PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E RELATIVA OPPOSIZIONE: REGIME FISCALE (REG. CE 1896/2006)
Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Procura Generale di Catanzaro
Premessa
Sempre più di frequente gli uffici giudiziari si trovano ad essere investiti di procedure la cui fonte normativa sono regolamenti europei e con i problemi derivanti dai molteplici, ed il più delle volte irrisolti dalla legislazione interna, risvolti procedurali scaturenti dall’applicazione della normativa comunitaria .[1]
Accanto alla oramai divenuta comune acquisizione di richiesta di prove in materia civile[2] di cui ho trattato in altro lavoro [3] sempre più spesso gli uffici giudiziari vengono richiesti per l’emanazioni di ingiunzioni c.d. europee provenienti da, presunti, creditori residenti in altri paesi della comunità europea, nei confronti di residenti in Italia.[4]
Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento introdotto con il dichiarato intento dì “..semplificare, accentrare, ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere [5] in materia di crediti pecuniari non contestati”[6] .
Il regolamento in parola prevede che la domanda [7], la eventuale rettifica, la decisione e l’opposizione, siano effettuati mediante l’utilizzo dei modelli standard allegati al testo normativo di cui sono parte integrante. [8]
Non entriamo, non essendone questa la finalità , nel merito del procedimento di ingiunzione europea limitandoci, con il presente lavoro, ad analizzarne gli aspetti relativi, e le relative problematiche, delle c.d. spese di giudizio ( contributo unificato, indennità di notifica, diritto copie, imposta di registro ).
Con riguardo alle quali lo stesso regolamento europeo prescrive che [9] “la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio” .
Lo stesso Regolamento all’atto della compilazione dei moduli ed in relazione alle spese di giudizio raccomanda[10] inoltre che “ qualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l’importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall’organo giurisdizionale”
Ai sensi art. 26 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 il richiamo al diritto dello Stato nel quale è richiesta l’ingiunzione vale anche per l’individuazione di eventuali tributi, spese o diritti da versarsi all’atto o dopo la presentazione della domanda. [11]
Tra l’altro l ’art. 25, paragrafo 2, del regolamento europeo in esame prevede che le “spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale”.
La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 dicembre 2012 nella causa C-215/11 ha, tra l’altro, statuito che “ il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio sulla base delle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione dell’Unione europea.”
Appare quindi utile precisare, e rimarcare, che in materia trovano piena applicazioni le disposizioni del testo unico spese di giustizia [12] e gli indirizzi ministeriali in materia. [13]
Tra gli indirizzi ministeriali, conformi alla normativa europea, quello relativo alla verifica del valore del procedimento[14] in relazione al contributo unificato e quindi all’importo dovuto all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo ai sensi del quale “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”
Oggetto del presente lavoro è, come detto, quello di stabilire a carico di chi vi è l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio ed in particolare del pagamento del contributo unificato.
Nessun problema circa l’individuazione relativamente alla fase di richiesta di emissione dell’ingiunzione.
È infatti il creditore richiedente che procede al pagamento di quanto dovuto in applicazione al già richiamato articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto.
Problemi, e di non poco conto, sorgono invece nella eventuale fase dell’opposizione stante non solo l’assenza di precise disposizioni in merito ma anche la sostanziale differenza con il corrispettivo istituto processuale nazionale dell’opposizione al decreto ingiuntivo dove, in applicazione al disposto di cui all’articolo 14 DPR 20 maggio 2002 n 115 ( testo unico spese di giustizia) è il ricorrente/opponente ad essere tenuto al pagamento del contributo unificato dovuto.
Nell’evidenziare, ai fini interpretativi, che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria[15], ricordiamo anche che, ai sensi dell’articolo 14 T.U. spese di giustizia, “ la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo…. è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”
Per lo stesso Ministero della Giustizia[16] in materia di spese di giustizia si prescinde dal concetto di attore e/o convenuto , infatti “il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale”.
