la società assicuratrice e il falsus procurator, atteso che l’atto di transazione e quietanza aveva un univoco significato abdicativo di qualsivoglia iniziativa giudiziale relativa al sinistro di cui si discuteva in causa e che la riscossione della somma, risultante dalla ricevuta di versamento di una banca, era avvenuta a saldo, in esecuzione dell’atto di transazione).

Il disconoscimento del convenuto, pertanto, è irricevibile.

§.2 La pur lineare natura giuridica della quietanza (dichiarazione di scienza: il creditore non dispone di alcunché, ma solo certifica il fatto del pagamento) non ha impedito un vivacissimo dibattito di ascendenza bizantina – sino e oltre l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 13.5.2002 n. 6877, Banca borsa titoli cred, 2003, 379) – riguardo la cd. quietanza di comodo e cioè i casi in cui il creditore, pur in assenza di effettivo pagamento, la rilascia ugualmente in virtù di ovvio accordo con it debitore.

Sono invero discussi nella giurisprudenza e nella dottrina l’an e il quomodo dell’iter giuridico quando il creditore voglia comprovare l’apparenza del fatto documentato e cioè dimostrare l’inesistenza, totale o parziale, del pagamento.

Sono maturati tre orientamenti :

a) la quietanza ha natura di confessione stragiudiziale, e contra se pronuntiatio proveniente dal creditore e rivolta al debitore, con efficacia di piena prova del fatto estintivo del debito. Si tratta allora di prova legale invalidabile nei limiti dell’ art. 2732 cc. (more di fatto, violenza) (Cass. 3.6.1998 n. 5459, dejure giuffre; Cass. 23.1.1997 n. 689, ibid.; Cass. 7.1.1994 n. 8229, ibid.; Cass. 21.1.1992 n. 11498, ibid.), con la conseguente insufficienza della prova dell’accordo simulatorio intercorso con il debitore.

Tanto esclude la disciplina della simulazione;

b) la quietanza di comodo può essere demolita con qualsiasi mezzo di prova : essa non costituisce confessione poiché la confessione a falsa, apparente difetta la volontà di ammettere l’avvenuto pagamento.

Questa costruzione dottrinale non risulta mai condivisa dalla giurisprudenza, la quale si distaccata dall’orientamento testè riassunto e da quello che segue, statuendo che, alla quietanza a inapplicabile il divieto della prova testimoniale sui patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (art. 2722 cc.), poiché per ” documento ” si deve intendere un atto scritto di contenuto pattizio con cui confligga il patto aggiunto o contrario, mentre la quie­tanza e atto unilaterale in senso proprio (Cass. 23.2.2000 n. 2093, ibid.; Cass. 8.9.1997 n. 8730, ibid.; Cass. 9.3.1995 n. 2747, ibid.);

c) la quietanza a simulabile e cioè essa può conseguire all’accordo delle parti, per cui il dichiarante ha diritto di esperire la tutela di cui agli artt. 1414 e segg. cc. ma – coerentemente – secondo questa disciplina e quindi nei limiti dell’ammissibilità della prova testimoniale dei contratti per il combinato degli artt. : * 2726 cc., che estende la prova de qua al pagamento e alla remissione di debito; * 2722 cit. sul divieto per patti aggiunti o contrari; * 1414 cit. sulla simulabilità degli atti unilaterali; * 1417 cc. che esclude la prova de qua inter partes salvo se inerente all’illiceità del contratto/accordo (Cass. 28.1.2000 n. 988, ibid.; Cass. 28.7.1997 n. 7021, ibid.; Cass. 18.9.1995 n. 9835, ibid.).

