La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che “in relazione al delitto di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della destrezza, di cui all’art. 625, comma primo, n. 4), cod. pen., è necessario che l’agente abbia posto in essere – prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui – una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, cui non abbia dato causa, di disattenzione o momentaneo allontanamento del detentore medesimo“.