De iure condendo: bozza di decreto legge in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali

Art. 22

Personale di segreteria degli organismi di mediazione

1.      La segreteria di ciascun organismo si compone di due tipologie di addetti:

a)     gli addetti di front-office, muniti del diploma di scuola secondaria superiore e dell’attestato di superamento di un corso di avviamento, da predisporre a cura del Ministero nei contenuti e nella durata non inferiore alle quattro ore, deputati alla gestione dei contatti diretti e indiretti telefonici e telematici con utenti potenziali e reali;

b)     gli addetti di back-office, muniti del diploma di laurea in materie giuridiche ovvero economiche e dell’attestato di superamento di un corso di avviamento da predisporre a cura del Ministero nei contenuti e nella durata non inferiore alle otto ore, deputati all’istruzione delle vertenze indi alla predisposizione e alla custodia del fascicolo del mediatore con relativi documenti nonché alla preparazione degli ambienti delle procedure e alla verbalizzazione delle sessioni e alla preparazione delle copie autentiche del verbale da omologare giudizialmente, restando parimenti vincolati alla riservatezza in ordine ai contenuti delle sessioni medesime.

2.      Presso ogni ufficio ovvero sede dell’organismo di mediazione devono prestare la propria opera almeno due addetti di front-office e un addetto di back-office.

3.      All’organismo di mediazione che assuma quali addetti di front-office e back-office soggetti di età non superiore ai ventotto anni e comunque sino al raggiungimento di tale età da parte dei medesimi, è concesso un credito erariale pari alle retribuzioni erogate nonché per i primi due anni dall’assunzione il beneficio dell’esonero dal pagamento di contributi previdenziali, che rimane a carico dello Stato.

4.      A ciascun organismo di mediazione deve essere altresì addetto un responsabile di segreteria, munito del diploma di laurea in materie giuridiche ovvero economiche e dell’attestato di superamento di un corso di avviamento da predisporre a cura del Ministero nei contenuti e nella durata non inferiore alle sedici ore, deputato alla predisposizione di apposite linee guida e alla vigilanza sulla corretta osservanza delle medesime nonché alla predisposizione di tutta la modulistica.

Art. 23

Dotazione strutturale degli organismi di mediazione

1.      Ciascun organismo di mediazione deve avere le sottoelencate sei tipologie di locali, oltre ai servizi igienici come per legge:

a)      locali destinati alle attività degli addetti front-office di segreteria, aperti e accessibili al pubblico;

b)     locali destinati alle attività degli addetti di back-office di segreteria, non accessibili al pubblico;

c)      locali, in numero minimo di due e non comunicanti nondimeno riservati, destinati all’attesa degli utenti in procinto dell’inizio di una procedura di mediazione;

d)     locali riservati destinati allo svolgimento delle sessioni separate della procedura di mediazione;

e)      locali riservati destinati allo svolgimento delle sessioni congiunte della procedura di mediazione, fruibili altresì dal responsabile di segreteria ovvero dai mediatori per eventuale studio dei documenti di procedura;

f)       locali destinati all’archivio.

Art. 24

Registri degli organismi di mediazione

1.      Ciascun organismo di mediazione deve dotarsi dei sottoelencati registri:

a)      registro del protocollo delle istanze, presso la sede centrale;

b)     registro del protocollo della corrispondenza interna;

c)      registro del protocollo generico.

Art. 25

Obblighi di conservazione documentale a carico degli organismi di mediazione

1.      Tutti i documenti della procedura di mediazione devono essere conservati in archivi, posti all’interno dei locali della sede dell’organismo ove questa sia in corso di svolgimento ed accessibili soltanto dagli operatori di segreteria nonché dalle parti e dai mediatori e dagli esperti della procedura medesima

Art. 26

Servizio di counselling legale per gli organismi di mediazione

1.      E’ istituito, presso il Ministero, il servizio di counselling legale per gli organismi mediazione, di seguito per brevità definito servizio di counselling.

2.      Il servizio di counselling ha funzione di risoluzione delle problematiche derivanti dall’applicazione di norme giuridiche sostanziali e procedurali particolarmente complesse.

3.      Il servizio di counselling cura altresì, a richiesta di qualsiasi mediatore interessato, l’attribuzione dei crediti professionalizzanti ai sensi del disposto dell’art. del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 per come modificato dall’art. 30 del presente decreto.

