codice civile-Titolo V Della parentela e dell’affinità

 

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CODICE CIVILE
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Aggiornato al 15 settembre 2010

Titolo V
Della parentela e dell’affinità

Art. 74.
Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75.
Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
Art. 76.
Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77.
Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78.
Affinità .

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.

 

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