Il ricorso al Giudice delle leggi e ruolo che i cittadini italiani potranno sfruttare solo quando saranno riusciti a contagiare il tarlo del dubbio di irragionevolezza delle leggi ai Giudici Ordinari.
A differenza di altri sistemi come, ad esempio in Spagna, dove esiste il ricorso diretto dei cittadini alla Corte Costituzionale, a mezzo del recurso de amparo[49], o in Francia, (visto che è una delle tante Nazione citata in sentenza), ove il Conseil constitutionnel[50] pesa la legge prima della propria efficacia, in Italia, il Legislatore Costituente, preferì dare potere di secondo grado, ai cittadini, con ricorso incidentale stoppato dai giudici, che confutano la manifesta ammissibilità del dubbio postogli.
Ma <<I diritti sono dalla ragione conferiti a tutti gli uomini in forza del loro carattere di personalità; l’assicurarli è lo scopo della civile società. La giustizia non conosce alcuna differenza di nascita, di religione, di età, di rango, o di condizione. Questa differenza è al certo necessaria alla legislazione politica. Ma il jus privato si limita a quei diritti, e modi di acquisirli, che, salve le prefate distinzioni politiche, devono, e possono nella stessa maniera competere a tutti gli abitanti non soggetti ad altrui dipendenza. Per fino agli stranieri si promette la protezione dei diritti, e l’amministrazione della giustizia coll’accordar loro l’ingresso nel territorio dello stato, ed il commercio coi cittadini. Se le leggi civili concedono una particolar protezione, o preferenza a certe classi di persone, come ai minori, e a quelli, che sono privi dell’uso della ragione, ciò avviene appunto per ristabilire l’eguaglianza dei diritti turbata dall’ineguaglianza fisica. Le leggi civili adunque devono essere egualmente giuste per tutti (F. v. ZEILLER, Commentario, I, 1815, Nozioni preliminari, §XII>>.[51]
La motivazione, resta quindi una scelta di civiltà giuridica che rientra tra i valori fondamentali del bilanciamento della giustizia sociale in un sistema democratico. Infatti, <<…omissis … Quel che è certo è che i valori fondanti le liberaldemocrazie (e, sopra tutti, quelli di libertà, eguaglianza, giustizia sociale e, ancor più in alto o più a fondo, il valore “supercostituzionale” della dignità della persona umana nei cui riguardi i valori restati si pongono in funzione servente) hanno costituito il più saldo punto dal quale l’ordinamento sovranazionale si è tenuto e costantemente si tiene nello sforzo poderoso prodotto al fine di rilegittimarsi senza sosta e dare la più persuasiva giustificazione di quel primato di cui si è sopra detto[52] …omissis>>.
[1] http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/25%20-%20elezioni/L.%20277%20-%201993/DPR%20361-57.pdf A cura dell’Archivio legislativo D.P.R. 361 del 30 marzo 1957 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati” (a) (b)Testo attualmente in vigore, tratto dal sito Leggi d’Italia (DeAgostini OnLIne)
(a)Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti: a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati; b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell’art. 26 che sono stati rifusi negli articoli 64 e 65; c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all’ordinamento dello stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti ufficiali);
d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei deputati. L’art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo unico.
(b) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
– I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 luglio 1996,
n. 41;
– Ministero dell’interno: Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 10 aprile 2001, n. 62.
Art. 4 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.
[2] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;270 LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270 Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (GU n.303 del 30-12-2005 – Suppl. Ordinario n. 213 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2005
[3] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533!vig= DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica. (GU n.302 del 27-12-1993 – Suppl. Ordinario n. 119 ) note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-1993
[4] http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html art. 4, comma 2: Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
[5] http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
[6] http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html art. 48, comma 2: Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
[7] http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html art. 49 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
[8] http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html art. 56, comma 2: Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
[9] http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html art. 58, comma 1: I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
[10] http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo1.html art. 67: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
[11] http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo1.html art. 117, comma 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
[12] http://www.duitbase.it/database/sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo/330-Articolo-3-Protocollo-I-Diritto-a-libere-elezioni Art. 3 Prot. I CEDU: Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.
Nello stesso sito si rinvengono tre precedenti:
1)Caso Paksas c. Lituania (Grande Camera), sentenza 06.01.2011- ricorso n. 34932/04 : La Corte ritiene violativo dell’art. 3 Prot. I il carattere definitivo ed irreversibile dell’ineleggibilità, relativo ai mandati elettorali che comportino un giuramento ai principi costituzionali, avendo riguardo a tutte le circostanze che hanno condotto ad una siffatta norma.
