La comunione legale e l’invenzione della fuoriuscita di uno o più beni ricompresi in essa a causa di fallimento societario Cassazione, Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575 (M. Giarrizzo)

L’abuso di diritto non arreca giustizia alla parte che pur vantando, a parere della Corte di Cassazione, un diritto di credito sarebbe sempre inferiore alla media di mercato. Siamo, quindi, dinanzi ad un soggetto debole (la parte che non ha sottoscritto obbligazione rientrante nella ratio della comunione legale) che si deve arrendere ai poteri forti del sistema economico che tiene a briglia strette la legge.

La Suprema Corte di Cassazione, ci ha abituato alle proprie “invenzioni[47]”. Nel campo delle obbligazioni solidali, in tema di condominio, prima della riforma, <<Con la decisione n. 9148/2008 le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, avevano stabilito che la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 del Cc per le obbligazioni ereditarie[48]>>.  

Per sola ipotetica analogia, potremmo pensare alle obbligazioni solidali delle quote ereditarie[49], da impiantare nella comunione legale. Ma resta il fatto che uno dei due soggetti (più debole sicuramente visto che comunque è destinato alla soccombenza senza aver sottoscritto obbligazioni), della comunione legale, viene ad essere esecutato per obbligazioni non rientranti nella medesima comunione, in virtù dell’art. 2740 Cc.. 

La suprema Corte ha creato una sostituzione di debitori. La sostituzione, come noto,  ha come prima <<condizione l’esclusione del primo titolare dal rapporto allo scopo di rendere possibile la sostituzione medesima [50]>>. La sentenza in commento ammette la successione di debitori, cioè ammette il << fenomeno di sostituzione soggettiva[51]>>.

La comunione legale, deve essere considerata come << l’isola che il diritto può solo lambire[52]>>, rifugio della stessa famiglia (di diritto o di fatto) per i propri bisogni.

La problematica, sicuramente poteva essere risolta con altro istituto, come ad esempio il TRUST.

La giurisprudenza di merito[53], ha cercato di risolvere molteplici questioni inerenti sia il conflitto che si crea nel caso di fallimento societario, (ed è il caso del Tribunale di Bologna Sez. IV Fall., M. ATZORI, G.D. 26/07/2010, [Fallimento V.C. e F. SRL][54],  che in altri conflitti (inerente il Diritto di famiglia[55]).

Il trust[56],  è istituto giuridico che pone la segregazione dei beni ad esso conferiti.

E’ istituto usato nei sistemi del Common law. E’ entrato nel circuito giuridico italiano a mezzo di una convenzione internazionale, ratificata in Italia dalla legge 18/10/1989, n. 364, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile al trust e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja  il 1° Luglio 1985, (G. U. n. 261 del 8/11/1989)[57]. 

Attenta dottrina[58],  studia l’istituto del trust, quale obbligazione fiduciaria.

Quale migliore soluzione, quindi, sarebbe stata auspicabile da parte della Suprema Corte di Cassazione? 

 

 

 


[1] CIAN-TRABUCCHI, (fondato da), Breviaria Juris, Commentario breve al Codice Civile, Padova, 2011,   Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. –

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

[2] CIAN- TRABUCCHI , op. cit., Art. 215. -Separazione  dei beni.  

I coniugi possono convenire  che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.  

[3]CIAN- TRABUCCHI, op. cit,  Art. 162. Forma delle convenzioni matrimoniali.

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

[4] CIAN- TRABUCCHI , op. cit., Art. 167 costituzione del fondo patrimoniale. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi   con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.      

[5] http://www.altalex.com/index.php?idnot=1626, Ordinamento dello stato civile: archivio informatico e semplificazioni  D.P.R. 03.11.2000 n° 396 , G.U. 30.12.2000  Art.64 (Contenuto dell’atto di matrimonio)

… omissis… 2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

[6]CIAN- TRABUCCHI , op. cit.,  Art. 162. Forma delle convenzioni matrimoniali.

[7] CIAN- TRABUCCHI , op. cit., Art. 193. -Separazione giudiziale dei beni.

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell’amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l’effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali.

[8] T. AULETTA, Il diritto di famiglia, nona edizione, Torino, 2008, pag. 132.

[9]CIAN – TRABUCCHI, op. cit., art. 179:<< Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno  nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto .
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge>>.

[10] CIAN – TRABUCCHI, op. cit., art. 177:<< Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi>>.

