Dipendente offesa, il marito sferza la dirigente online. Legittima la reazione alla provocazione? Cassazione, sez. V, 14 marzo 2012, n. 9907

 

DIPENDENTE OFFESA, IL MARITO SFERZA LA DIRIGENTE ONLINE. LEGITTIMA LA REAZIONE ALLA PROVOCAZIONE?

Cassazione, sez. V, 14 marzo 2012, n. 9907

 

La causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. Ed in linea con siffatta enunciazione è stato ritenuto provocatorio il comportamento della persona offesa, dirigente amministrativo dell’azienda presso cui lavorava la moglie dell’imputato, per via di espressioni irriguardose proferite all’indirizzo della donna, peraltro licenziata con modalità ritenute illegittime, tanto che il licenziamento era stato poi impugnato con ricorso al giudice del lavoro. La reazione, sostanziatasi nell’immediato inoltro ad un blog di mail di commento sferzante all’indirizzo della dirigente è stata motivatamente ritenuta scriminata dall’esimente in questione. D’altro canto, è anche pacifico che in tema di riconoscimento dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen., il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata da particolari rapporto, come quello di coniugio

 

 

Cassazione, sez. V, 14 marzo 2012, n. 9907

(Pres. Scalera – Rel. Bruno)

 

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano riformava in parte la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace di quella stessa città il 25 maggio 2009 nei confronti di C.C., imputato dei reati di ingiuria e diffamazione in danno di M.M., dichiarando lo stesso non punibile ai sensi dell’art. 599 c.p. per avere commesso il fatto a seguito di provocazione.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore della persona offesa, costituitasi parte civile, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente si duole della valutazione delle risultanze processuali, segnatamente della dichiarazioni di testi R. ed A., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 599 c.p., 546 comma 1 lett. c), 192, comma 1, 125 comma 3 c.p.p..

2. – La doglianza si colloca ai limiti dell’ammissibilità e, ad ogni modo, è sicuramente priva di fondamento.

Non merita, infatti, censura di sorta il costrutto motivazionale della pronuncia impugnata che, sovvertendo motivatamente, la statuizione di condanna del primo giudice, ha riconosciuto l’applicabilità alla fattispecie della causa di non punibilità della provocazione. Si tratta di argomentato apprezzamento di merito che, in quanto conforme ai principi di diritto in subiecta materia, si sottrae al sindacato di legittimità.

E’, infatti, indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 11.3.2009, n. 21455, rv. 243506). Ed in linea con siffatta enunciazione è stato ritenuto provocatorio il comportamento della persona offesa, dirigente amministrativo dell’azienda presso cui lavorava la moglie dell’imputato, per via di espressioni irriguardose proferite all’indirizzo della donna, peraltro licenziata con modalità ritenute illegittime, tanto che il licenziamento era stato poi impugnato con ricorso al giudice del lavoro. La reazione del C., sostanziatasi nell’immediato inoltro ad un blog di mail di commento sferzante all’indirizzo della dirigente M.M. è stata motivatamente ritenuta scriminata dall’esimente in questione. D’altro canto, è anche pacifico che in tema di riconoscimento dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen., il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata da particolari rapporto, come quello di coniugio (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, 12.2.1992, n. 4664, rv. 159859).

Di talché, correttamente ne è stata riconosciuta l’applicabilità alla reazione del marito, benché le offese fossero indirizzate alla moglie.

3. – Per quanto precede, il ricorso – complessivamente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse i dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processali.

 

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