In sostanza, a inammissibile la prova testimoniale sull’ accordo simulatorio per contrastare il contenuto della quietanza, in quanto patto contrario ex art. 2722 cc., la cui dimostrazione circoscritta alla produzione in giudizio del documento che lo racchiude (cd. controdichiara­zione (Cass. 7021/1997, limpidissimamente : se e vero che, in tema di prova testimoniale, il divieto sancito dall’art. 2722 cc., di provare, per testi, patti aggiunti o contrari al contenuto contrattuale, non opera quando si tratti di scrittura che provenga da una sola parte e contenga una dichiarazione unilaterale, tuttavia l’art. 2726 cc. arreca una deroga a tale principio, statuendo che ” le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano.. anche at pagamento”. Da ciò consegue che non sono ammissibili prove testimonial, dirette a provare fatti anteriori o contestuali alla quietanza, la quale costituisce la documentazione scritta del pagamento. Stante l’applicabilità, in virtù dell’art. 1324 cc. Anche agli atti di quietanza, della disciplina di cui all’art. 1417 cc. un tal divieto posto dall’art. 2726 cc. opera anche nel caso in cui si adduca la simulazione assoluta della quietanza, in quanto un accordo simulatorio rappresenta proprio uno di quei fatti, anteriori o contestuali al documento, che il combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 cc. vieta di provare in contrasto con quella prova documentale del pagamento che e rappresentata dalla quietanza)

II fulcro di questa esegesi a i1 3′ co. dell’art. 1414 cit., e 606 la sua revisione dottrinale e poi giurisprudenziale culminata nel riconoscimento della simulabilità degli atti unilaterali di scienza (qual 6 la quietanza) : approfondimento sistematico che ha interessato art. 1324 cc., a lungo riferito soltanto agli atti unilaterali di volontà.

Il conflitto ha provocato, come detto, l’intervento delle Sezioni Unite, che hanno aderito all’ interpretazione sub c), seguito – ma non univocamente – nel prosieguo (Cass. 23.1.2007 n. 1389, in tutto conforme a Cass. 7021/1997, nonché Cass. 19.3.2009 n. 6685 e Cass. 8.6.2012 n. 9297, ibid.).

Ne consegue che la prova testimoniale della quietanza simulata a ammessa in due ipotesi : ri­guardo illiceità dell’ accordo (art. 1417 cc. : Cass. 25.5.2005 n. 11017, ibid.), e secondo le tre eccezioni dell’art. 2724 cc., delle quali qui interessa quella del n. 1) sul cd. principio di prova scritta per la rilevanza di qualsiasi scritto proveniente dalla controparte, che faccia apparire verosimile il fatto allegato (v. infra sub §.3)

Tutto ciò premesso, l’interpretazione più plausibile è la prima.

Posto che la quietanza a legislativamente tipizzata, integra un rapporto di diritto/obbligo, 6 atto unilaterale che attesta un fatto per cui ha funzione probatoria e natura non-negoziale, coerenza sistematica impone di ricondurla linearmente all’ art. 2735 cc. (adde, Cass. 18.12.2012 n. 23318; Cass. 31.10.2008 n. 26325; Cass. 22.2.2006 n. 3921; Trib. Bari 25.6.2012 n. 2292; Trib. Belluno 16.5.2006 : ibid.).

E’ arduo, infatti, non tanto giustificare l’intesa simulatoria in esame, quanto sottrarre il creditore al canone di autoresponsabilità, in deroga – rispetto alla teorica ammissibilità della simulazione delle dichiarazioni di scienza – alla secca disposizione dell’art. 1199 cit., con l’effetto di originare (come 6 accaduto) un contenzioso che il legislatore ha inteso indubbiamente prevenire.

L’interprete non può ignorare questa puntualissima previsione, e si deve sottolineare la seguente incongruenza : anziché trarre dalla disposizione in esame spunto sistematico per escludere la configurabilità della simulazioni per le dichiarazioni unilaterali di scienza, la si prete

Si registra così un rovesciamento : si muove dalla soluzione affermativa (simulabilità) non confortata dal diritto positivo e si torna poi al diritto positivo (art. 1199 cit.) per forzarlo, senza tener conto di un secondo rilievo : mentre lo svolgimento dell’autonomia privata anche mediante simulazione (assoluta/relativa) a espressione di liberty (con gli effetti sanciti), il rilascio della quietanza è, come già osservato, un obbligo del creditore che riceve il pagamento e la sua rilevanza tipizzata.

Non si ravvisa, allora, alcun convincente motivo per esonerarlo dal rischio dell’apparente situa­zione realizzata, che, si noti, pub essere fonte di pregiudizio per i terzi (per es., it debitore ottiene un finanziamento che diversamente gli sarebbe negato), laddove i terzi sono tutelati – e non poco – riguardo l’apparenza di un contratto o di un negozio unilaterale.

