SULLA RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C.
Cassazione, Sez. III 2 settembre 2013, n. 20055
In tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2051 c.c., al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno, l’attore parte lesa deve allegare un elemento estrinseco o intrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico, senza però poter modificare nel corso del giudizio la allegazione iniziale; per contro, il custode, per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare il caso fortuito tale da prevenire lo evento dannoso o da ridurne le conseguenze.
Cassazione, Sez. III 2 settembre 2013, n. 20055
(Pres. Berruti – est. Petti)
Il giorno (omissis) alle ore 10 C.R. , di ventinove anni, incinta all’ottavo mese, entra a fare la spese nel negozio C.D.G., appena aperto al pubblico e senza sostenersi ad altre persone. Il gestore del negozio C.D. ed il teste B.F. pur non assistendo all’incidente testimoniano della caduta della signora appena entrata e confermano la circostanza che il pavimento era ancora bagnato e reso scivoloso dalla acqua saponata. A seguito della caduta la C. riporta la frattura del femore destro.
2. Con citazione, C.R. conviene dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la società C.D.G. di C.D. per ottenere di risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e morali, per le lesioni gravi subite.
Resiste la società e contesta il fondamento della domanda. La lite viene istruita con prove orali e consulenza medico legale.
Con sentenza del 15 maggio 2004 il giudice unico del Tribunale rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese del giudizio.
3. Contro la decisione propone appello la C. deducendo l’error in iudicando in ordine alla errata applicazione degli artt. 2043 e 2051 del codice civile, sul rilievo che la caduta risulta provocata dall’insidia costituita dal pavimento scivoloso e dalla relativa situazione di pericolo non debitamente segnalata. Resiste la società e chiede il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 marzo 2007, non notificata, rigettava lo appello, ravvisando nel fatto dannoso la esclusiva condotta negligente, per disattenzione, del soggetto danneggiato, condotta equiparabile al caso fortuito e tale da esonerare la responsabilità del proprietario del negozio, sia per il neminem laedere che agli effetti della responsabilità per il danno da cose in custodia di cui all’art. 2051 del codice civile. Le spese del grado erano poste a carico della appellante.
4. Contro la decisione ricorre la C. deducendo tre motivi di gravame e relativi quesiti. Non resiste la controparte, citata il 15 ottobre 2007.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento in ordine ai motivi dedotti.
Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la valutazione in diritto del loro fondamento giuridico.
5.1. SINTESI DEI MOTIVI:
nel primo motivasi deduce l’error in iudicando in relazione allo art. 2051 c.c. in relazione al capoverso dell’art.40 del codice penale, ai cui sensi ‘non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo’, cui si aggiunge la violazione dell’art. 2967 secondo comma e dello art.115 c.p.c. in tema di valutazione delle prove. La tesi, viene svolta nel quesito al ff 11 del ricorso, con la indicazione della sintesi descrittiva riferita al decisum e la indicazione della regula iuris alternativa, nei seguenti termini:
‘Dica la Corte se il giudice debba esaminare e motivare e ritenere la imputabilità per colpa e la responsabilità del custode ai sensi dello art. 2051 c.c. per un fatto causale accertato e pacifico da esso posto in essere – nella specie lo avere il gestore del negozio dopo il lavaggio del pavimento omesso di asciugarlo e di avere aperto il negozio al pubblico in una situazione di pericolo determinato dalla scivolosità del pavimento- e se debba escludersi la sussistenza del caso fortuito, allorquando lo evento non sia stato determinato da una carenza strutturale o deficienza della cosa in custodia ma dall’intervento su di essa del di un fatto del custode che ha determinato un pericolo ed il conseguito evento dannoso; e se quando si ravvisi la concorrenza pure di un fatto altrui o dello stesso danneggiato ciò comporti comunque la impossibilità di configurare il caso fortuito per la mancanza del requisito della esclusività causale di una colpa del terzo o dello stesso danneggiato’.
Una seconda censura, a ff 13 del ricorso, concerne il malgoverno della valutazione delle prove, dopo che la Corte aveva ricondotto la fattispecie nell’ambito dello art. 2051 c.c. per la responsabilità del custode, sul rilievo che ben due testi M.M. e B.F. , di cui si riportano le deposizioni, ebbero a confermare la immediatezza della caduta della giovane donna sul pavimento bagnato del negozio già aperto al pubblico; deposizioni non meglio approfondite dalla Corte che invece le ritiene inattendibili, pur ritenendo provato lo stato scivoloso della pavimentazione lavata ma non ancora asciutta, come si legge a ff.4 della motivazione.
