Capo IV: DELL’ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE
Art. 282.
(Esecuzione provvisoria)
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Art. 283.
(Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello)
Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita’ di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
Art. 284.
[(Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali)]
abrogato
Art. 285.
(Modo di notificazione della sentenza)
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.
Art. 286.
(Notificazione nel caso d’interruzione)
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.