CODICE CIVILE
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Titolo VI
Della gestione di affari
Art. 2028.
Obbligo di continuare la gestione.
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finchè l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finchè l’erede possa provvedere direttamente.
Art. 2029.
Capacità del gestore.
Il gestore deve avere la capacità di contrattare.
Art. 2030.
Obbligazioni del gestore.
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.
Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.
Art. 2031.
Obblighi dell’interessato.
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Art. 2032.
Ratifica dell’interessato.
La ratifica dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio .