Gratuito patrocinio: controversie di modesta entità regolamento CE 861/2007 aspetti fiscali Gaetano (W.Caglioti)

GRATUITO PATROCINIO: CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ REGOLAMENTO CE 861/2007 ASPETTI FISCALI

Gaetano Walter Caglioti

Dirigente Procura Generale di Catanzaro

 

Il regolamento n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

“ Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità, in quanto le spese, i ritardi e le difficoltà legati ai contenziosi non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della causa.

 Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e poco costosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. È pertanto necessario istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L’obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere di agevolare l’accesso alla giustizia“.

Ai sensi dell’articolo due il Regolamento europeo in esame si applica alle controversie transfrontaliere , in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura del’organo giurisdizionale , nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, o diritti e le spese, non ecceda i duemila euro.

Restano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento in esame ( ex articolo 2)  le materie aventi per oggetto : a) stato e capacità giuridica delle persone, b) regime patrimoniale fra coniugi, c) testamenti e successioni, d) obbligazioni alimentari, e) fallimenti, f) procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o altre persone giuridiche insolventi , g) accordi giudiziari, h) concordati e procedure affini, i) sicurezza sociale, l) arbitrato, m) diritto del lavoro, n) affitto immobili,escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro, o) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

Il procedimento europeo, come per tutte le tipologie analoghe, funziona in base a moduli standard  e si svolge per iscritto, a meno che il Giudice non ritenga necessaria un’audizione ovvero vi sia la richiesta in tal senso di una delle parti..

Per il procedimento in esame sorge il problema di determinare se esso sia soggetto o meno al pagamento del contributo unificato , al pagamento dell’anticipazioni forfettarie  dai privati all’erario nel processo civile  , agli eventuali diritti di copia  e se a conclusione del procedimento la decisione sia o meno soggetta al pagamento dell’imposta di registro.

Preliminarmente c’è da evidenziare che sebbene il regolamento in esame, nella parte introduttiva  disponga che “ il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare ,riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modeste entità..” in nessuna sua parte preveda esenzioni e/o riduzioni relativamente alle cosidette spese di spese giustizia..

Anzi lo stesso Regolamento  espressamente prevede che “ la parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale.”  statuendo, nell’articolo 16, che “ la parte soccombente sopporta le spese processuali”

Inoltre l’articolo 2 del regolamento ne limita l’applicazione ai giudizi non eccedenti i 2000 euro , esclusi interessi, diritti e spese.

Mentre l’articolo  20 ,al punto 2 ,riconosce alla parte il diritto di ottenere dall’organo giurisdizionale il certificato relativo ad una sentenza emessa nell’ambito del procedimenti europeo per le controversie di modesto valore senza spese supplementari.

Quindi stante anche la natura tributaria del contributo unificato, dei diritti di copia , dell’anticipazioni forfettarie  dai privati all’erario nel processo civile , e di registrazione della sentenza  in mancanza di un espressa esenzione gli stessi vanno regolarmente riscossi.

Appare utile precisare, e rimarcare, come nei procedimenti in esame trovino piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia  e gli indirizzi ministeriali in materia purché conformi alla normativa europea.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell’importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall’articolo 13 DPR 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia in relazione al valore della controversia.

L’ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento , ai sensi dell’articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13.   

In relazione al contributo unificato, e quindi all’importo dovuto all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo “.. si ribadisce quanto già  affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.d.r. operata  dalla legge 311/04)  dell’articolo 15 del DPR 115/2002 Testo Unico spese di giustizia ha la finalità di consentire  al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al  corrispondente contributo unificato..”

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia..

Nei casi di  eventuali domande riconvenzionali, ex articolo  5, comma 6, del regolamento in oggetto  è dovuto il pagamento di autonomo contributo unificato, commisurato al valore della domanda riconvenzionale, ex articolo 14 punto 3 DPR 115/02.

Ai  diritti di copia, all’anticipazioni forfettarie  dai privati all’erario nel processo civile e registrazione della sentenza si ritiene  applicabile la  esenzione delle spese, disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374  per le cause di competenza del Giudice di Pace.

All’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile, nello specifico, riteniamo applicabile, perché conforme alle disposizioni europee che non prevedono ipotesi di rifiuto dell’atto per mancato pagamento di diritti, quanto disposto dalla circolare ministeriale già emanata in tema di opposizione ad ingiunzione europea.

La citata nota ministeriale infatti chiariva  che  “al momento dell’ iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l’importo di euro 8 ( NB = ora € 27 )   a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all’erario per le notifiche a richiesta d’ufficio”.

Specificando però in merito che “tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l’articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell’iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l’ufficio procederà alla riscossione dell’importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.”

Nei procedimenti oggetti del regolamento in esame riteniamo, inoltre, trovi piena applicazione la normativa relativa al patrocinio nelle controversie transfrontaliere di cui il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell’1.7.2005  con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE

Per essere ammesso al detto patrocinio  il reddito dichiarato non deve essere superiore a € 9.296,29.

 Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia.

In tal caso il limite di reddito è aumentato di  € 1032,91 per ogni componente la famiglia.

Il 14 giugno 2014 Il  Ministro Orlando in occasione del semestre UE ha illustrato le priorità italiane sulla giustizia tra le quali è stata indicata anche una revisione del regolamento sulla risoluzione delle controversie di modesta entità.

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