CODICE CIVILE
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro Quinto
Del lavoro
Titolo I
Della disciplina delle attività professionali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2060.
Del lavoro.
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
Art. 2061.
Ordinamento delle categorie professionali.
L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
Art. 2062.
Esercizio professionale delle attività economiche.
L’esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti.
Capo II
[Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi.]
Art. 2063
[Capacità in materia di lavoro.]
abrogato
Art. 2064.
[Formazione e pubblicazione.]
abrogato
Art. 2065.
[Efficacia.]
abrogato
Art. 2066.
[Inderogabilità .]
abrogato
Capo III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Art. 2067.
[Soggetti.]
abrogato
Art. 2068.
[Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo.]
abrogato
Art. 2069.
[Efficacia.]
abrogato
Art. 2070.
[Criteri di applicazione.]
abrogato
Art. 2071.
[Contenuto.]
abrogato
Art. 2072.
[Deposito e pubblicazione.]
abrogato
Art. 2073.
[Denunzia.]
abrogato
Art. 2074.
[Efficacia dopo la scadenza.]
abrogato
Art. 2075.
[Efficacia nel caso di variazioni nell’inquadramento.]
abrogato
Art. 2076.
[Contratto collettivo annullabile.]
abrogato
Art. 2077.
[Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale.]
abrogato
Art. 2078.
[Efficacia degli usi.]
abrogato
Art. 2079.
[Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto.]
abrogato
Art. 2080.
[Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria.]
abrogato
Art. 2081.
[Norme equiparate al contratto collettivo.]
abrogato