CONTABILIZZAZIONE SEPARATA PER I MISURATORI DI VELOCITÀ’
Mariagrazia Mazzaraco
La rendicontazione dei proventi derivanti da violazioni al Codice della Strada rilevate con autovelox e telelaser sarà tenuta separata rispetto ai proventi derivanti dalle multe stradali elevate.
Gli Enti locali, percettori del tributo, avranno l’obbligo di inviare in via informatica ed entro il 31 maggio di ogni anno, a far data dal 31 maggio 2014, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché al Ministero dell’interno, una relazione inerente il lasso temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
La relazione, articolata su 3 sezioni dovrà riportare le informazioni di carattere generale, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi del 1° co. dell’art. 208 e 12° co. dell’art. 142 del codice stradale nonché la destinazione ai proventi riservata.
La Legge n. 44 datata 2012 ha recepito i commi 12 bis, 12 ter e 12 quater dell’art. 142 del Codice delle Strada a proposito di eccesso di velocità e proventi delle multe.
L’articolo citato, nella sua formulazione, ha previsto che per tutte le violazioni dei limiti di velocità accertate con sistemi di rilevamento, dispositivi o strumenti tecnici di controllo a distanza delle violazioni, i ricavi debbano contabilizzarsi in egual misura tra l’Ente proprietario della strada, fatta eccezione delle strade in concessione che ne restano escluse e l’Ente al quale l’organo accertatore fa capo.
Le somme incassate, al netto delle spese sostenute per i provvedimenti amministrativi che potranno instaurarsi con eventuali ricorsi da parte di automobilisti, a seguito di sanzioni rilevate e pagate nell’anno in corso dovranno destinarsi alla realizzazione di opere di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture e del manto stradale, al benessere del personale nonché ad una migliore gestione dell’attività di servizio, al potenziamento delle attività di controllo e non da ultimo all’accertamento delle violazioni nell’ambito della circolazione stradale stessa.
La contabilizzazione degli introiti derivanti dalle violazioni accertate dai misuratori di velocità deve, a sua volta, distinguere tra quelli spettanti in toto all’Ente locale e quelli da ripartirsi per metà con l’Ente a cui la strada appartiene o con altri Enti locali qualora abbiano messo a disposizione propri strumenti di rilevazione.
La legge di cui sopra si è detto escludere dalla rendicontazione separata gli incassi delle multe elevate dagli agenti in forza alla Polizia Stradale.
Qualora i misuratori elettronici fossero posizionati su strade o autostrade in concessione, strade statali di interesse statale o nazionale ma a gestione regionale, strade di interesse regionale gestite dalla Regione stessa o da quest’ultima data in concessione o su strade non appartenenti agli Enti locali, il corrispettivo del verbale di contestazione redatto per eccesso di velocità sarà interamente incassato dall’Ente proprietario dell’apparecchiatura elettronica.