La TARSU e gli stabilimenti balneari (M. Mazzaraco)

LA TARSU E GLI STABILIMENTI BALNEARI

Mariagrazia Mazzaraco

 

Il pagamento della Tarsu ossia della tassa rifiuti è conseguenza della detenzione nonché dell’occupazione di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti tranne nel caso in cui trattasi di pertinenze o accessori di locali sottoposti a tassazione.

Saranno esclusi dal prelievo tutti quei locali che, attesa la loro particolare natura, l’uso al quale sono destinati o le condizioni di non utilizzabilità in cui versano nel corso dell’anno, purchè prontamente comunicate nella denuncia originaria o nelle variazioni intercorse da documentazione a corredo, non producono rifiuti.

L’incipit è servito per chiarire la posizione dei giudici di appello, non propriamente d’accordo con quanto affermato già nel 2011 con sentenza della Commissione Tributaria sull’applicabilità della Tarsu alle superfici destinate ad ospitare stabilimenti balneari.

La tesi pronunciata dalla Commissione Tributaria secondo cui l’area scoperta sulla quale venivano posizionati sdraio ed ombrelloni, non essendo idonea a produrre rifiuti non sarebbe stata tassabile “dovendosi invece individuare quali superfici tassabili solo quelle coperte destinate ad ospitare lo stabilimento balneare vero e proprio”, non è stata confermata da altrettanti giudici di appello i quali precisano che gli stabilimenti balneari sono allestiti su aree scoperte di natura demaniale, pertanto, i titolari della concessione marittima sugli stessi, deputati alla loro gestione, pagheranno la Tarsu per il solo periodo estivo ovvero per il solo fatto di occupare anche se temporaneamente la spiaggia demaniale con ombrelloni e sdraio seppure nella misura della tariffa giornaliera in quanto trattasi di occupazione temporanea cioè inferiore ai 183 giorni dell’anno solare di riferimento come previsto all’art. 77 del Decreto Legislativo n. 507/93.

Infatti si precisa che i locali utilizzati stagionalmente, in maniera non continuata o il cui utilizzo è da comprovarsi attraverso una licenza o un’autorizzazione degli organi competenti, non sono esonerati dal pagamento della tassa bensì agevolati: beneficiano di uno sconto pari ad 1/3 dell’importo totale a condizione che il Comune ne abbia preventivamente deliberato il beneficio.

A dirimere la questione è intervenuto il legislatore introducendo ed ammettendo una presunzione relativa di produzione dei rifiuti, ammissibile fino a prova contraria e consistente nel dimostrare all’Amministrazione, ad opera del contribuente che i locali o le aree da lui detenute sono inutilizzati oggettivamente e  non concretamente lasciati inutilizzati per volontà dell’utente.

E’ insindacabile che l’area scoperta su cui poggiano sdraio ed ombrelloni non è soggetta all’applicazione della Tarsu ma è pur vero che lo sono, senza possibilità di confusione le aree coperte dove poggia proprio lo stabilimento balneare produttore di rifiuti.

Affinchè si possa invocare la presunzione relativa e non essere annoverati tra i soggetti passivi d’imposta ciò che rileva non è l’inutilizzabilità dell’immobile  da parte del titolare l’inidoneità del locale o dell’area a produrre rifiuti.

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