IL QUESITO a ff 15 viene esposto nei seguenti termini:
‘Dica la Corte se ai sensi dello art.2051 cc e dello art.2697 secondo comma c.c. debba ritenersi a carico del danneggiato la sola prova delle modalità dello evento dannoso e della situazione che lo ha determinato, ed a carico invece del custode ogni prova esimente la presunzione legale della sua colpa e responsabilità e costitutiva del caso fortuito; e pertanto se costituisca violazione o falsa applicazione della presunzione di colpa, posta dallo art.2051 e dell’onere probatorio del custode anche ai sensi del secondo comma dello art. 2697 c.c. nonché dell’obbligo del giudice di sentenziare ai sensi dello art. 115 c.p.c. iuxta alligata et probata, escludere la colpa del custode adducendo un fatto semplicemente ipotetico e soggettivo – nella specie la conoscenza del pericolo da parte della danneggiata – che non risulti deducibile da alcuna prova; se lo omesso esame delle risultanze testimoniali costituisca, oltre che un vizio di motivazione omessa e insufficiente anche la violazione del principio di disponibilità delle prove di cui al citato art. 115 c.p.c.’.
Infine una terza censura è proposta sotto il punto C a pag 16 e seguenti come vizio della motivazione su punto decisivo, sempre tenendo conto della veridicità delle testimonianze raccolte, e sotto il profilo della necessità, per potere configurare il caso fortuito, della imprevedibilità ed inevitabilità del sinistro da parte del custode. Il quesito a ff.19 è proposto nei seguenti termini:
‘Dica la Corte se per configurare caso fortuito contro la presunzione di colpa del custode ai sensi dello art. 2051 c.c. occorre anche che il fatto non sia stato né prevedibile né evitabile dal custode e se lo omesso esame di questo punto decisivo e delle risultanze testimoniali acquisite- sulla consapevolezza da parte del custode del pericolo da esso determinato e di conseguenza della prevedibilità e prevenibilità dello evento dannoso, nella specie asciugando il pavimento dal lavaggio prima di aprire il negozio al pubblico-costituiscano, oltre al vizio di motivazione omessa o insufficiente, anche error in iudicando per la violazione degli artt. 2051 cc e 115 c.p.c.’.
5.2. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO IN PUNTO DI DIRITTO.
Le ragioni dello accoglimento delle censure alla motivazione illogica e contraddittoria della Corte di appello, derivano da una interpretazione giuridicamente errata dei criteri di ermeneutica per il danno da cose in custodia, secondo i principi di diritto delineati da questa Corte, in relazione alla fattispecie in concreto accertata. Sussiste pertanto e l’error in iudicando e l’error in motivando, per le seguenti considerazioni.
1. In tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2051 c.c., al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno, l’attore parte lesa deve allegare un elemento estrinseco o intrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico, senza però poter modificare nel corso del giudizio la allegazione iniziale – vedi sul punto il recente arresto di questa Corte sez. 3, 21 marzo 2011 n.6677. Orbene nel caso di specie mentre la parte lesa adduce lo elemento estrinseco della pavimentazione bagnata, cui segue la rovinosa caduta, avvertita dai testimoni presenti nel negozio, e tale elemento costituisce, per la cliente, una insidia imprevista e imprevedibile, non tempestivamente segnalata, ad esempio con un cartello o segnale di pericolo che vietava lo ingresso, tale da determinare la perdita di equilibrio e la caduta, assolvendo così all’onere di provare circostanze che e costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta,il danno e la responsabilità del custode; per contro in alcun modo il custode, per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, ha provato il caso fortuito tale da prevenire lo evento dannoso o da ridurne le conseguenze, non avendo chiesto né dedotte prove su tale punto – vedi sul punto l’arresto di Cass. 3, 27 gennaio 2005 n.1655.Pertanto del tutto apodittica ed illogica è la considerazione svolta dalla Corte di appello in ordine al fatto che alle ore 10 del mattino vi era la piena visibilità dell’umido e che la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con la dovuta attenzione, posto che il dato di fatto della comune esperienza cui il giudice del riesame fa riferimento postula invece che, nella situazione di rischio che proviene dal pavimento bagnato, il custode debba prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.
I tre quesiti riassunti, indicano chiaramente i principi di diritto che la Corte di appello ha disapplicato ed il relativo vizio della motivazione, vuoi in punto di riparto dell’onere probatorio, vuoi in punto di valutazione del testimoniale, ritenuto inattendibile ma senza la indicazione delle relative ragioni.
La cassazione è dunque vincolante in relazione al principio del mancato superamento dell’onere probatorio dell’onere probatorio relativo al caso fortuito o al comportamento colposo del danneggiato da solo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e del danno stesso, ma lo annullamento è necessariamente con rinvio dovendosi pervenire finalmente alla riparazione del danno, avvenuto ormai nel lontano 1990, applicandosi gli attuali criteri di valutazione per il danno biologico e per quello non patrimoniale e le valenze attuali del debito di valore. Il giudice del rinvio, Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.