La drastiche disposizioni degli artt. 1415 e 1416 cc. costituiscono il caveat del legislatore, e uni­tamente alle altre analoghe in tema di apparenza attestano la contrarietà del diritto positivo alla stessa, mentre la quietanza inveridica non sarebbe controbilanciata da alcunche.

Ne deriva che il credito di cui alle tre fatture risulta estinto, non avendo il convenuto neppure ipotizzato alcuno degli eventi utili ex art. 2732 cit., il quale è parte di microsistema (artt. 2730 e segg. cc.) autonomo rispetto alla disciplina della simulazione.

Si vuol dire che la natura confessoria della quietanza a incompatibile con le regole della simula­zione, in particolare la prova ex art. 1417 cit. implicherebbe la tacita disapplicazione dell’ art. 27­32 cit.

§3 La delicatezza della questione impone pero di analizzare in via subordinata la controversia secondo gli altri due orientamenti

Riguardo quello sub 2.b), e limitando il discorso alla giurisprudenza (l’autorevolezza della dot­trina citata 6 per cosi dire neutralizzata da altre teoriche di uguale prestigio), a sufficiente rilevare l’elusione del problema : l’unilateralità della quietanza a indiscussa, e l’interrogativo riguarda appunto se l’atto possa essere frutto di convenzione.

Pia attenta analisi si richiede con riguardo all’orientamento sub 2.c).

Qui il nodo è l’applicazione dell’art. 2724 n. 1 cit. vivacemente invocata dal convenuto in virtù della produzione, da parte della Cooperativa, degli atti comprovanti la posteriorità dei pagamenti alle quietanze : pagamenti eseguiti mediante le somme accreditate dall’I.R.C.A.C. sulla base del s.a.l. e della fatture correlata.

Non 6 condivisibile l’obiezione della Cooperativa sulla incertezza temporale delle quietanze ap­poste, la quale sta o cade secondo l’ammissibilità o la non-ammissibilità della prova testiomoniale, ferma la presunzione (praesumptio hominis) – conforme alla pratica degli affari – sione alla quietanza della data indicata nella fattura.

Si deve premettere che secondo l’orientamento prevalente v’è libertà di forma per 1’accordo simulatorio (salva, si ritiene, la prescrizione per il negozio dissimulato), ma in genere le parti stilano apposita controscrittura, non determinante quanto al fenomeno simulatorio ma di ovvia importanza sul piano probatorio.

II contrasto fra le Parti a scaturito dalla mancata formalizzazione dell’ intesa dedotta dal convenuto e negata dalla Cooperativa.

Tutto ciò premesso, si osserva che giusta il rilievo della Cooperativa 1’art. 2724 di evidente natura eccezionale deve essere interpretato con rigore in modo da impedire elusioni della regola del divieto della prova.

Pertanto occorre individuare con esattezza il contenuto del documento idoneo ex art. 2724 n. 1 cit. e cioè il suo termine di correlazione.

Per costante insegnamento, si richiede un legame qualificato tra il fatto accertato dal documento e quello oggetto di prova testimoniale, talché emerga ragionevole relazione o nesso logico che faccia apparire verosimile il secondo (Cass. 20.1.1976 n. 167, ibid.), essendo insufficiente la me­ra congettura o illazione (Cass. 17.3.1978 n. 1349, ibid.).

Pia perspicuamente, si è statuito che il documento deve contenere un riferimento al patto che si deduce in contrasto col precedente patto scritto (Cass. 15.1.2000 n. 426 e Cass. 16.7.1980 n. 46­23, ibid.), o in generale al fatto controverso (Cass. 7.12.2005 n. 27013, ibid. : ai fini dell’integrazione del presupposto per l’ammissione della prova testimoniale, previsto dall’art. 2724, n. 1), cc. e rappresentato dal principio di prova per iscritto, proveniente dalla persona contro la quale e diretta la domanda che faccia apparire verosimile il fatto dedotto, non e richiesto che it documento sia idoneo a dimostrare direttamente quel fatto, essendo sufficiente solo che da esso scaturisca la verosimiglianza del fatto controverso; conf. Cass. 21.4.1981 n. 2337, ibid.).

Esemplari i seguenti arresti :

* con riguardo ad un contratto d’apertura di credito – per cui non e richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova testimoniale può essere ammessa, ancorché il valore ecceda il limite indicato dall’art. 2721 c.c.., in presenza d’un principio di prova per iscritto, quale è costituito da gli assegni emessi dalla parte a cui favore la banca assuma d’aver concesso il credito e dall’estratto del conto * (Cass. 21.12.1988 n. 6974, ibid.).

