La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che “ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 – bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare“.