Ed è appunto, in tema di opposizione, importate stabilire chi sia la parte, creditore o debitore “che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale”
Ingiunzione di pagamento europea
Appare logico e consequenziale che, al momento dell’introduzione della procedura, tutte le spese siano a carico del creditore/procedente.
Il Ministero della Giustizia in materia di ingiunzione europea in data 1 settembre 2010 ha provveduto ad impartire le prime, e al momento uniche, disposizioni applicative.[17]
Ha infatti disposto che “in merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l’obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai finì della costituzione in giudizio (art. 165 c.p.c,)[18], in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per F – instaurazione del procedimento monitorio.”
Stabilendo inoltre che “le notifiche degli atti, di cui all’articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti” mentre sarà cura della “cancelleria provvedere invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, che l’atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte.”
Per quanto attiene, nello specifico, la disciplina della determinazione del contributo unificato “ non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. “ pertanto “ l’ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell’importo, ai sensi dell’articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13”
In relazione alla determinazione dell’importo dovuto,” si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall’ articolo 13 comma 3 del Testo Unico Spese di giustizia per il decreto ingiuntivo. [19]
Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall’ articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.”[20]
Nel caso di omesso o insufficiente versamento “l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico”
La nota ministeriale in oggetto ha anche dato disposizioni circa le modalità di pagamento del contributo unificato chiarendo che “ il modello standard della domanda di ingiunzione, prevede, al punto 5, che il pagamento dei diritti di cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la procedura, possa essere effettuato con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente.
La guida alla compilazione al modulo subordina l’uso dei diversi metodi di pagamento alla accettazione da parte dell’organo giurisdizionale.
Dovendosi ritenere la normativa comunitaria, sovraordinata alla previsione regolamentare di cui all’articolo 192 del Testo Unico delle spese di giustizia, il quale disciplina modalità utilizzabili esclusivamente sul territorio italiano, è stata individuata quale modalità per i pagamenti dall’estero, quella mediante bonifico bancario..
La quietanza del pagamento dovrà essere allegata agli atti processuali, in caso di versamento volontario antecedente all’iscrizione a ruolo della causa, ovvero al fascicolo dell’ufficio recupero crediti, nei casi di riscossione ai sensi dell’articolo 248 del Testo Unico.
Gli uffici sono tenuti a verificare che la causale del versamento sia correttamente compilata: in caso di pagamento volontario antecedente all’iscrizione a ruolo, la causale dovrà indicare: Ufficio giudiziario – dati della parte diversa da quella che effettua il pagamento”. Nel caso invece di invito al pagamento, la causale dovrà corrispondere a quanto precisato nel fac-simile allegato, ovvero “Ufficio giudiziario -Rec. Cred. N.______/____. “
Oltre al pagamento del contributo unificato la ministeriale ha altresì chiarito che “al momento dell’ iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l’importo di euro 8 ( NB = ora € 27 ) [21] a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all’erario per le notifiche a richiesta d’ufficio”.
Specificando però in merito che “tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l’articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell’iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l’ufficio procederà alla riscossione dell’importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.”
Da ultimo l’ingiunzione di pagamento europea “è soggetta all’imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall’ordinamento italiano.
Nulla osta a che la parte usufruisca dell’istituto dei Patrocinio a spese dello Stato, come è previsto dal modello standard di domanda, al punto 5.”
Pur in assenza di precise disposizioni si ritengono dovuti i diritti in caso di richiesta copie degli atti del procedimento.[22]
Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea
La persona cui pervenga un’ingiunzione di pagamento europea può presentare opposizione dinanzi al giudice che ha emesso l’ingiunzione di pagamento.
L’opposizione deve essere proposta entro un termine di trenta giorni [23] a decorrere dalla notifica dell’atto utilizzando l’apposito modulo che gli deve essere consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento.