* gli estremi richiesti dall’art. 2724 n. 1 cc. perche un documento possa costituire principio di prova per iscritto non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo. L’accertamento, ai fini dell’ammissibilità della prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, circa la sussistenza e l’idoneità di un principio di prova scritta a rendere verosimile il fatto allegato costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato un principio di prova per iscritto della dedotta simulazione di una serie di atti di trasferimento di un immobile legato dal de cuius a un ente ecclesiastico nella corrispondenza intercorsa tra gli eredi, i quali vi avevano manifestato la volontà di impedire a tutti i costi l’acquisizione del predetto bene da parte del legatario) * (Cass. 6.9.2002 n. 12980, ibid.).

Per quanto precede, e evidente – e qui e l’implausibilità dell’argomentazione del convenuto – che l’esegesi della disposizione deve prescindere dall’art. 2729 cc.

Non solo l’identificazione del documento con la presunzione tout court comporterebbe l’aggira­mento dei limiti previsti dall’art. 2729 medesimo (Cass. 30.12.1963 n. 3237, ibid.); ma soprattut­to si osserva che, se e ovvia l’ammissibilità della prova per presunzioni correlativamente alla prova testimoniale (arg. ex art. 2729 co. 2′ cit.), non e consentito utilizzare le presunzioni per ap­plicare l’art. 2724 n. 1 cit. (Cass. 23.1.1997 n. 697, ibid. : quando la simulazione assoluta viene dedotta dalle parti, poiché queste sono in grado di procurarsi la prova scritta, non e consentito il ricorso alla prova per testi, salvo non ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 2724 c.c., ne a quella per presunzioni; Trib. Roma 10.2.2000, Riv. esec. .forzata, 2000, 666 : nell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 619 cpc. il terzo ha l’onere di provare che i beni precisamente individuati nel verbale di pignoramento costituiscono oggetto del suo diritto reale, acquisito in data certa anteriore: tale diritto deve risultare documentalmente dal confronto tra le risultanze dell’ atto scritto sul quale e fondata l’opposizione e il verbale di pignoramento, non essendo ammissibile la prova per testimoni o presunzioni per dimostrare eventuali difformità descrittive, e tuttavia applicabile l’art. 2724 c.c. in Caso di sussistenza di un principio di prova scritta, non essendo la norma derogata dall’art. 621 cpc.).

La ratio di questa ineccepibile esegesi 6 chiara.

La prova testimoniale de qua 6 un prius rispetto alla prova per presunzioni : diversamente, e cioè facendo discendere la prima dalle presunzioni o quantomeno ammettendo la prima mediante pre­sunzioni, si capovolge l’indagine e si nega l’autonomia dell’art. 2724, i cui requisiti sono tipici : documento e non un qualsiasi indizio; riferibilità al soggetto (aut rappresentante) cui è opposto; idoneità alla verosimiglianza del fatto allegato.

In altre parole, posto il divieto della prova testimoniale e quindi anche delle presunzioni, e poste le eccezioni dell’art. 2724 cc. che riguardano la prima e non anche le seconde, l’accertamento delle eccezioni precede logicamente e giuridicamente l’impiego delle presunzioni. Nel caso in esame, i documenti di cui il convenuto ha inteso avvalersi non sono idonei, poiché i pagamenti successivi alle quietanze non hanno attinenza – nel senso specificato – con il fatto che interessa e cioè l’accordo simulatorio, ma soltanto lo farebbero presumere, e neppure in termini stringenti : il condizionale è d’obbligo, poiché lo scarto temporale può essere dipeso dai più vari motivi o anche da nessun motivo.

Che queste condotte della Cooperativa siano indice della pregressa simulazione delle quietanze, e cioè che, essendo i pagamenti successivi alla formalizzata attestazione di adempimento, quest’ultima è falsa, è illazione nient’affatto univoca e comunque fondata su argomentazione presuntiva, per cui si è del tutto fuori dell’illustrato canone giurisprudenziale : si richiama l’arresto di Cass. 6974/1988 sul chiaro legame fra apertura di credito e emissione di assegni.

