Divorzio. Anche se mantiene la nuova famiglia deve versare l’assegno divorzile alla ex Cassazione, sez. I, 5 marzo 2012, n. 3376

 

DIVORZIO. ANCHE SE MANTIENE LA NUOVA FAMIGLIA DEVE VERSARE L’ASSEGNO DIVORZILE ALLA EX

Cassazione, sez. I, 5 marzo 2012, n. 3376

(Pres. Felicetti – Rel. Bisogni)

 

 

Svolgimento del processo

L’oggetto della controversia è il diritto di D.L. a percepire o meno assegno divorzile dall’ex coniuge R.G. .

 Il Tribunale di Venezia ha ritenuto spettante il diritto, in considerazione delle ridotte capacità reddituali della D. , rispetto a quelle del R. , e ha quantificato l’assegno in misura inferiore rispetto alla richiesta della D. e pari a 120 Euro mensili.

 Avverso la decisione ha proposto appello la D. chiedendo che l’assegno fosse elevato a 800 Euro mensili a fronte della durata del matrimonio (25 anni) e in considerazione dell’apporto recato alla conduzione familiare e all’azienda del R. nonché in considerazione della sua situazione economica precaria derivante dall’aver svolto attività di casalinga ed ora di donna delle pulizie a fronte di una attività imprenditoriale facente capo al R. nonostante la sua intestazione formale per motivi fiscali alla nuova convivente.

 Si è opposto all’appello il R. che ha dedotto di percepire una pensione mensile di 1.300 Euro, con la quale deve provvedere al mantenimento della sua nuova moglie e dei suoi figli orfani di padre, e di non svolgere più alcuna attività economica. Ha rilevato che la D. è economicamente autosufficiente dato che fruisce di un lavoro stabile e di una abitazione.

 La Corte di appello di Venezia ha accolto parzialmente l’appello di L..D. e ha determinato in 250 Euro mensili l’ammontare dell’assegno divorzile.

 Ricorre per cassazione G..R. con due motivi di impugnazione.

 Si difende con controricorso L..D. .

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 115 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione.

 Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 5 comma 6 della legge n. 989/1970.

 Il ricorrente sottopone alla Corte i seguenti quesiti di diritto:

 1. Se l’ex coniuge che abbia goduto di un assegno di mantenimento concordato in sede di separazione, ha diritto all’assegno divorzile qualora, successivamente alla, separazione, sia venuto ad appartenere ad una fascia economica corrispondente o addirittura superiore a quella goduta in costanza di matrimonio.

 2. Se la costituzione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia e l’assunzione degli obblighi di mantenimento nei riguardi di questa devono essere considerati nella valutazione della richiesta di assegno divorzile avanzata dall’altro ex coniuge.

 Il ricorso è inammissibile.

 Secondo l’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nel caso di specie, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso si deve concludere con un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sezioni Unite 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. 18 luglio 2007 n. 16002). Nei casi previsti dagli altri numeri dell’art. 360, il quesito deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (Sezioni Unite 11 marzo 2008, n. 6420) non potendo il quesito risolversi in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di specifico riferimento alla fattispecie in questione e alla soluzione datane nella sentenza impugnata, né potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo.

 La sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello dell’odierna resistente, ha aumentato l’assegno attribuitole in primo grado da Euro 120 mensili ad Euro 250 mensili, avendo raffrontato a tal fine, in modo analitico e con specifica motivazione, le condizioni economiche dei coniugi e l’apporto dato alla vita familiare dalla ex moglie, nonché valutato anche la circostanza che il ricorrente ha intrapreso una nuova convivenza con una vedova con figli a carico.

 Ciò posto va rilevato che i due quesiti formulati nel ricorso si appalesano del tutto astratti e non collegati alla ratio decidendi e con la motivazione della sentenza, cosi da non rispondere alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c..

 Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

 Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, cassa la sentenza impugnata e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200 di cui 200 per spese.

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here