Nell’opposizione il convenuto nel contestare il credito non è tenuto a precisarne le ragioni.[24]
Se l’opposizione è presentata nei termini il giudizio prosegue davanti ai giudici competenti dello Stato membro di origine in conformità alle norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto, in caso di opposizione, l’estinzione del procedimento .
All’atto della proposizione dell’opposizione il passaggio al procedimento ordinario è disciplinato dalla legge dello Stato membro di origine [25]
E qui nascono i problemi.
Problemi relativi all’individuazione del soggetto tenuto all’instaurazione del giudizio nel merito e , per quanto ci interessa, tenuto al pagamento delle spese del giudizio.
La circolare ministeriale del 1 settembre 2010 in precedenza ampiamente richiamata non affronta le problematiche relative alla fase dell’opposizione.
Sia dottrina che Giurisprudenza sono concordi nell’affermare che l’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea non appare di per sé idonea ad instaurare alcun rituale procedimento di opposizione simile a quello disciplinato dall’art. 645 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. [26]
L’articolo 17 del Regolamento europeo in esame dispone genericamente che “ se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito dall’articolo 16, paragrafo 2, .il procedimento prosegue dinnanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento”
A differenza del nostro Legislatore, la maggior parte dei Paese europei, in applicazione del sopra richiamato articolo, hanno provveduto ad introdurre all’interno dei propri procedimenti delle disposizioni finalizzate al passaggio dall’ingiunzione all’opposizione alla stessa.
È spettato, come al solito, a Dottrina e Giurisprudenza trovare una soluzione a tale problematica.
Per parte della dottrina [27] dovrebbe essere usata la procedura della riassunzione del giudizio ex art. 125 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nel senso che presentata l’opposizione il giudice invita il creditore a riassumere la causa introducendo quindi il giudizio di merito
Altri [28] propendono per l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 616 codice procedura civile, il giudice avverte il creditore dell’avvenuta opposizione fissando, allo stesso creditore, un termine per l’instaurazione del giudizio nel merito.
La Giurisprudenza nelle sue prime pronunce è apparsa alquanto concorde [29].
Il giudice, ricevuta l’opposizione dovrà, d’ufficio, fa notificare al creditore, a cura della cancelleria [30], l’opposizione del debitore [31]
Contestualmente si provvede a fissare l’udienza di comparizione, assegnando termini al convenuto-opponente per costituirsi nei modi e nelle forme di cui agli articoli 166 e 167 codice procedura civile onerando l’attore-opposto della comunicazione della fissazione della data di udienza al convenuto opposto assegna dogli un termine perentorio per integrare la propria domanda in conformità all’articolo 163 codice di procedura civile.
Dalle pronunce della giurisprudenza si ricava la conseguenza per la quale il creditore, che ricordiamo ai sensi dell’articolo 17 del regolamento europeo all’atto della presentazione dell’ingiunzione non si è avvalso della facoltà di chiedere l’estinzione del procedimento in caso di opposizione, che intenda far valere il proprio diritto deve agire secondo le norme che disciplinano il giudizio civile ordinario.
In sintesi in caso di opposizione, richiamando la pronuncia del Tribunale di Milano, “il passaggio dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento al procedimento civile ordinario deve avvenire su impulso del creditore per la tutela del proprio diritto. Né si potrebbe considerare il debitore gravato dall’onere di dare impulso ad un giudizio d’opposizione all’ingiunzione europea, in applicazione analogica dell’opposizione al decreto ingiuntivo ex articolo 645 codice di procedura civile considerate le peculiarità del contenuto della domanda d’ingiunzione europea e della relativa opposizione.” [32] .