2) Scoppola c. Italia (camera) sentenza 18.01.2011 ricorso n. 126/05 Le limitazioni del diritto al voto devono essere adeguatamente motivate nella sentenza di condanna definitiva emessa dai giudici nazionali. La mancanza di siffatta menzione, con la contestuale applicazione di fatto della privazione de qua, costituisce violazione dell’art. 3 Protocollo I CEDU.
3) Sejdic e Finci c. Bosnia Erzegovina (Grande Camera) Sentenza del 22.12.2009 ricorso nn. 27996/06 ; 34836/06 Sussiste la violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 3 Prot. I Cedu , nonché dell’art. 1 prot. XII qualora le norme costituzionali di uno Stato Membro limitino il diritto all’elettorato passivo alle minoranze etniche presenti sul territorio nazionale.
[13] http://www.comune.fi.it/consiglio/commaffi_convegno20110705/documenti/legge_elettorale_nazionale.pdf Testo coordinato D.P.R. 361/1957 (con la L. 270 /05) Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139 S.O.)
Art. 4, comma 2: Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.
[14] http://www.comune.fi.it/consiglio/commaffi_convegno20110705/documenti/legge_elettorale_nazionale.pdf art. 59, comma 1: Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
[15] http://www.comune.fi.it/consiglio/commaffi_convegno20110705/documenti/legge_elettorale_nazionale.pdf art. 83, comma 1:
L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
… 2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
…5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;…
[16] http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/legge_elettorale_senato.pdf art. 14, comma 1: Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
[17] http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/legge_elettorale_senato.pdf art. 17, comma 2: L’ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.
Comma 5: I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l’ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
[18] http://www.senato.it/ application/ xmanager/ projects/senato/ attachments/ dossier/file_ internets /000/005/ 733/ dossier_001.pdf XVI legislatura La legge elettorale per il Senato: la seconda applicazione Edizione provvisoria
In detto dossier è valutabile l’applicazione della legge elettorale regione per regione.
[19] http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l87-53.htm Legge 11 marzo 1953, n. 87 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.” (GU n. 62 del 14-3-1953)
Capo II – Questioni di legittimità costituzionale artt.:
23. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L’autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L’ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.
24. L’ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata. L’eccezione può essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo.
[20] http://www.treccani.it/enciclopedia/liberta_(Enciclopedia-Novecento)/ Liberta – Enciclopedia del Novecento (1978) di Norberto Bobbio – 2. Libertà positiva – Per ‛libertà positiva’ s’intende nel linguaggio politico la situazione in cui un soggetto ha la possibilità di orientare il proprio volere verso uno scopo, di prendere delle decisioni, senza essere determinato dal volere altrui. Questa forma di libertà si chiama anche ‛autodeterminazione’ o, ancor più appropriatamente, ‛autonomia’. ‛Negativa’ la prima forma di libertà perché designa soprattutto la mancanza di qualche cosa (è stato notato che nel linguaggio comune ‛libero da’ è spesso sinonimo di ‛senza di’, tanto che il modo più comune di spiegare che cosa significhi che io ho agito liberamente consiste nel dire che ho agito senza…); ‛positiva’ la seconda, perché indica, al contrario, la presenza di qualche cosa, cioè di un attributo specifico del mio volere, che è appunto la capacità di muoversi verso uno scopo senza essere mosso.
[21] Vedi nota n. 10.
[22]Art. 112 c.p.c: Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
[23] Il vocabolario Treccani,, Roma 1997, pag. 492, voce: motivazione: s.f., (deriv. di motivare; nel sign. 2, per influenza dell’ingl. Motivation). 1. L’atto del motivare; in part., nel linguaggio burocr., esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione del giudice, un provvedimento disciplinare a carico di una persona, l’assegnazione di una ricompensa e sim., o, in senso più ampio, una decisione, una scelta politica, ecc.
In G. DEVOTO, Avviamento alla etimologia italiana Dizionario etimologico, Firenze 1967, pag. 275, Termine: Motivo, dal lat. Tardo motivus, capace di far muovere.
[24] M. TARUFFO, La motivazione delle sentenze civili, Padova 1975, pag. 319 e ss.
[25] A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale, Milano 1996, pag. 2 e ss.
[26] A. SAITTA, op. cit, pag. 3, nota 7.
