Guida in stato di ebbrezza: la rilevazione dell’alcolemia tiene conto anche dei centesimi – Cassazione, sez. IV, 6 aprile 2010 n. 12904 – Rinaldi

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: LA RILEVAZIONE DELL’ALCOLEMIA TIENE CONTO ANCHE DEI CENTESIMI

Etilometro….Tolleranza zero…..

Cassazione, sez. IV, 6 aprile 2010 n. 12904

 

Manuela Rinaldi

 

Il limite superato anche di un centesimo può far scattare il sequestro preventivo dell’autoveicolo in vista della confisca.

I giudici di legittimità tornano nuovamente sulla questione, ormai da tempo dibattuta all’interno delle aule di giustizia e non solo, della guida in stato di ebbrezza e della rilevazione del tasso alcolemico, con la recente sentenza 12904/2010, con la quale la Suprema Corte, ha accolto il ricorso del PM il quale chiedeva l’annullamento della decisione con cui il Tribunale del riesame aveva disposto il dissequestro del veicolo di un automobilista che era risultato per un centesimo di grammo litro, non essere in regola con i valori soglia tollerati nel nostro ordinamento.

Alla prova dell’etilometro il soggetto aveva, infatti, fatto registrare un 1,51 a fronte del limite massimo fissato in 1,5.

La modifica dell’articolo 186, comma 2 del Codice della Strada, introdotta con D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 2007 n. 160 (con l’indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravita delle sanzioni applicate) è stata voluta dal legislatore allo scopo di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione senza moderazione di alcolici, con le gravi conseguenze che ne possono derivare in termini di sinistri stradali.

In tale ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi.

In prima istanza i giudici aveva preso in considerazione solamente i decimi come esclusivo riferimento fatto dal legislatore come intenzione implicita di non dare rilevanza ai centesimi.

I giudici di primo grado, quindi, avevano “dato una lettura della norma” che unitamente al principio del favor rei aveva indotto il collegio alla restituzione dell’autovettura.

Ma di contrario avviso sono stati i giudici della Suprema Corte, i quali, nella decisione in commento, sottolineavano la totale assenza di elementi espliciti a supporto dell’interpretazione che vede nell’assenza della seconda cifra decimale l’intenzione del legislatore di chiudere un occhio sui centesimi. 

Secondo quanto stabilito nella sentenza in oggetto, infatti, nella determinazione del livello del tasso alcolemico presente nel sangue (superato il quale scatta il sequestro dell’auto) è necessario conteggiare anche i centesimi di grammo/litro.

Secondo le considerazioni dei giudici di legittimità, infatti, escludere la rilevanza dei centesimi nella determinazione del tasso alcolemico è errato in quanto prendere in considerazione solamente i decimi comporta un innalzamento della soglia di un decimo di grammo/litro (ammettendo in tal modo tassi fino a 1,59).

Il legislatore invece conosceva perfettamente l’esattezza degli strumenti di rilevazione del tasso alcolemico nel sangue e la mancata indicazione dei centesimi non indica la volontà di escludere i centesimi.

In assenza di elementi espliciti da cui possa desumersi una volontà contraria, deve, quindi, affermarsi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra da considerarsi non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile.

Nella fattispecie de qua, quindi, il valore accertato sulla persona pari a 1,51 g/l di alcolemia, risulta essere superiore al valore soglia di 1,5  e, quindi, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi di quanto stabilito dall’art. 186 comma 2 lett. C) Codice della Strada e non già ai sensi dell’art. 186, comma  2 lett. B), come ritenuto nell’ordinanza impugnata che deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pordenone.

 

 

Cassazione, sez. IV, 6 aprile 2010 n. 12904

 

PREMESSO IN FATTO

Il Tribunale di (OMISSIS), in sede di riesame, il 17 aprile 2009 pronunziava ordinanza con la quale annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del tribunale di (OMISSIS) in data 30 marzo 2009 avente ad oggetto l’autovettura Audi (OMISSIS) targata (OMISSIS), intestata e in uso a S. M., indagato in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2° lett. C Codice della Strada e ne ordinava il dissequestro e la restituzione dello stesso.

Riteneva infatti il Tribunale che al S. dovesse essere contestato il reato di cui all’art. 186 Codice della Strada di cui alla lettera B e non già quello di cui alla lettera C, avendo l’indagato, in occasione delle due prove eseguite con l’etilometro, raggiunto i risultati rispettivamente di 1,81 e 1,51 di tasso alcolemico. Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, poiché solo una misurazione (la prima pari a 1,81) poteva dirsi superiore a 1,5, mentre la seconda (pari a 1,51) non avrebbe superato la soglia di cui alla lettera C, per il principio del favor rei, il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. B Codice della Strada. Essendo così riqualificato il fatto, era esclusa la confisca obbligatoria del veicolo (prevista solo per l’ipotesi di cui alla lettera C) e, pertanto, non si poteva disporre il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c. 2° cod. proc. pen., non ravvisandosi la sussistenza del periculum in mora che giustificasse il mantenimento della cautela reale.

Contro tale provvedimento proponeva ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di (OMISSIS) che concludeva per l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni statuizione.

RITENUTO IN DIRITTO

Il pubblico Ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, in quanto il Tribunale del riesame aveva errato, allorquando aveva ritenuto che il legislatore, indicando una sola cifra decimale nella determinazione dei valori di soglia, avesse voluto scientemente e consapevolmente escludere la rilevanza della seconda (vale a dire dei centesimi grammo/litro) nell’accertamento concreto del tasso alcolemico, con le conseguenti ripercussioni sulla qualificazione giuridica della condotta, alla stregua delle tre diversi ipotesi di cui alle lettere A), B) e C) dell’art. 186 Codice della Strada.

Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi di ricorso appaiono fondati.

La volontà del legislatore deve essere infatti ricostruita in termini opposti rispetto a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata.

La modifica dell’art. 186 co. 2 del Codice della Strada, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito con modifiche nella Legge 2 ottobre 2007, n. 160, con l’indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali.

In quest’ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi. Seguendo l’argomentazione del Tribunale, infatti, l’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporta l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere A), B) e C).

Pertanto, nella fattispecie de qua, con riferimento alla lettera C), il valore da superiore a 1,5 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l.

La sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.

In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile.

Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona di S. M., pari a 1,51 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell’art. 186 co. 2 lett. C) Codice della Strada e non già ai sensi dell’art. 186. co. 2 lett. B), come ritenuto nell’ordinanza impugnata che deve essere pertanto annullata con rinvio al tribunale di (OMISSIS).

 

P.Q.M.

 

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di (OMISSIS).

 

 

 

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