[11] T. AULETTA, op. cit., 2008,  pag, 161. L’Autore, nella nota 135,  riferisce della sentenza della Commissione Tributaria Centrale 4.2.99, n. 591, su GImp, 99,759.,

[12] CIAN – TRABUCCHI , op. cit., Art.  180: Amministrazione dei beni della comunione.

L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

[13] CIAN – TRABUCCHI , op. cit., Art. 180 Obblighi gravanti sui beni della comunione.

 I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;

b) di tutti i carichi dell’amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi

[14] CIAN – TRABUCCHI , op. cit., Art. 2740 Responsabilità patrimoniale. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

[15] T. AULETTA, op. cit., pag. 170, nota n. 173.

[16] T. AULETTA, op. cit., pag. 170, nota n. 173.

[17] G. OBERTI, La comunione legale tra coniugi, Milano 2010, pag. 1605.

[18] Berkeley Library University of California, KA120- A92- C5 1815: Codice civile universale Austriaco per il Regno Lombardo-Veneto, Edizione Ufficiale Parte I, Milano 1815,

[19] Berkeley Library University of California, op. cit.,  Parte Prima, Del diritto delle Persone,  Capitolo Secondo – Del diritto di matrimonio,  (II Effettivo scioglimento: a)separazione temporanea; d’intelligenza) 

§ 103- La separazione di letto e di mensa, allorché ambedue i conjugi acconsentano alla medesima e siano d’accorso sulle relative condizioni, deve concedersi dal tribunale sotto le seguenti cautele.

Seguono i § da 104 a 109 trattando dei motivi della separazione.

[20] www.bibliotecacentralegiuridica.it,  Codice Civile per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla

Sanzionato nella residenza di Parma 23 marzo 1820, Torino 1845, pag. 381,  Parte seconda  – Dello Stato di famiglia – Sezione Prima  – Dei diritti e dei doveri fra coniugi:

art. 63.  La separazione  di convivenza può  implorarsi. da uno  de’  conjugi  per  ciascuno dei

seguenti  motivi:

1.  Se il  conjuge  sia  stato  dichiarato  reo  di adulterio,  o  di delitto che  imporli  pena

afflittiva ed  infamante.

2.  Se abbia  dolosamente  abbandonalo l’altro  conjuge;

3.  Se  conduca  una  vita  apertamente  scostumata;

4.  Se abbia  insidiato  alla  vita, o  alla salute  del  conjuge;

5.Se  facciasi  reo  di ripetuti  maltrattamenti,  o  di insulti  gravi  in  ragione  della

qualità delle  persone; 

6.Se sopravvengano  abituali  infermità,  che  portino  pericolo  di contagio.

[21] www.bibliotecacentralegiuridica.it,  Codice Civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna,  Torino  1837 – Libro I, delle persone, Titolo V – Degli Sponsali e del Matrimonio, – Capo II  – Del Matrimonio – Sezione IV –  Delle separazioni personale dei coniugi, e dello scioglimento del matrimonio.

Art. 140: Non sarà lecita la separazione tra i coniugi, nemmeno di comune consenso, senza l’autorizzazione del Giudice ecclesiastico, e spetterà in tali casi all’Autorità civile il dare i necessari provvedimenti per la loro riunione.

La stessa Autorità civile, quando le circostanze rendano necessaria la separazione di un coniuge dall’altro, e vi sia urgenza, provvederà intanto per la sicurezza del coniuge che ne fa la domanda.

[22]www.bibliotecacentralegiuridica.it,   Codice per lo Regno delle Due Sicilie,  Parte Prima, Leggi Civili, Napoli 1856, Titolo VI,  Della separazione de’ conjugi  – Capitolo I- Delle cause della separazione – 

art. 217. Potrà il marito domandare la separazione per causa di adulterio della moglie.

218. Potrà la moglie domandare la separazione per causa di adulterio del marito , allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.

219. Potrà la moglie domandare, col consiglio di due de’ più prossimi congiunti , la separazione per causa di adulterio del marito, qualora lo stesso mantenga pubblicamente una concubina.

220. I conjugi potranno domandare reciprocamente la separazione per eccessi , sevizie , o ingiurie gravi dell’ uno verso dell’ altro.

221. La condanna di uno de’ conjugi a pena infamante potrà essere per l’ altro causa di separazione.

222. La separazione non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de’ conjugi, tranne quando la convenzione sia dal tribunale civile omologata.