Ricordiamo inoltre che l’interesse del creditore al giudizio nel merito scaturisce anche dal fatto che “ l’opposizione priva l’ingiunzione a produrre effetti……l’ingiunzione non diviene esecutiva se il procedimento di opposizione viene estinto “ ( cfr Tribunale di Torino 31/12/2012)
Concludendo, essendo acclarato che l’interesse al giudizio nel merito è del creditore, le spese, nello specifico iscrizione della causa ( contributo unificato ed indennità di notifica) e imposta di registro, sono a suo carico, applicandosi in materia, relativamente al contributo unificato in analogia a quanto disposto dalla richiamata circolare ministeriale del 1 settembre 2010, la riduzione prevista per l’opposizione a decreto ingiuntivo stesso[33]
[1]Ricordiamo che il Regolamento europeo è atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
[2] Regolamento (CE) 28 maggio 2001 n 1206 in G.U. C.E. n 174/L del 27 giugno 2001
[3] “l’acquisizione delle prove in materia civile e la operazione tra gli stati” in Rivista delle Cancellerie – rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – anno XLIII n 3 maggio/giugno 2010
[4] Regolamento (CE) 12 dicembre 2006 n 1896 in G.U. C.E. n 399/L del 30 dicembre 2006, entrato in vigore il 30 dicembre 2006 ma che ha avuto applicazione ai sensi dell’articolo 33 dello stesso regolamento dal 12 dicembre 2008
[5] Cioè in tutti quei rapporti in cui almeno uno delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo stato membro del giudice adito
[6] Articolo 1 del regolamento europeo in esame
[7] Ai sensi dell’art. 637 cpc per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica,il tribunale che sarebbe competente per la domanda giudiziale proposta in via ordinaria
[8] Modulistica reperibile sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale http://ec.euroim.eu/cjviljustice)
[9] cons. 15) del Regolamento (CE) n. 1896/2006
[10] nelle “istruzioni” riportate nella “guida alla compilazione del modulo A”
[11] Si ricorda che già l’articolo 15 del DPR 115/2002 prescrive da parte del funzionario incaricato del servizio il controllo in ordine alla dichiarazione di valore e al pagamento del contributo unificato
[12] D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002
[13] Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U “in merito alle spese della procedura, l’articolo 25, paragrafo 2 del regolamento, prevede che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale pertanto sul punto si rinvia al Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 1 15 salve le eccezioni dì seguito indicate”.
[14] Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I – senza numero del 10 marzo 2008
[15] Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest’ultima”io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario
[16] Circolare ministeriale n 6/1517/035/20011/CA del 19 settembre 2011
[17] Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U
[18] Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c.p.c. La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti. in tema vedasi anche Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000
[19] ai sensi dell’art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
[20] Ricordo che nei giudizi innanzi al giudice di pace ai sensi dell’art. 46 Legge 21 novembre 1991 n 374 e succ mod. ed int. Nei procedimenti inferiori ad € 1033 vi è esenzione dal pagamento dell’indennità ex art 30 DPR 115/02 ( notificazioni a richiesta dell’ufficio) dai diritti di copia e dall’imposta di registro
[21] Legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014
[22] l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),
[23] tribunale Milano 18/7/2011
[24] La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 13 giugno 2013 ( causa C-144/12) ha statuito che “L’opposizione di un debitore all’ingiunzione europea emessa dall’autorità giurisdizionale di uno stato membro non implica accettazione di competenza ai sensi del regolamento europeo 44/2001 e non produce effetti diversi da quelli previsti dal regolamento n 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento”
[25] art. 17 punto 2 Regolamento Europeo 1896/20069
[26] Tra le altre :Tribunale Verona, 26 maggio 2012, Tribunale Firenze 25 settembre 2009
[27] Marinelli, Porcelli, Biavati
[28] Lupoi, Carrattta
[29] Tribunale Firenze 25 settembre 2009, Tribunale Napoli 4 dicembre 2009, Tribunale Milano 28 ottobre 2010, Tribunale Varese 18 luglio 2011 ,Tribunale Varese 26 maggio 2012
[30] Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U
[31] Ai sensi dell’articolo 17 paragrafo 3 Il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata
[32] cfr Tribunale Milano 28 ottobre 2010
[33] ai sensi dell’art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo