IL FALLIMENTO PUO’ CHIEDERE LA REVOCATORIA DELL’ATTO DI TRANSAZIONE TRA LA SOCIETÀ IN BONIS E IL LOCATORE VITTORIOSO NELL’AZIONE DI SFRATTO?

Tribunale di Foggia dott. Lacatena sentenza n. 1860/2022 pubbl. l’01/07/2022 RG n. 6664/2020

Commento di Luca D’Apollo, avvocato in Foggia

 

Il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda revocatoria proposta ex art. 66 L.F. e art. 2091 cod. civ. dal Fallimento e, per l’effetto ha dichiarato l’inefficacia della transazione tra la società in bonis e il locatore e ha condannato, in parti uguali e in solido tra loro, gli eredi del locatore, alla restituzione in favore del Fallimento, delle somme pagate a seguito della transazione, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, oltre spese di lite e compenso d’avvocato.

La particolarità della fattispecie concerne il caso della revocabilità, ad opera del fallimento, dell’atto di transazione (avvenuto nei tre mesi precedenti la dichiarazione di fallimento), tra la società in bonis conduttrice dell’immobile in cui esercitava l’attività d’impresa ed il locatore dell’immobile, scaturito a seguito di azione di rilascio e sfratto ed azione esecutiva entrambe vinte dal locatore.

Le parti si accordarono, con scrittura privata di transazione, per chiudere bonariamente la vertenza riconoscendo al locatore il 60 % del proprio credito.

Il fallimento contestava la scrittura privata di transazione ritenendola lesiva della par condicio creditorum per aver determinato l’azzeramento della garanzia patrimoniale della massa a tre mesi dal fallimento. Il locatore invece riteneva che l’atto non fosse revocabile in quanto adempimento di debito scaduto e originante da canoni di locazione.

In ordine al requisito della conoscenza del pregiudizio (ossia la scientia damni e consilium fraudis) il Tribunale di Foggia ritiene che attestino lo stato di impotenza funzionale non transitoria della locataria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa, in termini di decozione i seguenti elementi:

  1. il recidivo e lungamente prolungato inadempimento contrattuale della locataria, morosa nel pagamento del canone di locazione per più annualità
  2. l’inadempimento ad una prima e precedente transazione
  3. i plurimi procedimenti di sfratto incardinati
  4. il mancato spontaneo rilascio degli immobili locati nonostante le ordinanze del Tribunale di Foggia
  5. l’attivazione della procedura esecutiva di rilascio.

Se lo stato di insolvenza (rilevante ai fini dell’art. 5 L. Fall.) si individua nella incapacità del debitore di far fronte, coi mezzi e i tempi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte, non può certamente ritenersi normale per una impresa economicamente sana, che il creditore si sia visto reiteratamente costretto ad agire anche esecutivamente per vedere soddisfatte le proprie ragioni.

Determinante, per il Tribunale di Capitanata, è la conoscibilità dello stato di decozione dell’azienda: l’accettazione da parte del locatore dell’importo di euro 55.000,00 a fronte di una debitoria complessiva della locataria superiore a euro 90.000,00 è condotta che di per sé non si spiega razionalmente se non nella consapevolezza da parte del locatore della situazione di decozione economica in cui versava la società in bonis.

 

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