UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. 874/13 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
…….. C.F. MRZSLL52H49D760T , rappresentata e difesa dall’Avv. ……. ATTRICE
CONTRO
……., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ……. CONVENUTA
OBIETTO: azione di risarcimento danni
Conclusioni delle parti: ex actibus
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di improcedibilità della domanda avanzata da parte convenuta è infondata e, pertanto, va rigettata. Com’è noto, infatti, la ratio delle previsioni di cui agli artt. 145,148 e 149 C.d.A. è quello di consentire alla Compagnia di uno spatium deliberandi di 60 o 90 giorni per elaborare e formulare un’offerta relativa al risarcimento del danno, rispettivamente, a cose e/o alla persona. In tale ottica, al danneggiato è imposto l’onere di avanzare una richiesta risarcitoria rispettosa del contenuto legale minimo ivi prescritto, ed alla Compagnia quello, al cospetto di una richiesta risarcitoria incompleta, di chiederne l’integrazione entro il termine di 30 giorni dalla relativa ricezione. Il tutto, quanto meno quando, come nel caso che interessa, si sia al cospetto di una procedura di indennizzo diretto, in perfetto ossequio a quei principi di correttezza, buona fede e cooperazione delle parti che ispira tutta la disciplina contrattuale. Fatta questa doverosa premessa, nel caso di specie al vaglio, si è al cospetto di una richiesta risarcitoria avanzata dall’attrice con lettera raccomandata A/R del 05.03.2013, sicchè è evidente che la comunicazione della Compagnia convenuta del 27.02.2013 non può certo valere quale richiesta di integrazione. Ne deriva che, nonostante detta richiesta risarcitoria risultasse incompleta, per invocare l’improcedibilità dell’azione che ha dato impulso al presente procedimento la convenuta avrebbe dovuto provvedere a richiedere l’integrazione di detta richiesta entro i 30 giorni successivi al suo ricevimento, onere cui, invece, essa non ha assolto. Né, in senso contrario, la Compagnia può invocare il rifiuto dell’attrice di sottoporsi a visita presso un proprio medico, essendo stata avanzata la relativa richiesta in data 14.06.2013 e, dunque, quando il termine dei 90 giorni per la formulazione dell’offerta era già spirato. A parere di questo Giudice, l’esame combinato delle considerazioni, di diritto e di fatto, sopra riportate suggerisce di trarre una duplice conclusione. In particolare, da un lato, non avendo assolto all’onere di richiedere tempestivamente l’integrazione della richiesta risarcitoria incompleta ricevuta, l’eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dalla convenuta non può essere accolta. Ma, dall’altro, l’attrice, essendosi rifiutata di sottoporsi a visita medico legale presso il medico designato dalla Compagnia in data 14.06.2013, e dunque in un momento in cui, pur avendo già diritto a proporre l’azione giudiziaria, non lo aveva ancora fatto, ha fatto propria una condotta che mal si confà al generale canone di buona fede, circostanza, questa, che se non vale certo a rendere improcedibile la sua domanda potrà avere, però, inevitabili ripercussioni in tema di statuizione in tema di spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l’eccezione di improcedibilità della domanda avanzata da parte convenuta.
Provvede con separata coeva ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo
Sic decisum in Fermo hodie 04.05.2015
Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Fedeli