Pensione di reversibilità e compensatio lucri cum damno nella sentenza n. 12564 del 22 maggio 2018 delle Sezioni Unite.

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 22 maggio 2018 n. 12564

Il fatto.
Tizio ha perso la vita in conseguenza di un sinistro stradale provocato dalla imprudente condotta di guida di Caia, la quale, omettendo di concedere la precedenza al veicolo condotto da Sempronio, costrinse quest’ultimo ad una disperata manovra di emergenza, all’esito della quale investì Tizio.
La vedova della vittima convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Caia e il suo assicuratore della responsabilità civile.
L’attrice domandò il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del marito; tra questi, chiese il ristoro del danno patrimoniale da perdita dell’aiuto economico ricevuto dal coniuge.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 25 febbraio 2005, accolse solo in parte la domanda dell’attrice. Il giudice di primo grado ritenne che, godendo la stessa di redditi da pensione superiori a quelli del defunto coniuge, non era verosimile che quest’ultimo destinasse alla prima una parte del proprio reddito. Il Tribunale rilevò inoltre che, avendo l’attrice beneficiato, dopo la morte del marito, di una pensione di reversibilità, pari al 60% della pensione percepita dallo scomparso, tale erogazione elideva l’esistenza stessa di un danno patrimoniale.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 29 settembre 2010, ha rigettato il gravame proposto dalla moglie di Tizio ponendo, a fondamento della statuizione di rigetto, le due rationes decidendi adottate dal Tribunale.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dagli eredi della signora, deceduta nelle more del giudizio.
La Terza Sezione della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria del 22 giugno 2017, n. 15536, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata con il secondo motivo del ricorso, se, in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall’ammontare del risarcimento debba essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto. Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite è se il danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, consistente nella perdita dell’aiuto economico offerto dal defunto, debba essere liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità accordata al superstite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il contrasto giurisprudenziale.
Sulla questione devoluta all’esame delle Sezioni Unite si registrano orientamenti contrastanti nella giurisprudenza.
L’orientamento prevalente è nel senso che della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima non si deve tener conto nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del familiare.
Il principio secondo cui dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da morte del familiare non deve essere detratto quanto già percepito dal congiunto a titolo di pensione di reversibilità, si basa sia sulla natura non risarcitoria di tale erogazione previdenziale, sia sull’inapplicabilità, in ragione della diversità di titolo dell’attribuzione patrimoniale pensionistica rispetto al fatto illecito, della compensatio lucri cum damno. Il danneggiante – si afferma – può pretendere la compensatio solo se anche il vantaggio sia stato da lui stesso determinato con il suo fatto illecito: quando, in altri termini, il lucro sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, avente in se stesso la normale idoneità a determinare l’effetto vantaggioso. Non si può quindi far luogo alla detrazione se il beneficio ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito e la morte rappresenta solo la condizione perchè quel titolo spieghi la propria efficacia. Porre la condizione per il verificarsi di una conseguenza giuridica non significa averla determinata, mancando, per ciò solo, il rapporto di causalità efficiente.
Questo indirizzo è stato messo in discussione dalla sentenza n. 13537/2014 della Suprema Corte, la quale ha affermato l’opposto principio del non-cumulo: dall’ammontare del risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui deve essere sottratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è rivolto a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile.
Il rovesciamento dell’orientamento tradizionale è affidato, anzitutto, al rilievo che l’art. 1223 cod. civ. esige una lettura unitaria, e non asimmetrica, sia quando si tratta di accertare il danno sia quando si tratta di accertare il vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto illecito. Se ne fanno discendere i seguenti corollari: (a) ai fini dell’operatività della compensatio, lucro e danno non vanno concepiti come un credito ed un debito autonomi per genesi e contenuto, rispetto ai quali si debba indagare soltanto se sussista la medesimezza della fonte; (b) piuttosto, del lucro derivante dal fatto illecito occorre stabilire unicamente se costituisca o meno una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.; (c) vantaggi e svantaggi derivati da una medesima condotta possono compensarsi anche se alla produzione di essi hanno concorso, insieme alla condotta umana, altri atti o fatti, ovvero direttamente una previsione di legge; (d) nell’ottica del rapporto di diritto civile che lega vittima e responsabile, per quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito dal punto di vista economico, non può spezzarsi la serie causale e ritenere che il danno derivi dall’illecito e l’incremento patrimoniale rappresentato dalla pensione di reversibilità no, e ciò perché senza il primo non vi sarebbe stato il secondo.
A sostegno della soluzione nel senso della detraibilità si richiama inoltre il principio di indifferenza: il risarcimento non deve impoverire il danneggiato, ma neppure arricchirlo, sicché non può creare in favore di quest’ultimo una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito.
La decisione.
L’erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo. Quell’erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto – come è stato rilevato in dottrina – l’adempimento di una promessa rivolta dall’ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l’origine dell’evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno.
Sussiste dunque una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall’illecito, perchè quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale. La causa più autentica di tale beneficio deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte.
A composizione del contrasto di giurisprudenza, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza del 22 maggio 2018, n. 12564 ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto”.

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