Traccia penale 2

Tracce penale 2

Tizio – di professione autotrasportatore- effettuava trenta transiti sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio, per il totale di euro 350,00. In particolare, in alcuni casi, dopo aver ritirato alla guida dell’autocarro di sua proprietà, il tagliando di ingresso del casello autostradale, una volta aggiunto alle varie stazioni di uscita si immetteva nella corsia riservata ai possessori di tessera via card o di telepass e si accodava al veicolo che lo precedeva riuscendo a transitare, sulla scia di questo, prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata.

Tizio non veniva mai fermato dalle forze dell’ordine o dall’addetto al casello, ma il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade. In altri casi, ometteva il pagamento dichiarando all’addetto al casello di uscita di aver smarrito il tagliando di ingresso e di essere sprovvisto di denaro.

Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nelle condotte prescritte.

 

Schema breve di Luca D’Apollo e Claudio Venditti

 

La questione giuridica:

                    E’ sia insolvenza che truffa? c’è il vincolo della continuazione ex art. 81 2 c. c.p.?

                    Si tratta di sviluppare una concisa disamina dei reati di truffa e di insolvenza fraudolenta per procedere, successivamente, all’esame dell’art.176 co.17 del codice della strada.

                    Bisogna tener conto che l’art. 176 comma 17 c.strad., espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, pertanto non si pone in rapporto di specialità, nell’ipotesi di omesso adempimento da parte dell’utente dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale. 

 

 

SENTENZA

Cassazione penale n. 19643/2014:

 

“va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass. 26289/2007 riv 237150.

Cassazione penale , sez. II, 14.11.2012 n° 44140

Il reato, poi, non può ritenersi depenalizzato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all’art. 176 nuovo C.d.S., comma 17, secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati commessi dall’utente”

” Infatti questa Suprema Corte a Sezioni Unite (e la costante giurisprudenza di questa Corte successiva) ha affermato il principio – condiviso dal Collegio – che poichè l’art. 176 C.d.S., comma 17, – il quale punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale – espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell’ipotesi di omesso adempimento, da parte dell’utente, dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta o di truffa (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. – dep. 31/07/1997 – Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell’11/04/2012, dep. 20/06/2012).

 

Cassazione penale, sez. II, 17/10/2012, n. 44140

“In riferimento alla condotta dell’imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l’intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta “per facta concludentia” (confermata la condanna per insolvenza fraudolenta e truffa).”

Transito nelle corsie “telepass” senza consentire la registrazione del passaggio, utilizzo delle corsie di uscita anziché di quelle di entrata: la condotta palesemente decettiva (sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo) dell’imputato integra il delitto di truffa – come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado – tutte le volte in cui l’inganno abbia comportato l’elusione, da parte sua, del pagamento dovuto, elusione nella quale si è, di volta in volta, concretato il danno dell’esercente.

(Cass. Penale Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 666)

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