[27] Il Vocabolario Treccani, Roma II ed. 1997, Vol. II D-K, pag. 809, voce: Implicito: aggettivo 1 Di giudizio o concetto o fatto che, senza essere formalmente ed espressamente enunciato, è tuttavia contenuto, sottinteso, in un altro giudizio o concetto o fatto (contrapp. generalmente a esplicito).
[28] Se il Codice di Rito Civile lo consente.
[29]http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo4.html art. 111, comma 6: Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
[30] P.COSTA, Diritti, in M. FIORAVANTI (a cura di), Lo Stato moderno in Europa Istituzioni e diritto, V edizione Roma-Bari, 2005, pag. 36
[31] G.M.CHIODI, Equità la regola costituita del diritto, Torino 2000, pag. 149. L’Autore, nella pagina successiva, descrive ulteriori comportamenti per arrivare all’equità: <<…omissis…Quando nei manuali di diritto privato e nei codici si legge, per esempio, che i contratti e le obbligazioni in genere sono fondati sulla fiducia, ciò significa esattamente il contrario, e cioè che la loro regolazione si fonda sulla sfiducia. Il riferimento alla fiducia è da intendersi in quei testi sotto il profilo dei criteri seguiti dal diritto in se stesso e voluti dal suo sollen e non sotto quello del reale presupposto dell’obbligazione giuridica, che si instaura invece sulla reciproca sfiducia. Tutto il diritto privato positivo, infatti, trova la sua ragione d’essere nella sfiducia, ossia, in ultima analisi, nel ragionevole o fondato sospetto che i comportamenti effettivamente tenuti dagli individui siano spontaneamente rispettosi degli equi equilibri di interessi>>.
[32] F. C. DE’ SAVIGNY, prima versione del tedesco dell’Avv. E. BOLLATI (con note e giunte inedite) Storia del diritto romano nel Medio Evo, Vol. I, Torino 1954, pag. 20 e ss.
[33] S. ALOISI, La libertà di espressione ed il potere giudiziario nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pag. 433, A. PIZZORUSSO, – R. ROMBOLI – A.RUGGERI – A. SAITTA – G. SILVESTRI (a cura di) in Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, Milano 2005.
[34] R. RAMBOLI, La prospettiva costituzionalista, pa. 30 e ss. , in AA. VV. Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali, profili pubblicistici, Milano 2004
[35] H. KELSEN – U. COMPAGNOLO, Diritto internazionale e Stato sovrano,Milano 1999.
[36] A. RUGGERI La singolare trovata del Presidente Napolitano per uscire dalla crisi di governo (a proposito della istituzione di due gruppi di esperti col compito di formulare “proposte programmatiche”), su www.consultaonline del 01/04/2013.
[37] H. M. HESPANHA, Introduzione alla storia del diritto europeo, Bologna, 2003, (a cura di A. MAZZACANE) pag. 277.
[38] G. SILVESTRI, Lo Stato senza principi la sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, Torino 2005, pag. 52.
[39] S. PUGLIATTI, (revisione e aggiornamento di A. FALZEA, con prefazione di N. IRTI), I Fatti giuridici, Milano 1996.
[40] Vedi nota 29
[41] Vedi nota 29
[42] Vedi nota 29
[43] L. VENTURA, Le sanzioni costituzionali, Milano 1981, pag. 60
[44] L.D’ANDREA, La ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano 2005
[45] http://fhi.rg.mpg.de/debatte/Code%20Civil/0505solimano.htm, Stefano Solimano, Piacenza: L’edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all’Unità.
[46] Vedi nota precedente.
[47] L. SCIASCIA, L’affaire Moro, Palermo, 1978, pag. 28
[48] A. SPADARO, Di una Corte che non si limita ad <<annullare>> le leggi, ma <<corregge>> il Legislatore e, dunque, <<scrive>> – …o <<riscrive>> per intero – le leggi (il caso emblematico della giurisprudenza normativa sulle adozioni), in A. RUGGERI e G. SILVESTRI, (a cura di )Corte Costituzionale e Parlamento Profili problematici e ricostruttivi, Milano 2000, pagg. 359 e ss.
[49] G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto pubblico comparato, Torino, 2004, pag. 431
[50] G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, op. cit. pag. 427
[51] P. CARONI, Saggi sulla storia delle codificazioni, Milano1998.
[52] A. RUGGERI, CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerva del “sistema dei sistemi”, in Conultaonline, 2013. pag. 7 e ss