4.      Il servizio di counselling è svolto da responsabili scientifici di enti di formazione per mediatori ovvero formatori di mediatori ovvero mediatori con almeno dieci procedure annuali gestite nell’integro contraddittorio dalla parti, purché provvisti del diploma di laurea in Giurisprudenza, i quali sono nominati a seguito di concorso pubblico per titoli e operano a titolo gratuito salvo rimborso delle spese documentate.

Art. 27

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1       All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legge 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)  è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

Art. 28

Particolari disposizioni in materia di mediazione prodromica al giudizio di separazione personale dei coniugi

1.              Il ricorso ex art. 706 cpc non è procedibile ove esso non sia stato preceduto dalla mediazione dei coniugi, la quale si svolge ai sensi delle disposizioni del presente decreto con le specifiche peculiarità di cui ai commi successivi.

2.              Ai fini della concreta attuazione del disposto del comma precedente, è fatto al Cancelliere assoluto e inderogabile divieto di accettare ricorsi ex art. 706 c.p.c. privi dell’originale ovvero della copia autentica del processo verbale della mediazione dei coniugi.

3.              La mediazione dei coniugi è condotta da mediatore altresì titolare di un attestato di perfezionamento per come statuito nel comma successivo.

4.              L’attestato di perfezionamento di cui al comma precedente è conferito al mediatore che abbia altresì frequentato uno specifico corso, i cui contenuti sono previsti nel Decreto del Ministro della Giustizia 180/2010 per come successivamente modificato anche ai sensi delle disposizioni del presente decreto, presso un ente di formazione per mediatori civili e commerciali.

5.              Salvo quanto disposto al comma precedente, il corso di specializzazione sulla mediazione in materia di separazione personale dei coniugi, si articola in un percorso di cinquanta ore più cinque di verifica, e richiede il superamento dell’esame finale.

6.              Il coniuge che non compare personalmente all’incontro di mediazione in materia di separazione senza giustificato motivo, è tenuto al pagamento del massimo contributo unificato previsto per i giudizi civili e inoltre il giudice può desumere argomenti di prova contro di lui nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

7.              Il coniuge che non presenti in copia all’atto di proposizione del ricorso per separazione le ultime due dichiarazioni dei redditi è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria pari a un dodicesimo del reddito imponibile annuale medio risultante dalle dichiarazioni suddette.

Art. 28 bis

Sedi secondarie degli organismi

1.      Ciascun organismo può istituire sedi secondarie, che vengono accreditate dal Ministero previa inderogabile verifica della sussistenza delle medesime caratteristiche imposte dal presente decreto per la sede principale dell’organismo medesimo.

2.      Ogni organismo opera nella sede secondaria nel medesimo modo in cui opera nella sede principale.

3.      Le disposizioni del presente decreto riferite alla sede principale dell’organismo sono integralmente applicabili alla sede secondaria dell’organismo medesimo.

Art. 29

Abrogazioni

1       Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legge 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2       Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del Codice di Procedura Civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 30

Modifiche al Decreto del Ministro della Giustizia 180/2010

1.      Il Decreto del Ministro della Giustizia 180/2010 è modificato per come di seguito indicato.

2.      Il disposto del comma 3 dell’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 180/2010 è sostituito dalla seguente disposizione:

Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere  un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione comprensiva di esame finale e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori non formatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno cinque procedure di mediazione, in tutte le proprie sessioni, svolte presso organismi iscritti;

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.

3. All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è inserito il seguente comma 3 bis:

La specifica formazione dei mediatori di cui al disposto della lettera b) del comma 3 è svolta per complessive cinquanta ore minime ovvero centoventicinque ore massime, secondo la seguente articolazione didattica:

a) dodici ore minime ovvero trenta ore massime per la parte teorica relativa alla normativa;

b) undici ore minime ovvero trenta ore massime per la parte teorica relativa alla giurisprudenza e alle modalità di deposito delle istanze nonché di redazione dei verbali;

c) undici ore minime ovvero trenta ore massime per la parte pratica relativa alle tecniche di comunicazione e negoziazione;

d) undici ore minime ovvero trenta ore massime per la parte pratica relativa alle esercitazioni applicative;

e) cinque ore per l’esame finale, consistente in un test a risposta multipla nonché nello sviluppo di un caso per iscritto e nello svolgimento di una prova orale.

