Occupazione abusiva. Madre single, con neonato, occupa un alloggio Iacp. Nessuno stato di necessità Cassazione, sez. II, 9 marzo 2012, n. 9265

 

OCCUPAZIONE ABUSIVA. MADRE SINGLE, CON NEONATO, OCCUPA UN ALLOGGIO IACP. NESSUNO STATO DI NECESSITÀ

Cassazione, sez. II, 9 marzo 2012, n. 9265

 

Il primo dato di fatto dal quale partire è che l’imputata ha occupato stabilmente l’immobile avendolo trasformato nella sua residenza fissa.

Il secondo elemento che viene in rilievo è il dettato dell’art. 54 c.p., nella parte in cui stabilisce che, per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all’imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia “attuale”.

Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare “un danno grave alla persona” – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374).

L’attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.

Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell’attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto.

Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì permanente proprio perchè l’esigenza abitativa – ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità “di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” – necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo.

Va, poi, osservato che, venendo in, rilievo il diritto di proprietà, un’interpretazione costituzionalmente, orientata dell’art. 54 c.p. alla luce dell’art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l’attualità del pericolo con l’esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale

 

 

Cassazione, sez. II, 9 marzo 2012, n. 9265

(Pres. Cosentino – Rel. Rago)

 

Fatto

1. Con sentenza del 29/06/2011, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza con la quale, in data 23/06/2009, il giudice monocratico del tribunale della medesima città aveva ritenuto B.A. colpevole del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. per avere abusivamente occupato un immobile di proprietà dello IACP di Palermo.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi

1. violazione dell’art. 54 c.p. per non avere la Corte territoriale riconosciuto lo stato di necessità nonostante dalla documentazione in atti risultasse che la ricorrente non aveva alcun reddito, aveva un figlio neonato completamente a suo carico al quale era necessario «fornire rapidamente un tetto per evitare conseguenze letali per la salute dello stesso». D’altra parte, la domanda per ottenere un alloggio non aveva avuto alcun riscontro stante la totale assenza di alloggi popolari nella città di Palermo. Aveva, quindi, errato la Corte territoriale nel ritenere che la ricorrente versava in uno mero stato di disagio abitativo.

2. violazione dell’art., 157 c.p., per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione, atteso che il fatto risulta accertato al 27/01/2004.

Diritto

1. violazione dell’art. 54 c.p.; Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

In punto di diritto, va ribadito quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 36270/2010 che, in una fattispecie di occupazione di immobili, ha escluso la sussistenza dello stato di necessità.

Il primo dato di fatto dal quale partire è che l’imputata ha occupato stabilmente l’immobile avendolo trasformato nella sua residenza fissa.

Il secondo elemento che viene in rilievo è il dettato dell’art. 54 c.p., nella parte in cui stabilisce che, per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all’imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia “attuale”.

Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare “un danno grave alla persona” – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374).

L’attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.

Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell’attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto.

Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì permanente proprio perchè l’esigenza abitativa – ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità “di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” – necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo.

Va, poi, osservato che, venendo in, rilievo il diritto di proprietà, un’interpretazione costituzionalmente, orientata dell’art. 54 c.p. alla luce dell’art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l’attualità del pericolo con l’esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale: cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305; Cass. 7183/2008 riv 239447.

Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria, esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi IACP sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate.

In conclusione, la doglianza deve ritenersi infondata in quanto una precaria ed ipotetica condizione di salute non può legittimare, ai sensi dell’art. 54 c.p., un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizzio, un’esigenza abitativa.

2. violazione art. 157 c.p.: il reato è di natura permanente, sicchè il dies a quo per la prescrizione va calcolato dalla sentenza di primo grado pronunciata in data 23/06/2009: di conseguenza, ad oggi, il termine di prescrizione (anni sette e mesi sei) non è ancora decorso.

3. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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