[23] CIAN – TRABUCCHI , op. cit., Art. 158. Separazione consensuale.

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.

 Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione.

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione

[24] G. OBERTI, op. cit., pag. 1627,  nota n. 64.

[25] G. OBERTI, op. cit. pag. 1627, nota 67.

[26] G. OBERTI, op-. cit., pag. 1627.

[27] Berkeley Library University of California, KA120- A92- C5 1815, Codice civile universale Austriaco per il Regno Lombardo-Veneto, op. cit., § 110 (modo di riunione), Ai conjugi  separati è libero nuovamente di unirsi; la riunione però deve  notificarsi al giudice. Se dopo tale riunione vogliono i conjugi separarsi di nuovo, deve osservarsi tutto ciò ch’è prescritto per la prima separazione.

[28] Codice Civile per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla -Sanzionato nella residenza di Parma 23 marzo 1820, – Torino 1845, pag. 381, Parte seconda – Dello Stato di famiglia – Sezione Prima

Dei diritti e dei doveri fra coniugi

Art. 69.  Qualora  i  conjugi  vogliano riunirsi, dovranno esservi  autorizzati da1 Tribunale.

 In caso  di nuova  separazione  dovranno rinnovarsi le formalità  della  prima.

[29] Codice Civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna  Torino  1837 – Titolo V – Degli Sponsali e del Matrimonio, – Capo II  – Del Matrimonio – Sezione IV – Delle separazioni personale dei coniugi, e dello scioglimento del matrimonio Art. 140 – Non sarà lecita la separazione tra i coniugi, nemmeno di comune consenso, senza l’autorizzazione del Giudice ecclesiastico, e spetterà in tali casi all’Autorità civile il dare i necessari provvedimenti per la loro riunione.

La stessa Autorità civile, quando le circostanze rendano necessaria la separazione di un coniuge dall’altro, e vi sia urgenza, provvederà intanto per la sicurezza del coniuge che ne fa la domanda.

Art. 143- La moglie separata definitivamente di corpo, ha la libera amministrazione e disponibilità de’ suoi beni non dotali, e non ha d’uopo l’autorizzazione del marito che per  l’alienazione ed obbligazione dei beni immobili, e per stare in giudicio per azioni ai medesimi relativi.

[30]www.bibliotecacentralegiuridica.it,   Codice per lo Regno delle Due Sicilie,  Parte Prima, Leggi Civili, Napoli 1856, Titolo VI,  Della separazione de’ conjugi   CAPITOLO II.  Delle ragioni che escludono la separazione.

223. Sarà estinta l’ azione di separazione colla riconciliazione de’ due conjugi avvenuta, tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla , quanto dopo la domanda della separazione stessa.

224. Nell’ uno e nell’ altro caso la domanda sarà dichiarata inammessibile. Potrà nondimeno l’ attore intentare una nuova azione per la sopravvegnenza di altra causa dopo la riconciliazione: ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda.

225. Se l’ attore nega che siavi seguita riconciliazione , il convenuto potrà darne la pruova col mezzo o di scritture o di testimonj.

[31]www.bibliotecacentralegiuridica.it,  Codice Civile per gli Stati Estensi , Modena 1851 –  Libro I delle Persone- Titolo I del matrimonio – 

Art. 109- Non è  lecita  la  separazione  fra i  coniugi, senza  l’approvazione  del  Superiore Ecclesiastico,  e  in caso di separazione arbitraria spetta    all’Autorltà civile  il  dare i  necessarj provvedImentI per  la  loro riunione.

La stessa  Autorità  civile,  quando  le circostanze rendano  necessaria  la separazione  dell’un conjuge dall’ altro,  e  vi sia  urgenza,  provvede intanto per  la sicurezza del  conjuge  che le  fa la dimanda.

111 –   La sentenza  relativa  è  soggetta  all’appello, e  la causa  viene  terminata  in via  sommaria,  e senza  pubblicità,  dentro dieci giorni da quello dell’.introdotta  appellazione  senza  la formalità dell’udienza.