4. All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è inserito il seguente comma 3 ter:

L’esame finale di cui al disposto della lettera d) del comma 3 bis è predisposto da un responsabile scientifico di ente di formazione, che, a titolo oneroso ed a carico dell’ente di formazione organizzatore del percorso formativo concluso, nondimeno secondo modalità discrezionalmente ed insindacabilmente ritenute opportune, si incarica anche del coordinamento del suo svolgimento e della certificazione del suo esito.

5.      All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è inserito il seguente comma 3 quater:

I mediatori già abilitati alla data di promulgazione della presente legge, nel termine di duecentosettanta giorni dalla medesima, purché non responsabili scientifici ovvero formatori di enti di formazione, i quali sono all’uopo esonerati, devono sottoporsi, presso un ente di formazione in base all’art. 18, ad un percorso formativo integrativo comprensivo di esame finale per complessive settantacinque ore minime, secondo la seguente articolazione didattica:

a) venti ore per la parte teorica relativa alla normativa;

b) venti ore per la parte teorica relativa alla giurisprudenza e alle modalità di deposito delle istanze nonché di redazione dei verbali;

c) venti ore per la parte pratica relativa alle tecniche di comunicazione e negoziazione;

d) dieci ore per la parte pratica relativa alle esercitazioni applicative;

e) cinque ore per l’esame finale, consistente in un test a risposta multipla nonché nello sviluppo di un caso per iscritto e nello svolgimento di una prova orale.

6. All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è inserito il seguente comma 3 quinquies:

L’esame finale di cui al disposto della lettera d) del comma 3 quater è predisposto da un responsabile scientifico di ente di formazione, che, a titolo oneroso ed a carico dell’ente di formazione organizzatore del percorso formativo concluso, nondimeno secondo modalità discrezionalmente ed insindacabilmente ritenute opportune, si incarica anche del coordinamento del suo svolgimento e della certificazione del suo esito.

7.      All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è inserito il seguente comma 3 sexies:

Lo specifico aggiornamento biennale dei mediatori di cui al disposto della lettera b) del comma 3 è svolto per complessive diciotto ore, di lezioni sia teoriche sia pratiche sia teoriche e pratiche, e può riguardare qualsiasi argomento che afferisca all’istituto della mediazione civile e commerciale. I mediatori conseguono le specializzazioni di cui al disposto del comma 6 dell’art. 14 mercé corsi monotematici di aggiornamento, fatta salva la disposizione del comma 5 dell’art. 28.

8.      All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è inserito il seguente comma 3 septies:

La specifica formazione dei mediatori di cui al disposto del comma 5 dell’articolo 28 del decreto legge è svolta per complessive cinquanta ore secondo la seguente articolazione didattica:

a) dodici ore minime ovvero trenta ore massime per la parte teorica relativa alla normativa;

b) undici ore minime ovvero trenta ore massime per la parte teorica relativa alla giurisprudenza e alle modalità di deposito delle istanze nonché di redazione dei verbali;

c) undici ore minime ovvero trenta ore massime per la parte pratica relativa alle tecniche di comunicazione e negoziazione;

d) undici ore minime ovvero trenta ore massime per la parte pratica relativa alle esercitazioni applicative;

e) cinque ore per l’esame finale, consistente in un test a risposta multipla nonché nello sviluppo di un caso per iscritto e nello svolgimento di una prova orale.

L’esame finale si svolge, nelle materie specificamente testé individuate, nelle modalità di cui alle disposizioni dei commi 3 bis e 3 octies.

9. All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è inserito il seguente comma 3 octies:

L’esame finale di cui al disposto della lettera d) del comma 3 bis è predisposto da un responsabile scientifico di ente di formazione, che, a titolo oneroso ed a carico dell’ente di formazione organizzatore del percorso formativo concluso, nondimeno secondo modalità discrezionalmente ed insindacabilmente ritenute opportune, si incarica anche del coordinamento del suo svolgimento e della certificazione del suo esito.

9       bis. All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è inserito il seguente comma 3 nonies:

I mediatori di cui al disposto del comma 5 dell’articolo 28 del decreto legge sono obbligati a uno specifico aggiornamento biennale che si svolge per complessive diciotto ore, di lezioni sia teoriche sia pratiche sia teoriche e pratiche, su argomenti specificamente afferenti al proprio profilo.

10.   Al comma 2 dell’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è inserita la seguente lettera h):

il sistema ed i criteri di valutazione delle attività idonee al conferimento dei crediti professionalizzanti, che ciascun mediatore deve nell’arco dell’anno solare maturare attraverso lo svolgimento di una delle attività di cui alla lettera i).