Valga il richiamo – in quanto in termini – di Trib. Roma 15.10.2012 n. 19282 (dejure giuffre), che ha deciso secondo i superiori principi a proposito di una compravendita immobiliare in cui la parte alienante (Cristal srl) ha contestato la propria dichiarazione/quietanza – inserita nel rogito notarile 1.6. 2004 – sul pregresso pagamento del prezzo di € 1.500.000,00.

In particolare, riguardo it deposito di nove assegni emessi dalla parte acquirente successivamente al rogito si è osservato: “…l’elemento istruttorio introdotto con tale argomento costituirebbe, co­munque, un elemento presuntivo…la cui valutazione e preclusa dal disposto dell’art. 2729 cc., a mente del quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni. Per il medesimo motivo, non può essere apprezzata la circostanza che il pagamento del prezzo della compravendita non trovi adeguata rispondenza nella contabilità interna della Cristal srl. Alla luce delle precedenti considerazioni, deve necessariamente ritenersi la validità della quietanza contenuta nell’atto pubblico di compravendita, con la conseguenza che …sussiste la prova dell’avvenuto pagamento integrale del prezzo. Tale prova implica il rigetto sia della domanda principale di risoluzione contrattuale sia della domanda subordinata di adempimento…”.

§.4

Per i rilievi che precedono l’opposizione deve essere accolta quanto alle fatture sub b. 1) – b. 2) – b. 3), per cui dall’ingiunzione va espunto il complessivo importo di € 157.235,06 (66.807,00 + 4.357,97 + 86.070,09).

Quanto alla pretesa di € 18.720,00 (compresa iva) per i lavori extracapitolato (v. sub.4), richia­mata la fattura inerente ” la realizzazione di muri di contenimento e di fondazione in c.a. sul retro prospetto mc. 60 x € 300 “, il convenuto non ha assolto il relativo onere probatorio. L’esecuzione di queste opere non risulta oggetto degli articolati formulati con la comparsa, sposta, e l’indagine del c.t.u. ing. G. B. è negativa: si rinvia, per economia, della relazione 14.9.2011.

Infine, a infondata la domanda riconvenzionale della Cooperativa per € 13.929,91, la quale non ha superato l’immediata contestazione della controparte.

E’ invero negativa la relativa dichiarazione testimoiale di S. S. (ud. 15.2.2011). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d’ufficio, in difetto di nota) in € 7.508,00 di cui 508,00 spese vive, cui si debbono aggiungere € 3.774,00 per rimborso della quota – 1/2 – della

c.t.u. anticipata giusta decreto 20/23.9.2011 (6.000,00 onorario + 240,00 cassa + 1.248,00 iva = 7.488,00 + 60,00 spese vive = 7.548,00 : 2), con giusta compensazione per IA (rigetto della ri­convenzionale), e pertanto definitivi € 8.461,50.

Infine, si deve censurare l’inaudito silenzio in sede monitoria sulle quietanze sopraesaminate. L’indicazione delle quietanze, sia pur con l’ avviso argomentato della simulazione, avrebbe con­sentito al Tribunale di valutare le formidabili implicazioni sub §§. 2/3 e quindi di ponderare la clausola della provvisoria esecutivita, che – lo si afferma in modo categorico – assai difficilmente sarebbe stata concessa.

Questa reticenza 6 figlia dei tempi, oltre che ad esserne un significativo contributo, ma in nessun modo ciò costituisce un’attenuante.

Tanto però non legittima la condanna per art. 96 cpc. postulata dalla Cooperativa, che non ha

provato i pretesi danni, in particolare quelli eventualmente maturati – a causa del la provvisoria esecutività – fra l’adozione del d.i. (1.10.2009) e l’ordinanza 30/11 – 1/12.2009 di quest’Ufficio per la sospensione.

 

P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,

rigetta la domanda in premessa di E. N. nei confronti della Coop. Edilizia LIATRIS r.l. in persona del legale rappresentante, conseguentemente revoca il d.i. n. 642/2009,

rigetta la domanda riconvenzionale in premessa della Coop. Edilizia LIATRIS r.l. in persona del legale rappresentante nei confronti di E. N.;

condanna E. N. al pagamento, in favore della Coop. Edilizia LIATRIS r.l. in perso­na del legale rappresentante, di € 8.461,50 per spese processuali.

 

 

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