112-  La moglie separata  definitivamente  di corpo, ha la libera  amministrazione e  disponibilità  de’ suoi  beni  non  dotali,  e  non  ha d’ uopo  dell’ autorizzazione  del  marito che  per  l’alienazione  od  obbligazione  dei  beni immobili,  e  per  ìstare  in  giudizio come  attrice per  azioni  ai medesimi relative.  Sei il marito, per  questi  stessi  casi, non  può, o  non .vuole autorizzare  la  moglie,  basta  l’approvazlone  del Giusdicente. 

[32] S. PUGLIATTI, (revisione e aggiornamento di A. FALZEA, con prefazione di N. IRTI), op. cit.

[33] T. AULETTA, op. cit., pag. 250, nota n. 254: Cassazione 3.4.79, n.1883, G.C. 79,I,1193; Diversamente Tribunale di Monza 1.4.04, FI, 04,I,2272, ritiene insufficiente il mero accordo se non accompagnato da ricostituzione della comunione spirituale e materiale.

[34] IL VOCABOLARIO TRECCANI, Roma 1997, Ed. II, tomo I, A-C, pag. 883, voce COMPORTAMENTO.

[35] T. MARTINES, Diritto Costituzionale (a cura di G. SILVESTRI), Milano 2003.

[36] A. RUGGERI, CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerva del “sistema dei sistemi”, in Conultaonline, 2013. pag. 7 e ss

[37] http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=234, : Cassazione civile, sez. I, 21 marzo 2000, n. 3323 – Separazione tra coniugi – Permanenza della coabitazione anche dopo la pronuncia del tribunale per mere ragioni umanitarie ed in assenza di affectio coniugalis – Richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

[39] A. DI MAJO, Codice civile, Milano 2011, pag. 1361, legge 898/70, Disciplina dei casi di scioglimento dl matrimonio,  Art. 3  Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

[40] A. DI MAJO, Codice civile, op. cit., Articolo 1.

1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3. 

[41] T. AULETTA, op. cit, pag. 254, nota 5

[42] T. AULETTA, op. cit,, pag. 263: La moglie perde il nome del marito, ma il Tribunale – su istanza della medesima- può autorizzarne la conservazione se sussiste un interesse meritevole di tutela della donna o dei figli.

Lo stesso Autore, nella nota n. 59 dichiara: Suscita perplessità la soluzione prospettata da Cass. 22.12.90 n. 12160, G.C., 91,1,1492, secondo la quale nella sentenza di divorzio deve essere contenuto un esplicito divieto all’uso del cognome da parte della moglie, altrimenti il marito non può agire per ottenere la cessazione del fatto lesivo ove la donna continui ad usare il cognome stesso.

[43] S. PUGLIATTI, (revisione e aggiornamento di A. FALZEA, con prefazione di N. IRTI),  I Fatti giuridici, Milano 1996.

[44] S. PUGLIATTI, op. cit.

[45] S. PUGLIATTI, op. cit.

[46] F. GAZZONI, manuale di diritto privato XV edizione, Napoli 2011, pagg. 60 e ss..

[47] A. RUGGERO,  La singolare trovata del Presidente Napolitano per uscire dalla crisi di governo (a proposito della istituzione di due gruppi di esperti col compito di formulare “proposte programmatiche”), su www.consultaonline  del 01/04/2013.

[49] http://www.e-glossa.it/ wiki/eredi_del_condebitore %C2%A3_divisibilit % C 3 % A 0_ dell’obbligazione_solidale.aspx

Cass. civile, sez. III del 1988 numero 6345 (25/11/1988)

Colui che contrae un’obbligazione può convenire che i suoi eredi siano solidalmente obbligati per il debito contratto, in quanto ogni debitore può apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salvo agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli rinunciando all’eredità od accettandola con il beneficio dell’inventario.

Cass. civile, sez. III del 1982 numero 4722 (26/08/1982)

Quando ad uno dei condebitori solidali succedono iure hereditatis due soggetti, sebbene fra costoro il debito si divida ipso iure in proporzione della loro quota ereditaria, le rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore debbono essere di tale entità da coprire, nel complesso, l’intero importo di cui il dante causa era debitore solidale.

Cass. civile, sez. I del 1983 numero 771 (28/01/1983)

Con la morte di un debitore in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con i debitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria.

Vedasi anche : GIANNATTASIO, Il patto di obbligazione solidale per gli eredi, Riv.dir.comm., II, 1941; stesso A.  Il patto di obbligazione solidale per gli eredi, in Riv.dir.comm., vol. II, 1941, p. 135.

 RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna – Roma, Comm.cod.civ. Scialoja – Branca, 1963; stesso A.,  Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili ed indivisibili, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p.199.

[50] S. PUGLIATTI, op. cit.

[51] S. PUGLIATTI, op. cit.

[52] Citato JEMOLO. Mi sia consentito il rinvio a  LA FAMIGLIA (DI DIRITTO O DI FATTO) ISOLA CHE IL DIRITTO DEVE LAMBIRE Cassazione, sez. I, 26 settembre 2011, n. 19594 (M. Giarrizzo) su Diritto e processo.  

[53] Mi sia concesso il rinvio ai lavori del mio Maestro  G. P. D’AMATO,  CODICE DEGLI ENTI NON PROFIT ,  Matelica, (MC), 2008 ;  The difference between foundations and trusts uses and practical applications in Italy”, su  Giving ed. Università Alma Mater di Bologna pag. 75 e segg. N. 11/2011; Il Trust,  DTNETWORK SAGL  CHIASSO – SVIZZERA.  www.dtnetwork.com;  The difference between foundations and trusts – Uses and practical applications in Italy, in Il commercialista di famiglia,  15/04/2013;  ed in molti altri suoi scritti.

Vedasi  anche M. LUPOI,  TRUST e attività fiduciarie, bimestrale di approfondimento scientifico, Milano 2010.

[54] TRUST E ATTIVITA’ FIDUCIARIE, op., cit, pag. 622, <<Fallimento- contenzioso tra curatela  del fallimento e amministratore unico della società fallita – transazione – garanzia – trust – istituzione – nomina di professionista che assista la curatela –  …omissis… Autorizza la Curatela  – a proporre alla signora … il perfezionamento di trust  autodichiarato nei modi  e per i fini stabiliti…  omissis… Nomina quale legale rappresentante per la redazione del trust autodichiarato con vincolo di destinazione sull’immobile… omissis.

[55] G. OBERTI , IL TRUST FAMILIARE Testo della lezione tenuta il giorno 11 giugno 2005 presso il «Master di specializzazione in diritto di famiglia e minorile», organizzato dall’IPSOA – Scuola di formazione, svoltosi a Milano, nonché della conferenza sul tema «Trust e tutela del patrimonio familiare», tenuta a Verona il 17 giugno 2005 nell’ambito del ciclo di 7 incontri di studio organizzato dall’A.I.A.F. – Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i minori, Sezione Veneto in collaborazione con l’Università di Verona – Facoltà di Giurisprudenza, con il patrocinio del Comune di Verona, dell’Ordine degli Avvocati di Verona e con l’adesione dell’Osservatorio sul diritto di famiglia – Sezione di Verona, sul tema «1975-2005. 30 anni di evoluzione del diritto di famiglia e prospettive di riforma».

Il lavoro costituisce una rielaborazione ed un aggiornamento dell’articolo dal titolo Trust e autonomia negoziale nella famiglia, in Famiglia e diritto, 2004, p. 201 – 211 (parte prima), 310 – 320 (parte seconda); tale scritto è altresì disponibile dal 25 gennaio 2004 al seguente sito web:

http://www.geocities.com/CollegePark/Classroom/6218/trust/relazionetorino.htm

[56] www.trustinitalia.it dottrina, M. LUPOI, TRUST, Milano 2011,  estratto da Diritto Civile (a cura di S. MARTUCELLI- V. PESCATORE)<<La nozione di <<trust>> nel diritto contemporaneo individua i rapporti giuridici in forza dei quali il titolare di una posizione soggettiva – qualificato <<fiduciario>> dalla legge e denominato <<trustee>> – può avvalersene soltanto per attuare una destinazione che soddisfi interessi non suoi (o non esclusivamente suoi). Questa nozione pone in primo piano la posizione del trustee e le conseguenti obbligazioni fiduciarie su di lui gravante; essa corrisponde a una delle accezioni del termine <<trust>>, <<obbligazione fiduciaria>>. Omissis…    

[58] M. LUPOI,  Applicazione dei trust in materia societaria e finanziaria, intervento  sulla Giornata di studio Applicazione del Trust nella vita professionale, organizzata da   Centro Studi in Materia Civile e Commerciale “Federico II”, Catania 29/01/2011.

http://www.il-trust-in-italia.it dottrina: G. LEPORE, Trust nel modello inglese e nel modello internazionale:cenni sulle origini storiche.

 

 

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