Titolo III: DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
Art. 743.
(Copia degli atti)
Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorche’ l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
La copia d’un testamento pubblico non puo’ essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
Art. 744.
(Copie o estratti da pubblici registri)
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
Art. 745.
(Rifiuto o ritardo nel rilascio)
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante puo’ ricorrere al giudice di pace o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all’articolo 743, l’istante puo’ ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
Art. 746.
(Collazione di copie)