11.   Al comma 2 dell’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è inserita la seguente lettera i):

la presenza di un comitato scientifico, composto a titolo oneroso ovvero onorario e gratuito da un responsabile scientifico nonché da un responsabile amministrativo di organismo nonché da un responsabile di segreteria di organismo di mediazione, con funzioni:

1) di eventuale sottoposizione dei mediatori, ove prevista nel regolamento medesimo, a procedura informale di selezione, quantunque con obbligo di verbalizzazione degli esiti, in occasione della e ai fini della delibazione della richiesta di inclusione negli organici dell’organismo;

2) di eventuale sottoposizione dei mediatori già iscritti negli organici dell’organismo, ove prevista nel regolamento medesimo, a procedura periodica informale di verifica del mantenimento di standard elevati di qualificazione professionale, quantunque con obbligo di verbalizzazione degli esiti;

3) di verifica dell’avvenuto raggiungimento da parte dei mediatori già iscritti negli organici dell’organismo del numero minimo dei crediti professionalizzanti previa attribuzione, secondo i criteri ed il sistema di valutazione all’uopo preveduti, alle singole attività poste in essere nell’ambito di quelle di cui al disposto della lettera h) del comma 2 dell’art. 4

12. All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

Le attività di cui al disposto della lettera h) del comma 2 sono le seguenti:

1) partecipazione a corsi di formazione in materia di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati;

2) organizzazione scientifica di corsi di formazione in materia di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati;

2 bis)svolgimento di docenze in corsi di formazione in materia di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati

3) realizzazione di pubblicazioni in materia di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati;

4) collaborazione al funzionamento di sportelli ovvero punti informativi gratuiti del cittadino in materia di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati, alla cui istituzione può sovrintendere ovvero partecipare qualsiasi organismo anche in collaborazione con altri organismi ovvero enti pubblici nonché privati;

5) conduzione di procedure di mediazione;

6) conduzione, mercé conclusione con accordo, di procedure di mediazione.

13. All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è aggiunto il seguente comma 2 ter:

Il mediatore che rifiuti di sottoporsi alla procedura di cui al disposto del n. 2 della lettera i) del comma 2 può essere espulso dagli organici dell’organismo presso cui sia iscritto, salvo l’obbligo di portare a termine eventuali procedure in corso di conduzione.

14. All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è aggiunto il seguente comma 2 quater:

Il mediatore che non raggiunga il numero minimo dei crediti professionalizzanti di cui al disposto della lettera h) del comma 2 può essere sospeso dagli organici dell’organismo presso cui sia iscritto finché non regolarizzi la propria posizione all’uopo, salvo l’obbligo di portare a termine eventuali procedure in corso di conduzione.

14 bis. All’art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è aggiunto il seguente comma 2 quinquies:

L’attribuzione del numero dei crediti professionalizzanti alle attività di cui al disposto della lettera h) del comma 2 è svolta, in ossequio alla disposizione del comma 3 dell’art. 26 del decreto legge, con modalità secondo criteri oggettivi da individuarsi in un regolamento specifico che il Ministro della Giustizia dovrà emanare entro trenta giorni dalla data di promulgazione del presente decreto.

15. Il disposto della lettera f) del comma 2 dell’art. 18 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è sostituita dal seguente disposto:

la previsione e la istituzione di un percorso formativo di guisa di quello di cui al disposto del comma 3 bis dell’art. 4.

16. Il disposto della lettera g) del comma 2 dell’art. 18 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è sostituita dal seguente disposto:

la previsione e la istituzione di un distinto percorso di aggiornamento di guisa di quello di cui al disposto del comma 3 ter dell’art. 4.

16 bis. Il disposto della lettera a) del comma 3 dell’art. 18 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è sostituito dal seguente disposto:

i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno cinque contributi in testi dotati di codice ISBN ovvero riviste anche telematiche titolari di codice ISSN in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio.

16 ter. All’art. 18 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

i formatori che siano già titolari di tale status alla data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la propria qualificazione.

17. All’art. 20 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è aggiunto il seguente comma quarto:

Il tirocinio assistito del mediatore è svolto gratuitamente sia con riguardo al mediatore stesso sia relativamente all’organismo di mediazione.

18. All’art. 20 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180/2010 è aggiunto il seguente comma quinto:

Tutti i costi della formazione del mediatore sono a carico del mediatore stesso.

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